Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Cerca solo tra i titoli
Da:
Menu
Home
Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Iscritti
Visitatori online
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi media
Nuovi commenti media
Ultime Attività
Nuove inserzioni nel mercatino
Nuovi commenti nel mercatino
Mercatino
Nuove inserzioni
Nuovi commenti
Latest reviews
Cerca nel mercatino
Feedback
Guarda le statistiche
Training Camp
Pianificazione
MTB
Media
Nuovi media
Nuovi commenti
Cerca media
EBIKE
Accedi
Registrati
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Iscritti
Visitatori online
Menu
Install the app
Installa
Rispondi alla discussione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Home
Forum
Altri temi
I domandoni
chiamiamoli amatori professionisti
Testo
<blockquote data-quote="alessandr" data-source="post: 3737293" data-attributes="member: 15809"><p>un pò di dati dalla rete x evitare di dare informazioni ERRATE</p><p></p><p>SOCIETA&#8217; ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p><p></p><p><strong>L&#8217;art. 90, comma 18 della legge n. 289/2002</strong></p><p><strong></strong></p><p>Il legislatore fiscale ha previsto nel corso dell&#8217;ultimo decennio una serie di agevolazioni fiscali relative alle società ed associazioni</p><p>sportive dilettantistiche. Proprio per applicare tali agevolazioni è sorta la necessità di ridisegnare la nozione di &#8220;società sportiva&#8221;.</p><p>La definizione giuridica di &#8220;Società sportiva&#8221;</p><p>L&#8217;art 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha così fornito per la prima volta una puntuale definizione di società ed associazione</p><p>sportiva dilettantistica. Il comma 17 prevede che &#8220;Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione</p><p>sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti</p><p>forme:</p><p>&#8226; associazione riconosciuta;</p><p>&#8226; associazione non riconosciuta;</p><p>&#8226; società sportiva di capitali o cooperativa &#8220;costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le</p><p>finalità di lucro&#8221;.</p><p>Il comma 18 stabilisce che &#8220;Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra</p><p>l&#8217;altro essere indicata la sede legale&#8221;. Inoltre la medesima disposizione prevede che nello statuto debbano essere inserite alcune</p><p>specifiche clausole puntualmente individuate dal legislatore.</p><p>Le società di capitali senza scopo di lucro, le cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche, che intendono fruire della speciale</p><p>disciplina fiscale, avente ad oggetto una serie di agevolazioni per il settore, devono prevedere all&#8217;interno dei relativi statuti,</p><p>come già anticipato, alcune clausole particolari.</p><p>I predetti soggetti devono adottare uno statuto conforme alle prescrizioni contenute nei commi 17 e 18 del citato art. 90 della</p><p>legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni. Se gli statuti non sono conformi a quanto sopra espresso i sodalizi sportivi</p><p>non hanno la qualifica di ASD. Conseguentemente sarà preclusa la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per il</p><p>settore.</p><p>Il riconoscimento a fini sportivi</p><p>L&#8217;art. 90, comma 18 della legge n. 289/2002 non prevede più, rispetto alla formulazione originaria, la necessità di inserire negli</p><p>statuti l&#8217;obbligo di conformarsi alle norme e alla direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive</p><p>nazionali o alle discipline associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.</p><p>Tuttavia tale &#8220;vuoto normativo&#8221; è stato colmato con l&#8217;approvazione dell&#8217;art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito</p><p>dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione citata prevede &#8220;in relazione alla necessità di confermare che il CONI è l&#8217;unico organismo</p><p>certificatore dell&#8217;effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche&#8221;, che le disposizioni</p><p>contenute nell&#8217;art. 90 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, possono essere applicate esclusivamente nei confronti</p><p>dei sodalizi sportivi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. Il Comitato olimpico nazionale è dunque &#8220;garante</p><p>dell&#8217;unicità dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e</p><p>successive modificazioni&#8221;.</p><p>In mancanza del predetto riconoscimento tali soggetti non possono essere considerati quali società sportive. Pertanto in questo</p><p>caso non sarà possibile fruire dei benefici fiscali all&#8217;uopo previsti dal legislatore. Il comma 18 di cui al citato art. 90 indica espressamente</p><p>che nello statuto delle società ed associazioni sportive &#8220;devono essere espressamente previsti &#8230;&#8221;. In mancanza degli</p><p>elementi ivi indicati, l&#8217;ente non conserva lo status di sodalizio sportivo. La conformità dello statuto della società o associazione alle</p><p>clausole indicate dal citato art. 90 rappresenta, però, una condizione necessaria, ma non sufficiente. E&#8217; infatti necessario l&#8217;ulteriore</p><p>passaggio costituito dal riconoscimento a fini sportivi. In pratica il riconoscimento &#8220;isolatamente&#8221; considerato non produce effetti</p><p>se attribuito ad un sodalizio che, in base ai requisiti indicati dal comma 18, non può essere qualificato come sportivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alessandr, post: 3737293, member: 15809"] un pò di dati dalla rete x evitare di dare informazioni ERRATE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE [B]L’art. 90, comma 18 della legge n. 289/2002 [/B] Il legislatore fiscale ha previsto nel corso dell’ultimo decennio una serie di agevolazioni fiscali relative alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Proprio per applicare tali agevolazioni è sorta la necessità di ridisegnare la nozione di “società sportiva”. La definizione giuridica di “Società sportiva” L’art 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha così fornito per la prima volta una puntuale definizione di società ed associazione sportiva dilettantistica. Il comma 17 prevede che “Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: • associazione riconosciuta; • associazione non riconosciuta; • società sportiva di capitali o cooperativa “costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”. Il comma 18 stabilisce che “Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale”. Inoltre la medesima disposizione prevede che nello statuto debbano essere inserite alcune specifiche clausole puntualmente individuate dal legislatore. Le società di capitali senza scopo di lucro, le cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche, che intendono fruire della speciale disciplina fiscale, avente ad oggetto una serie di agevolazioni per il settore, devono prevedere all’interno dei relativi statuti, come già anticipato, alcune clausole particolari. I predetti soggetti devono adottare uno statuto conforme alle prescrizioni contenute nei commi 17 e 18 del citato art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni. Se gli statuti non sono conformi a quanto sopra espresso i sodalizi sportivi non hanno la qualifica di ASD. Conseguentemente sarà preclusa la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore. Il riconoscimento a fini sportivi L’art. 90, comma 18 della legge n. 289/2002 non prevede più, rispetto alla formulazione originaria, la necessità di inserire negli statuti l’obbligo di conformarsi alle norme e alla direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale. Tuttavia tale “vuoto normativo” è stato colmato con l’approvazione dell’art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione citata prevede “in relazione alla necessità di confermare che il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche”, che le disposizioni contenute nell’art. 90 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, possono essere applicate esclusivamente nei confronti dei sodalizi sportivi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. Il Comitato olimpico nazionale è dunque “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”. In mancanza del predetto riconoscimento tali soggetti non possono essere considerati quali società sportive. Pertanto in questo caso non sarà possibile fruire dei benefici fiscali all’uopo previsti dal legislatore. Il comma 18 di cui al citato art. 90 indica espressamente che nello statuto delle società ed associazioni sportive “devono essere espressamente previsti …”. In mancanza degli elementi ivi indicati, l’ente non conserva lo status di sodalizio sportivo. La conformità dello statuto della società o associazione alle clausole indicate dal citato art. 90 rappresenta, però, una condizione necessaria, ma non sufficiente. E’ infatti necessario l’ulteriore passaggio costituito dal riconoscimento a fini sportivi. In pratica il riconoscimento “isolatamente” considerato non produce effetti se attribuito ad un sodalizio che, in base ai requisiti indicati dal comma 18, non può essere qualificato come sportivo. [/QUOTE]
Riporta citazioni...
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Home
Forum
Altri temi
I domandoni
chiamiamoli amatori professionisti
Alto
Basso