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I domandoni
Chiarimento portabici posteriore
Testo
<blockquote data-quote="bianchista06" data-source="post: 3804344" data-attributes="member: 45425"><p>Salve a tutti, so che è un argomento piuttosto dibattuto, però ho un dubbio che nessuno è riuscito a chiarirmi in maniera convincente. O meglio ognuno dice la sua.</p><p>Ho acquistato un portabici posteriore (può sostenere fino a tre bici) della Peruzzo. In pratica è piuttosto semplice da montare e regolare. </p><p>Andiamo al dunque. Io lo monto su una Panda (il modello vecchio che va dagli anni '80 a inizi 2000) e le ruote delle bici sporgono lateralmente.</p><p>Ho tolto la ruota anteriore e la bici sporge soltanto da un lato. Ho messo il quadrato bianco-rosso omologato. </p><p>Ecco il domandone: <u>le ruote non devono in alcun modo sporgere? c'è un limite? di solito ai posti di blocco la stradale o i vigili fanno storie o sono piuttosto tolleranti?</u> </p><p>Il codice della strada dice all'articolo 164 punto 3</p><p></p><p>"3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo."</p><p></p><p>ma la circolare del 1998 dice anche </p><p></p><p>"In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti."</p><p></p><p><a href="http://www.patente.it/normativa/articolo-164-cds" target="_blank">http://www.patente.it/normativa/articolo-164-cds</a></p><p></p><p>a quanto ho capito l'importante è che luci e targa siano non coperte, e che il carico può sporgere di 30 cm per lato, basta che non sia o un palo o il portabici stesso (a quanto pare definito struttura).</p><p>Sarebbe interessante che oltre a citare magari altre parti della normativa, mi raccontaste le vostre esperienze a riguardo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="bianchista06, post: 3804344, member: 45425"] Salve a tutti, so che è un argomento piuttosto dibattuto, però ho un dubbio che nessuno è riuscito a chiarirmi in maniera convincente. O meglio ognuno dice la sua. Ho acquistato un portabici posteriore (può sostenere fino a tre bici) della Peruzzo. In pratica è piuttosto semplice da montare e regolare. Andiamo al dunque. Io lo monto su una Panda (il modello vecchio che va dagli anni '80 a inizi 2000) e le ruote delle bici sporgono lateralmente. Ho tolto la ruota anteriore e la bici sporge soltanto da un lato. Ho messo il quadrato bianco-rosso omologato. Ecco il domandone: [U]le ruote non devono in alcun modo sporgere? c'è un limite? di solito ai posti di blocco la stradale o i vigili fanno storie o sono piuttosto tolleranti?[/U] Il codice della strada dice all'articolo 164 punto 3 "3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo." ma la circolare del 1998 dice anche "In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti." [url]http://www.patente.it/normativa/articolo-164-cds[/url] a quanto ho capito l'importante è che luci e targa siano non coperte, e che il carico può sporgere di 30 cm per lato, basta che non sia o un palo o il portabici stesso (a quanto pare definito struttura). Sarebbe interessante che oltre a citare magari altre parti della normativa, mi raccontaste le vostre esperienze a riguardo [/QUOTE]
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