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Cina e dintorni
Attenzione ad importare Biciclette dalla Cina!
Testo
<blockquote data-quote="magicady" data-source="post: 2213246" data-attributes="member: 17734"><p>questo è quanto però è del 2007</p><p> </p><p>N. TAR</p><p>60 -2007 </p><p>N. PROTOCOLLO</p><p>n.1682 del 30.07.2007 </p><p>MITTENTE</p><p>AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli</p><p>DESTINATARI</p><p>DIREZIONI REGIONALI</p><p>UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE</p><p>OGGETTO</p><p>Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.</p><p> </p><p>Per opportuna informazione, si porta a conoscenza degli uffici in indirizzo il contenuto di analoga comunicazione chiarificatrice dei Servizi della Commissione (CE), concernente l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 14, lettera c, del Reg.to (CE) n. 88/97, relativo all&#8217;autorizzazione all&#8217;esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall&#8217;estensione in forza del Reg.to (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal Reg.to (CEE) n. 2474/93.</p><p>La questione riguarda la possibilità prevista, tra l&#8217;altro, dal suddetto articolo di importare su base mensile, previa apposita autorizzazione ed in esenzione dal dazio antidumping, un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette.</p><p>In particolare:</p><p>&#8220;L&#8217;art.14, lett.c, del Regolamento della Commissione n.88/97 prevede per un operatore non esonerato la possibilità di importare in esenzione dal dazio antidumping parti essenziali di biciclette fino ad un massimo di 299 pezzi per mese, purchè si impegni a non superare tale limite. L&#8217;art. 4, paragrafo 1, lett.a) del Reg.to in questione lega il limite di 300 pezzi per mese al numero dei pezzi utilizzati per la produzione o l&#8217;assemblaggio di biciclette e non al numero dei pezzi importati. In quest&#8217;ottica, il plafond di 300 pezzi per mese è interpretato dai nostri Servizi come riferito <u>non ai pezzi importati ma al numero di biciclette assemblate mensilmente. </u></p><p>Questa interpretazione è rafforzata dal fatto che certi pezzi di biciclette, come per esempio le ruote, sono utilizzate nell&#8217;assemblaggio di biciclette in misura superiore all&#8217;unità.&#8221;</p><p>Pregasi informare uffici interessati.</p><p>Per il Direttore dell&#8217;Ufficio</p><p>Rossana Ceccoli</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="magicady, post: 2213246, member: 17734"] questo è quanto però è del 2007 N. TAR 60 -2007 N. PROTOCOLLO n.1682 del 30.07.2007 MITTENTE AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli DESTINATARI DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE OGGETTO Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Per opportuna informazione, si porta a conoscenza degli uffici in indirizzo il contenuto di analoga comunicazione chiarificatrice dei Servizi della Commissione (CE), concernente l’interpretazione dell’art. 14, lettera c, del Reg.to (CE) n. 88/97, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del Reg.to (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal Reg.to (CEE) n. 2474/93. La questione riguarda la possibilità prevista, tra l’altro, dal suddetto articolo di importare su base mensile, previa apposita autorizzazione ed in esenzione dal dazio antidumping, un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette. In particolare: “L’art.14, lett.c, del Regolamento della Commissione n.88/97 prevede per un operatore non esonerato la possibilità di importare in esenzione dal dazio antidumping parti essenziali di biciclette fino ad un massimo di 299 pezzi per mese, purchè si impegni a non superare tale limite. L’art. 4, paragrafo 1, lett.a) del Reg.to in questione lega il limite di 300 pezzi per mese al numero dei pezzi utilizzati per la produzione o l’assemblaggio di biciclette e non al numero dei pezzi importati. In quest’ottica, il plafond di 300 pezzi per mese è interpretato dai nostri Servizi come riferito [U]non ai pezzi importati ma al numero di biciclette assemblate mensilmente. [/U] Questa interpretazione è rafforzata dal fatto che certi pezzi di biciclette, come per esempio le ruote, sono utilizzate nell’assemblaggio di biciclette in misura superiore all’unità.” Pregasi informare uffici interessati. Per il Direttore dell’Ufficio Rossana Ceccoli [/QUOTE]
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