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Testo
<blockquote data-quote="EliaCozzi" data-source="post: 5995057" data-attributes="member: 89446"><p>Ciao,</p><p></p><p>lo trovi nel codice della strada agli articoli 6 e 9. L'articolo 6 recita, tra le altre cose: "12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. "</p><p></p><p>Ovviamente il decreto di sospensione temporanea della circolazione è emanato dal Prefetto. Sinceramente quello per la GF di ieri non l'ho letto, ma quello di altre gare ciclistiche, anche di minore importanza rispetto ad una GF riporta generalemte quanto segue:</p><p>"</p><p>La sospensione della circolazione avrà durata a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile inizio gara ciclistica fino al passaggio di quello con il cartello mobile fine gara ciclistica. </p><p></p><p> Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:</p><p>- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti;</p><p>- è vietato a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;</p><p>- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.</p><p>"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="EliaCozzi, post: 5995057, member: 89446"] Ciao, lo trovi nel codice della strada agli articoli 6 e 9. L'articolo 6 recita, tra le altre cose: "12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. " Ovviamente il decreto di sospensione temporanea della circolazione è emanato dal Prefetto. Sinceramente quello per la GF di ieri non l'ho letto, ma quello di altre gare ciclistiche, anche di minore importanza rispetto ad una GF riporta generalemte quanto segue: " La sospensione della circolazione avrà durata a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile inizio gara ciclistica fino al passaggio di quello con il cartello mobile fine gara ciclistica. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: - è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti; - è vietato a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; - è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. " [/QUOTE]
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