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Cosa fare perché ogni uscita non sia una scommessa con il destino?
Testo
<blockquote data-quote="corridore1" data-source="post: 5866915" data-attributes="member: 96653"><p>io credo che il ridurre a ciclista ed automobilista sia approssimativo, il problema è che siamo persone sia a piedi, in auto o in bici. Vorrei vedere quanti di quelle che sono intervenuti utilizzando la bici rispettano le regole del codice stradale per ciclist.</p><p></p><p>-In base al Codice della strada per poter circolare le biciclette devono essere obbligatoriamente dotate di <strong>campanello, luci anteriori, luci e catarifrangenti posteriori, catarifrangenti sui pedali e laterali</strong>.</p><p></p><p>Art 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi</p><p>1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:</p><p>a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;</p><p>b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;</p><p>c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.</p><p>2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dallart. 152, comma 1.</p><p>3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.</p><p>4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.</p><p>5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.</p><p>6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nellarticolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.</p><p>7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.</p><p>8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta lomologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.</p><p>Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura</p><p>dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.</p><p>1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.</p><p>Art. 182. Circolazione dei velocipedi</p><p>1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dellaltro.</p><p>2. I ciclisti devono avere libero luso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.</p><p>3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.</p><p>4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.</p><p>5. E vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui allarticolo 68, comma 5.</p><p>6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da questultimo.</p><p>7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.</p><p>8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica lart. 170.</p><p>9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.</p><p>10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. La sanzione è da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.</p><p></p><p>ora detto questo vorrei riportare le mie esperienze, io utilizzo casco, ho frontali luci da 6000 lumen, posteriore 2 luci rosse, una fissa una intermittente, campanello sul manubrio, sto anche pensando di utilizzare gli specchietti.</p><p>Normalmente quando esco sia in bici che in auto vedo alcuni senza casco, luci e campanelli neanche l'ombra (con tutti i grammomaniaci...), ciclisti spesso in file di 3-4</p><p>Poi vedo gente in auto al telefono o che non rispetta i segnali o che passa vicinissmo al ciclista.</p><p>Sinceramente e scusate il termine ma io non dico mai "ma vedi questo idiota di ciclista (nel primo caso) o questo idiota di automobilista, penso sempre "ma guarda questo idiota".</p><p>Saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="corridore1, post: 5866915, member: 96653"] io credo che il ridurre a ciclista ed automobilista sia approssimativo, il problema è che siamo persone sia a piedi, in auto o in bici. Vorrei vedere quanti di quelle che sono intervenuti utilizzando la bici rispettano le regole del codice stradale per ciclist. -In base al Codice della strada per poter circolare le biciclette devono essere obbligatoriamente dotate di [B]campanello, luci anteriori, luci e catarifrangenti posteriori, catarifrangenti sui pedali e laterali[/B]. Art 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi 1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dallart. 152, comma 1. 3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. 5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. 6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nellarticolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. 7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila. 8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta lomologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi. 1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica. Art. 182. Circolazione dei velocipedi 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dellaltro. 2. I ciclisti devono avere libero luso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. 5. E vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui allarticolo 68, comma 5. 6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da questultimo. 7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica lart. 170. 9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. La sanzione è da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. ora detto questo vorrei riportare le mie esperienze, io utilizzo casco, ho frontali luci da 6000 lumen, posteriore 2 luci rosse, una fissa una intermittente, campanello sul manubrio, sto anche pensando di utilizzare gli specchietti. Normalmente quando esco sia in bici che in auto vedo alcuni senza casco, luci e campanelli neanche l'ombra (con tutti i grammomaniaci...), ciclisti spesso in file di 3-4 Poi vedo gente in auto al telefono o che non rispetta i segnali o che passa vicinissmo al ciclista. Sinceramente e scusate il termine ma io non dico mai "ma vedi questo idiota di ciclista (nel primo caso) o questo idiota di automobilista, penso sempre "ma guarda questo idiota". Saluti [/QUOTE]
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