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<blockquote data-quote="albertissimo" data-source="post: 6837794" data-attributes="member: 11010"><p>Ciao!</p><p>Tento di rispondere ai Tuoi interessanti quesiti, senza l'illusione di poter esaurire l'argomento che come puoi ben immaginare è particolarmente complesso e che si presta a valutazioni giuridiche anche in parte difformi.</p><p>Pertanto, Ti prego di accogliere queste mie riflessioni come degli spunti, anche se fondati su principi generali di diritto.</p><p>Veniamo quindi a noi:</p><p>1)- Se compri una maglia che replica la maglia Astana, che però non replica il marchio tecnico di abbigliamento sportivo che la produce ufficialmente, per me non si commette alcuna contraffazione. Potrebbe esserci in astratto una censura dei titolari dei marchi riprodotti sulla maglia replica cinese, ma considerando che l'obiettivo di questi titolari è la diffusione del marchio che porta popolarità, non credo che praticamente possano sorgere dei problemi. Sempre astrattamente il titolare del marchio (lo sponsor) potrebbe lamentare l'apposizione del marchio su prodotti di scarsa qualità (rispetto al marchio che produce la maglia originale).</p><p></p><p>2)- Nel caso da Te proposto (marchio North Wave) invece ritengo proprio che si ricada nel campo della contraffazione. Perchè la contraffazione sia tale, non è necessario che il marchio replicato sia in tutto e per tutto uguale. Ma che richiami li stilemi del marchio originale in maniera significativa, tale da indurre in errore un soggetto terzo di media preparazione. Ed in ogni caso, si sta acquistando un prodotto del medesimo ambito merceologico per il quale il marchio originale è tutelato. Aggiungo che la tutela del segno grafico (a livello di registrazione) talvolta e più ampia rispetto al marchio materialmente applicato. Nel senso che vengono registrati anche colori diversi del marchio e forme grafiche simili e non perfettamente sovrapponibili. Questo per evidenti ragioni di ampliamento della tutela.</p><p></p><p>3)- Qui il quesito si fa interessante. Nel senso che se il telaio "orientale" replica le forme del telaio "di marca" senza riportare alcun nome specifico, a mio sommesso giudizio non si verte nel campo della contraffazione. Spiego meglio il mio pensiero. Se acquisto un telaio non sono tenuto a verificare che quel telaio sia "originale" ovvero non replichi le forme e le geometrie di un telaio di marca. La tutela delle forme è sicuramente un aspetto della tutela commerciale, ma nella misura in cui queste forme siano funzionali ovvero coperte da brevetto (e questo venga violato). Quindi, tecnicamente, la norma di tutela non si spinge fino a impormi di verificare che quelle forme siano uniche. Ovviamente il discorso cambia radicalmente nell'ipotesi in cui nell'inserzione del trader si faccia espresso riferimento al marchio "originale". In quel caso la consapevolezza dell'acquirente è rappresentata dalla stessa indicazione del venditore, ed in caso di contestazione sarebbe difficile provare il contrario e quindi la buona fede.</p><p></p><p>4)- In questo ultimo caso, ritengo che la contraffazione ovvero l'uso non autorizzato del marchio, si palesi con evidenza. Nel caso di apposizione del marchio noto ad un telaio diverso, Tu stai "valorizzando" quel telaio in maniera illecita. Questa condotta contrasta con la tutela dell'ipotetico futuro acquirente (anche nel caso in cui nel tuo animo non intenda venderlo a nessuno) perchè è un bene mobile e quindi di libera circolazione. E contrasta altresì con la tutela del c.d. "bene immateriale" del marchio da parte del titolare. Il quale ha interesse ad apporre il proprio marchio, per il quale spende in pubblicità e sponsorizzazioni, solo sui propri prodotti e sulla relativa qualità, per i quali risponde ai fini di legge e per i quali spende in ricerca, logistica ed assistenza (indico genericamente). in pratica, il bene "marchio" ha un valore economico (e lo sappiamo bene sapendo quanto costano i vari marchi sul mercato) e come tale lo può usare solo il titolare. Noi ciclisti attenti sappiamo bene che quella determinata marca non ha mai fatto quel tipo di telaio. Ma le norme non possono tutelare solo quelli più attenti e consapevoli, bensì anche l'acquirente meno preparato e distratto ma soprattutto il proprietario di quel "bene". E oramai dovremmo aver compreso, che il peso di quel bene (il marchio) nel nostro ambito ha un peso particolarmente rilevante.</p><p></p><p>Spero di aver illustrato compiutamente il mio pensiero, che sicuramente non esaurisce l'argomento (Cina/Contraffazione) e che immagino possa dar adito a spunti di riflessione ed orientamenti contrari.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="albertissimo, post: 6837794, member: 11010"] Ciao! Tento di rispondere ai Tuoi interessanti quesiti, senza l'illusione di poter esaurire l'argomento che come puoi ben immaginare è particolarmente complesso e che si presta a valutazioni giuridiche anche in parte difformi. Pertanto, Ti prego di accogliere queste mie riflessioni come degli spunti, anche se fondati su principi generali di diritto. Veniamo quindi a noi: 1)- Se compri una maglia che replica la maglia Astana, che però non replica il marchio tecnico di abbigliamento sportivo che la produce ufficialmente, per me non si commette alcuna contraffazione. Potrebbe esserci in astratto una censura dei titolari dei marchi riprodotti sulla maglia replica cinese, ma considerando che l'obiettivo di questi titolari è la diffusione del marchio che porta popolarità, non credo che praticamente possano sorgere dei problemi. Sempre astrattamente il titolare del marchio (lo sponsor) potrebbe lamentare l'apposizione del marchio su prodotti di scarsa qualità (rispetto al marchio che produce la maglia originale). 2)- Nel caso da Te proposto (marchio North Wave) invece ritengo proprio che si ricada nel campo della contraffazione. Perchè la contraffazione sia tale, non è necessario che il marchio replicato sia in tutto e per tutto uguale. Ma che richiami li stilemi del marchio originale in maniera significativa, tale da indurre in errore un soggetto terzo di media preparazione. Ed in ogni caso, si sta acquistando un prodotto del medesimo ambito merceologico per il quale il marchio originale è tutelato. Aggiungo che la tutela del segno grafico (a livello di registrazione) talvolta e più ampia rispetto al marchio materialmente applicato. Nel senso che vengono registrati anche colori diversi del marchio e forme grafiche simili e non perfettamente sovrapponibili. Questo per evidenti ragioni di ampliamento della tutela. 3)- Qui il quesito si fa interessante. Nel senso che se il telaio "orientale" replica le forme del telaio "di marca" senza riportare alcun nome specifico, a mio sommesso giudizio non si verte nel campo della contraffazione. Spiego meglio il mio pensiero. Se acquisto un telaio non sono tenuto a verificare che quel telaio sia "originale" ovvero non replichi le forme e le geometrie di un telaio di marca. La tutela delle forme è sicuramente un aspetto della tutela commerciale, ma nella misura in cui queste forme siano funzionali ovvero coperte da brevetto (e questo venga violato). Quindi, tecnicamente, la norma di tutela non si spinge fino a impormi di verificare che quelle forme siano uniche. Ovviamente il discorso cambia radicalmente nell'ipotesi in cui nell'inserzione del trader si faccia espresso riferimento al marchio "originale". In quel caso la consapevolezza dell'acquirente è rappresentata dalla stessa indicazione del venditore, ed in caso di contestazione sarebbe difficile provare il contrario e quindi la buona fede. 4)- In questo ultimo caso, ritengo che la contraffazione ovvero l'uso non autorizzato del marchio, si palesi con evidenza. Nel caso di apposizione del marchio noto ad un telaio diverso, Tu stai "valorizzando" quel telaio in maniera illecita. Questa condotta contrasta con la tutela dell'ipotetico futuro acquirente (anche nel caso in cui nel tuo animo non intenda venderlo a nessuno) perchè è un bene mobile e quindi di libera circolazione. E contrasta altresì con la tutela del c.d. "bene immateriale" del marchio da parte del titolare. Il quale ha interesse ad apporre il proprio marchio, per il quale spende in pubblicità e sponsorizzazioni, solo sui propri prodotti e sulla relativa qualità, per i quali risponde ai fini di legge e per i quali spende in ricerca, logistica ed assistenza (indico genericamente). in pratica, il bene "marchio" ha un valore economico (e lo sappiamo bene sapendo quanto costano i vari marchi sul mercato) e come tale lo può usare solo il titolare. Noi ciclisti attenti sappiamo bene che quella determinata marca non ha mai fatto quel tipo di telaio. Ma le norme non possono tutelare solo quelli più attenti e consapevoli, bensì anche l'acquirente meno preparato e distratto ma soprattutto il proprietario di quel "bene". E oramai dovremmo aver compreso, che il peso di quel bene (il marchio) nel nostro ambito ha un peso particolarmente rilevante. Spero di aver illustrato compiutamente il mio pensiero, che sicuramente non esaurisce l'argomento (Cina/Contraffazione) e che immagino possa dar adito a spunti di riflessione ed orientamenti contrari. [/QUOTE]
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