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<blockquote data-quote="pianopiano" data-source="post: 7240423" data-attributes="member: 53205"><p>Il Codice del consumo dice anche che eventuali clausole in grado di limitare la garanzia sono da considerare nulle. Ed ecco perché la <strong>clausola vista e piaciuta</strong> può essere contestata nel caso in cui il veicolo mostri dopo l’acquisto dei difetti non comunicati al cliente. Il Codice del consumo, infatti, dice che «il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa». Pertanto, con o senza clausola vista e piaciuta, se dopo l’acquisto vengono scoperti dei difetti palesemente occultati dal venditore, il compratore ha <strong>otto giorni di tempo</strong> per chiedere la <strong>riduzione del prezzo</strong> o per <strong>risolvere il contratto</strong>.</p><p></p><p>Lo stesso concetto è stato ribadito recentemente da una sentenza della Cassazione <strong>[1]</strong>. Anche secondo la Suprema Corte, la clausola vista e piaciuta non ha alcun effetto se ci sono dei vizi occulti. Pertanto, spetta al giudice verificare se il veicolo ha delle anomalie che lo rendono inidoneo all’uso o diminuiscono il suo valore in modo apprezzabile.</p><p></p><p>Più nello specifico, la Cassazione ha ricordato che il venditore mantiene le sue responsabilità anche quando l’oggetto della compravendita riguarda un’auto usata ed anche quando il contratto riporta la clausola in oggetto: questa, infatti, non può riferirsi a difetti occulti emersi dopo i controlli di prassi effettuati prima dell’acquisto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pianopiano, post: 7240423, member: 53205"] Il Codice del consumo dice anche che eventuali clausole in grado di limitare la garanzia sono da considerare nulle. Ed ecco perché la [B]clausola vista e piaciuta[/B] può essere contestata nel caso in cui il veicolo mostri dopo l’acquisto dei difetti non comunicati al cliente. Il Codice del consumo, infatti, dice che «il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa». Pertanto, con o senza clausola vista e piaciuta, se dopo l’acquisto vengono scoperti dei difetti palesemente occultati dal venditore, il compratore ha [B]otto giorni di tempo[/B] per chiedere la [B]riduzione del prezzo[/B] o per [B]risolvere il contratto[/B]. Lo stesso concetto è stato ribadito recentemente da una sentenza della Cassazione [B][1][/B]. Anche secondo la Suprema Corte, la clausola vista e piaciuta non ha alcun effetto se ci sono dei vizi occulti. Pertanto, spetta al giudice verificare se il veicolo ha delle anomalie che lo rendono inidoneo all’uso o diminuiscono il suo valore in modo apprezzabile. Più nello specifico, la Cassazione ha ricordato che il venditore mantiene le sue responsabilità anche quando l’oggetto della compravendita riguarda un’auto usata ed anche quando il contratto riporta la clausola in oggetto: questa, infatti, non può riferirsi a difetti occulti emersi dopo i controlli di prassi effettuati prima dell’acquisto. [/QUOTE]
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