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Tecnica
Angolo della verità
Cavaliere bici inattendibile
Testo
<blockquote data-quote="samuelgol" data-source="post: 5790839" data-attributes="member: 6633"><p>Ho visto che il mio pensiero ti è già stato spiegato. Confermo, lungi da me l'autogiustizia. Denuncia e seguire le vie legali. Non occuparsi solo di rientrare in possesso del bene.</p><p></p><p>Esatto. Questo intendevo.</p><p>Chiarito che una denuncia a monte già c'era, non vedo come una ulteriore denuncia o un immediato intervento delle forze dell'ordine avrebbe potuto spezzare quella catena che invece facendo firmare quel pezzo di carta a Cavaliere non avrebbe spezzato consentendo di risalire al colpevole. Al contrario, così hai dato loro tempo di organizzarsi e concordare una balla difensiva. Tu andavi lì come hai fatto, una volta entrato in negozio e vista la bici, senza dire nè A e nè B, chiamavi le forze dell'ordine a cui mostravi la bici, mostravi la tua denuncia già presentata, e le eventuali prove che ne dimostravano il tuo legittimo possesso e a quel punto il buon Cavaliere o faceva il nome del suo cliente, o si beccava una denuncia per favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Probabilmente ricettazione e incauto acquisto no, perchè per la ricettazione (art. 648 c.p.) ci vuole di dimostrare la consapevolezza della illegittima provenienza e anche qualora questa consapevolezza ci fosse la vedo difficile (ma non è detto) dimostrarla, mentre per l'incauto acquisto (art. 712 c.p.) ci vuole di dimostrare un comportamento colposo di chi acquista un bene che avrebbe dovuto/potuto capire che quel bene non poteva avere provenienza lecita e anche qui viste le circostanze che conosciamo, la vedo dura dimostrare questa "colposità". In sostanza tra i due reati per uno è previsto il dolo il secondo una colpa.</p><p>Tu riavresti avuto subito la bici, Cavaliere o parlava o veniva a sua volta denunciato e il "cliente fidato" avrebbe avuto un nome e un cognome e avrebbe dovuto dare a sua volta un mucchio di spiegazioni.</p><p></p><p>Tecnicamente non si definisce complice, ma di fatto è corretto quel che hai detto. Nel momento in cui non restituisce subito la bici, si macchia a sua volta di un reato, mentre restituendola subito, per quanto spiegato sopra, diventava difficile dimostrare che lui avesse responsabilità.</p><p> E tu avevi solo interesse a recuperare la bici. Anche la precedente denuncia a quello era strumentale, altrimenti avresti agito come ho detto io, ovviamente non sapendo i tecnicismi che ti ho spiegato, ma per sapere che sono le Forze dell'ordine a doverci tutelare, non ci vuole una laurea in giurisprudenza.</p><p>Esatto anche questo.</p><p></p><p>Già. Se invece l'unico interesse è recuperare il bene, si ottiene solo che il reo si rifarà quanto prima su un altra vittima. In questo caso si ottiene di rischiare anche che manco si rientra in possesso della bici.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="samuelgol, post: 5790839, member: 6633"] Ho visto che il mio pensiero ti è già stato spiegato. Confermo, lungi da me l'autogiustizia. Denuncia e seguire le vie legali. Non occuparsi solo di rientrare in possesso del bene. Esatto. Questo intendevo. Chiarito che una denuncia a monte già c'era, non vedo come una ulteriore denuncia o un immediato intervento delle forze dell'ordine avrebbe potuto spezzare quella catena che invece facendo firmare quel pezzo di carta a Cavaliere non avrebbe spezzato consentendo di risalire al colpevole. Al contrario, così hai dato loro tempo di organizzarsi e concordare una balla difensiva. Tu andavi lì come hai fatto, una volta entrato in negozio e vista la bici, senza dire nè A e nè B, chiamavi le forze dell'ordine a cui mostravi la bici, mostravi la tua denuncia già presentata, e le eventuali prove che ne dimostravano il tuo legittimo possesso e a quel punto il buon Cavaliere o faceva il nome del suo cliente, o si beccava una denuncia per favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Probabilmente ricettazione e incauto acquisto no, perchè per la ricettazione (art. 648 c.p.) ci vuole di dimostrare la consapevolezza della illegittima provenienza e anche qualora questa consapevolezza ci fosse la vedo difficile (ma non è detto) dimostrarla, mentre per l'incauto acquisto (art. 712 c.p.) ci vuole di dimostrare un comportamento colposo di chi acquista un bene che avrebbe dovuto/potuto capire che quel bene non poteva avere provenienza lecita e anche qui viste le circostanze che conosciamo, la vedo dura dimostrare questa "colposità". In sostanza tra i due reati per uno è previsto il dolo il secondo una colpa. Tu riavresti avuto subito la bici, Cavaliere o parlava o veniva a sua volta denunciato e il "cliente fidato" avrebbe avuto un nome e un cognome e avrebbe dovuto dare a sua volta un mucchio di spiegazioni. Tecnicamente non si definisce complice, ma di fatto è corretto quel che hai detto. Nel momento in cui non restituisce subito la bici, si macchia a sua volta di un reato, mentre restituendola subito, per quanto spiegato sopra, diventava difficile dimostrare che lui avesse responsabilità. E tu avevi solo interesse a recuperare la bici. Anche la precedente denuncia a quello era strumentale, altrimenti avresti agito come ho detto io, ovviamente non sapendo i tecnicismi che ti ho spiegato, ma per sapere che sono le Forze dell'ordine a doverci tutelare, non ci vuole una laurea in giurisprudenza. Esatto anche questo. Già. Se invece l'unico interesse è recuperare il bene, si ottiene solo che il reo si rifarà quanto prima su un altra vittima. In questo caso si ottiene di rischiare anche che manco si rientra in possesso della bici. [/QUOTE]
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