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Gare amatoriali in circuito
Gare in circuito Lombardia 2011
Testo
<blockquote data-quote="route74" data-source="post: 2792924" data-attributes="member: 8263"><p>Leggi bene e fino in fondo poi se vuoi te lo spiego............</p><p></p><p>IL CAPO DEL DIPARTIMENTO</p><p>per i trasporti terrestri, personale</p><p>affari generali e la pianificazione generale</p><p>dei trasporti del Ministero dei trasporti</p><p>di concerto con</p><p>IL CAPO DELLA POLIZIA</p><p>Direttore generale della pubblica sicurezza</p><p>del Ministero dell'interno</p><p>Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni</p><p>ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del</p><p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il</p><p>Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 con il quale, ai sensi</p><p>dell'art. 9, comma 6-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.</p><p>285, sono stati fissati i requisiti e le modalita' concernenti sia</p><p>l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta</p><p>tecnica, le modalita' di effettuazione della stessa, nonche'</p><p>l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta;</p><p>Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo</p><p>2001, n. 165;</p><p>Ritenuto che, per aumentare i livelli di sicurezza delle</p><p>competizioni ciclistiche che impegnano un numero elevato di</p><p>partecipanti e che, percio', richiedono provvedimenti di sospensione</p><p>della circolazione di durata particolarmente lunga, e' necessario</p><p>prevedere che la scorta tecnica effettuata con autoveicoli e</p><p>motoveicoli sia integrata e adeguatamente supportata dalla presenza</p><p>di personale a terra che segnali agli altri utenti della strada il</p><p>sopraggiungere dei concorrenti;</p><p>Ritenuto che il personale di supporto della scorta tecnica debba</p><p>essere adeguatamente formato per svolgere le funzioni che gli sono</p><p>affidate e che debba essere abilitato dal Ministero dell'interno come</p><p>gia' previsto per gli altri addetti alle scorte tecniche;</p><p>Considerato che tutti i soggetti che svolgono scorte tecniche, in</p><p>quanto chiamati a svolgere funzioni ausiliari a quelle di polizia</p><p>stradale, debbano possedere almeno i requisiti morali e di condotta</p><p>previsti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato</p><p>con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di</p><p>attuazione e che, di conseguenza, sia necessario prevedere, in capo</p><p>al Ministero dell'interno, la facolta' di revocare l'abilitazione</p><p>alle persone che non possiedono piu' tali requisiti;</p><p>Considerato che, per semplificare le procedure di rinnovo delle</p><p>abilitazioni a svolgere scorte tecniche, rilasciate ai sensi</p><p>dell'art. 2 del soprarichiamato disciplinare per le scorte tecniche</p><p>nelle competizioni ciclistiche, sia necessario sostituire la prova</p><p>orale gia' prevista con un esame a quiz a risposta sintetica;</p><p>Considerato che la nuova figura di personale di supporto della</p><p>scorta tecnica, come previsto per gli altri soggetti che della scorta</p><p>fanno parte, richiede una puntuale regolamentazione</p><p>dell'equipaggiamento, delle attrezzature e dei compiti dei soggetti</p><p>abilitati;</p><p>Determina:</p><p>1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le</p><p>scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.</p><p>2. Per le persone abilitate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, le</p><p>disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis, trovano applicazione in</p><p>occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore</p><p>del presente decreto.</p><p>3. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta</p><p>Ufficiale della Repubblica italiana.</p><p>Roma, 19 dicembre 2007</p><p>Il Capo del Dipartimento</p><p>per i trasporti terrestri,</p><p>personale, affari generali</p><p>e la pianificazione generale dei trasporti</p><p>del Ministero dei trasporti</p><p>Fumero</p><p>Il Capo della Polizia</p><p>Direttore generale</p><p>della pubblica sicurezza</p><p>del Ministero dell'interno</p><p>Manganelli</p><p>Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008</p><p>Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del</p><p>territorio, registro n. 1, foglio n. 83Allegato</p><p>MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE NELLE COMPETIZIONI</p><p>CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE</p><p>2002.</p><p>1. All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:</p><p>a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo</p><p>restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i</p><p>servizi di scorta tecnica consistenti nell'attivita' di segnalazione</p><p>aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui</p><p>all'art. 2, e' sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art.</p><p>3-bis.»;</p><p>b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le persone</p><p>di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'eta' non inferiore a</p><p>18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di</p><p>Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.</p><p>773, e relativo regolamento di attuazione.».</p><p>2. All'art. 2, nel titolo, dopo la parola «abilitazione» sono</p><p>aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta».</p><p>3. All'art. 3:</p><p>a) nel titolo, dopo la parola «attestato» sono aggiunte le</p><p>seguenti: «per il servizio di scorta»;</p><p>b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il rinnovo</p><p>dell'abilitazione, in ogni caso, e' subordinato, previa verifica</p><p>della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di una</p><p>prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione</p><p>costituita secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, sulle</p><p>materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle</p><p>modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalita' di</p><p>svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo</p><p>si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si</p><p>considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno</p><p>7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di</p><p>esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la</p><p>certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.».</p><p>4. Dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti:</p><p>Art. 3-bis</p><p>Rilascio e rinnovo dell'attestato</p><p>per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva</p><p>1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di</p><p>segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, e'</p><p>rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della</p><p>Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno</p><p>dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validita', che</p><p>abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore</p><p>ed il relativo esame, con le modalita' e secondo il programma di cui</p><p>all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana</p><p>ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.</p><p>2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validita' per</p><p>cinque anni e puo' essere rinnovato previa verifica del possesso</p><p>della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di</p><p>almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis,</p><p>organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente</p><p>di promozione sportiva riconosciuto.</p><p>3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale e' istituito</p><p>un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva.</p><p>Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le</p><p>modalita' di tenuta dell'archivio degli abilitati.</p><p>Art. 3-ter.</p><p>Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta</p><p>1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis e'</p><p>revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della</p><p>Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha piu'</p><p>i requisiti richiesti per il suo rilascio.».</p><p>5. All'art. 6, la lettera d), del comma 1 e' sostituita dalla</p><p>seguente: «d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura</p><p>II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,</p><p>n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a</p><p>luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del</p><p>Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta</p><p>Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte</p><p>anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA</p><p>TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8».</p><p>6. Dopo l'art. 6, e' aggiunto il seguente:</p><p>Art. 6-bis.</p><p>Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale</p><p>adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva</p><p>1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione</p><p>aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del</p><p>servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti</p><p>attrezzature:</p><p>a) una bandierina di colore arancio fluorescente per</p><p>segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste</p><p>dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della</p><p>Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;</p><p>b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito</p><p>nell'allegato 4;</p><p>c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476</p><p>del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,</p><p>di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce</p><p>riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del</p><p>Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta</p><p>Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte</p><p>anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA</p><p>TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;</p><p>d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per</p><p>comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa.</p><p>2. Il personale di cui al comma 1 quando non e' impegnato in</p><p>servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere</p><p>comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui</p><p>al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b),</p><p>deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di</p><p>manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale</p><p>abilitato e' impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.</p><p>7. All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:</p><p>a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I veicoli</p><p>di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da</p><p>persone non munite di abilitazione.»;</p><p>b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p><p>«Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della</p><p>manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art.</p><p>1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta e' ridotto a</p><p>otto».</p><p>8. Dopo l'art. 7, e' aggiunto il seguente:</p><p>Art. 7-bis.</p><p>Impiego del personale addetto</p><p>ai servizi di segnalazione aggiuntiva</p><p>1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato</p><p>numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo</p><p>esemplificativo, di «fondo o gran fondo» e per le quali l'ordinanza</p><p>di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo</p><p>di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta</p><p>effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed</p><p>integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai</p><p>sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti</p><p>sensibili del percorso.</p><p>2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o</p><p>limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30</p><p>minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di</p><p>segnalazione aggiuntiva puo' essere limitato alle intersezioni o ai</p><p>punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della</p><p>scorta.</p><p></p><p>...... vari omissis che nn ci interessano (se vuoi puoi anche controllare ma sono articoli che riguardano l'individuazione di particolari punti sensibili) ma la cosa che piu ci interessa è la seguente...</p><p></p><p>ATTESTATO DI ABILITAZIONE</p><p>Intestazione dell'ufficio</p><p>Si attesta che, in data odierna, il sig. .... nato a.... il....</p><p>dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha</p><p>ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in</p><p>occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del</p><p>decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive</p><p>modificazioni ed integrazioni.</p><p>Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di</p><p>scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare</p><p>ciclistiche, ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata. La</p><p>presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.</p><p>Data....</p><p>(Timbro della Repubblica)</p><p>Firma....</p><p>(Il dirigente del compartimento</p><p>di Polizia stradale)</p><p></p><p>............ hai percaso anche tutte le abilitazioni a svolgere i servizi di segnalazione di tutte le persone che erano posizionate lungo il percorso? Perchè sai sarebbero obbligatorie e non facoltative...............</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="route74, post: 2792924, member: 8263"] Leggi bene e fino in fondo poi se vuoi te lo spiego............ IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri, personale affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti di concerto con IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono stati fissati i requisiti e le modalita' concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, le modalita' di effettuazione della stessa, nonche' l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta; Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto che, per aumentare i livelli di sicurezza delle competizioni ciclistiche che impegnano un numero elevato di partecipanti e che, percio', richiedono provvedimenti di sospensione della circolazione di durata particolarmente lunga, e' necessario prevedere che la scorta tecnica effettuata con autoveicoli e motoveicoli sia integrata e adeguatamente supportata dalla presenza di personale a terra che segnali agli altri utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti; Ritenuto che il personale di supporto della scorta tecnica debba essere adeguatamente formato per svolgere le funzioni che gli sono affidate e che debba essere abilitato dal Ministero dell'interno come gia' previsto per gli altri addetti alle scorte tecniche; Considerato che tutti i soggetti che svolgono scorte tecniche, in quanto chiamati a svolgere funzioni ausiliari a quelle di polizia stradale, debbano possedere almeno i requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione e che, di conseguenza, sia necessario prevedere, in capo al Ministero dell'interno, la facolta' di revocare l'abilitazione alle persone che non possiedono piu' tali requisiti; Considerato che, per semplificare le procedure di rinnovo delle abilitazioni a svolgere scorte tecniche, rilasciate ai sensi dell'art. 2 del soprarichiamato disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche, sia necessario sostituire la prova orale gia' prevista con un esame a quiz a risposta sintetica; Considerato che la nuova figura di personale di supporto della scorta tecnica, come previsto per gli altri soggetti che della scorta fanno parte, richiede una puntuale regolamentazione dell'equipaggiamento, delle attrezzature e dei compiti dei soggetti abilitati; Determina: 1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. 2. Per le persone abilitate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis, trovano applicazione in occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2007 Il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti Fumero Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno Manganelli Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 83Allegato MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE NELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2002. 1. All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attivita' di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, e' sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'eta' non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.». 2. All'art. 2, nel titolo, dopo la parola «abilitazione» sono aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta». 3. All'art. 3: a) nel titolo, dopo la parola «attestato» sono aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il rinnovo dell'abilitazione, in ogni caso, e' subordinato, previa verifica della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione costituita secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalita' di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.». 4. Dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti: Art. 3-bis Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva 1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, e' rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validita', che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, con le modalita' e secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto. 2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente di promozione sportiva riconosciuto. 3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale e' istituito un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'archivio degli abilitati. Art. 3-ter. Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta 1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis e' revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha piu' i requisiti richiesti per il suo rilascio.». 5. All'art. 6, la lettera d), del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8». 6. Dopo l'art. 6, e' aggiunto il seguente: Art. 6-bis. Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva 1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature: a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4; c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8; d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa. 2. Il personale di cui al comma 1 quando non e' impegnato in servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato e' impegnato a svolgere un servizio di segnalazione. 7. All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da persone non munite di abilitazione.»; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art. 1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta e' ridotto a otto». 8. Dopo l'art. 7, e' aggiunto il seguente: Art. 7-bis. Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva 1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di «fondo o gran fondo» e per le quali l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso. 2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva puo' essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta. ...... vari omissis che nn ci interessano (se vuoi puoi anche controllare ma sono articoli che riguardano l'individuazione di particolari punti sensibili) ma la cosa che piu ci interessa è la seguente... ATTESTATO DI ABILITAZIONE Intestazione dell'ufficio Si attesta che, in data odierna, il sig. .... nato a.... il.... dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche, ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale. Data.... (Timbro della Repubblica) Firma.... (Il dirigente del compartimento di Polizia stradale) ............ hai percaso anche tutte le abilitazioni a svolgere i servizi di segnalazione di tutte le persone che erano posizionate lungo il percorso? Perchè sai sarebbero obbligatorie e non facoltative............... [/QUOTE]
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