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Testo
<blockquote data-quote="samuelgol" data-source="post: 6269859" data-attributes="member: 6633"><p>Non tutti i reati ammettono il tentativo. Lesione e ovviamente omicidio si. Ammettono il tentativo. Tuttavia non c'è un metro di giudizio chiaro, nel senso che la disciplina è chiara, ma trattandosi di un comportamento consistente a compiere "atti in modo non equivoco a commettere un reato" (art. 56 Codice Penale) sta a un giudice stabilire se tali atti siano stati <u><strong>non equivocamente diretti</strong></u> a commettere il delitto a titolo di tentativo. Esempio: sparo direttamente (non verso il cielo o altrove) a una persona con una pistola. La non equivocità è abbastanza chiara.</p><p>In questo caso può darsi (dico può darsi perchè ignoro se della cosa sia stato investito un giudice e quale sia stato il suo ragionamento) che chi ha dovuto giudicare, abbia ritenuto quel comportamento "equivoco" (ammesso che in Australia il codice sia uguale sul punto), nel senso che potesse essere inteso come fermare la corsa del ciclista e non fargli del male (cosa che fra l'altro non è avvenuta ed è una circostanza non irrilevante) e dunque nemmeno punibile a titolo di tentativo.</p><p>Un altro reato ipotizzabile potrebbe essere quello di violenza privata (art. 610 CP), consistente nel fermare con violenza l'incedere del ciclista per la sua via.....secondo me anche qui siamo al limite.....</p><p>In assoluto, bisognerebbe conoscere la loro normativa penale, il procedimento che ha indotto nelle decisione del giudice, ammesso che ne sia stato informato e tutte altre varie circostanze che ignoriamo.</p><p>Del resto, anche in Italia, la casistica sarebbe da valutare attentamente e non solo dalle immagini.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="samuelgol, post: 6269859, member: 6633"] Non tutti i reati ammettono il tentativo. Lesione e ovviamente omicidio si. Ammettono il tentativo. Tuttavia non c'è un metro di giudizio chiaro, nel senso che la disciplina è chiara, ma trattandosi di un comportamento consistente a compiere "atti in modo non equivoco a commettere un reato" (art. 56 Codice Penale) sta a un giudice stabilire se tali atti siano stati [U][B]non equivocamente diretti[/B][/U] a commettere il delitto a titolo di tentativo. Esempio: sparo direttamente (non verso il cielo o altrove) a una persona con una pistola. La non equivocità è abbastanza chiara. In questo caso può darsi (dico può darsi perchè ignoro se della cosa sia stato investito un giudice e quale sia stato il suo ragionamento) che chi ha dovuto giudicare, abbia ritenuto quel comportamento "equivoco" (ammesso che in Australia il codice sia uguale sul punto), nel senso che potesse essere inteso come fermare la corsa del ciclista e non fargli del male (cosa che fra l'altro non è avvenuta ed è una circostanza non irrilevante) e dunque nemmeno punibile a titolo di tentativo. Un altro reato ipotizzabile potrebbe essere quello di violenza privata (art. 610 CP), consistente nel fermare con violenza l'incedere del ciclista per la sua via.....secondo me anche qui siamo al limite..... In assoluto, bisognerebbe conoscere la loro normativa penale, il procedimento che ha indotto nelle decisione del giudice, ammesso che ne sia stato informato e tutte altre varie circostanze che ignoriamo. Del resto, anche in Italia, la casistica sarebbe da valutare attentamente e non solo dalle immagini. [/QUOTE]
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