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il ciclista è colpevole?
Testo
<blockquote data-quote="inesfra" data-source="post: 2969930" data-attributes="member: 12247"><p>L'art. 2043 c.c., al riguardo, stabilisce che: "Qualunque fatto doloso o <strong>colposo</strong> che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". </p><p>L'evento è colposo quando non è voluto dall'agente, ancorchè preveduto, e si verifica per <strong>negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di specifiche norme di condotta</strong>.</p><p>Trattandosi, poi, di responsabilità extra-contrattuale, sussiste, per il danneggiato, l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità e, quindi, anche quello della <strong>colpevolezza</strong> dell'azione (o dell'omissione).</p><p>Quindi, ammesso che il danneggiato riesca a dimostrare che la fiancata non fosse già precedentemente danneggiata in quel punto, ammesso che riesca a dimostrare che sia stato proprio il sassolino fatto schizzare dal ciclista a provocare quello specifico danneggiamento (magari andando a rintracciare "proprio quel sassolino" sul quale dovrebbe essere rimasta traccia di vernice della carrozzeria del veicolo...), ammesso che riesca altresì a dimostrare che il velocipede sia stato condotto dal ciclista con condotta riprorevolmente negligente, imprudente, imperita o in spregio di specifiche norme di condotta (magari, come da te sostenuto, con testimonianze a favore), infine, la risposta alla tua domanda è: può essere.</p><p>Mi preme specificare che, che le prove non sono tutte uguali:</p><p>1) al vertice ci sono i documenti redatti da un pubblico ufficiale o un notaio;</p><p>2) sotto ci sono i documenti che, per ragioni intrinseche ed estrinseche, non possono essere messi in discussione, se non con un apposito processo (tipo una perizia redatta da un consulente tecnico del giudice);</p><p>3) infine, <strong>all'ultimo posto</strong>, c'è la testimonianza, che è vista sempre con sfiducia e scarsa rilevanza, salvo l'impossibilità di produrre documenti delle sopracitate categorie.</p><p>Non solo, ma le prove della colpevolezza devono essere evidenti e schiaccianti.</p><p>Questo perchè, in "caso di parità di indizi" pro colpevolezza o pro non-colpevolezza, resta valido il principio generale del: "in dubio pro reo".</p><p>Insomma, il ciclista può avvalersi di due risultati utili su tre: vincere, ma anche pareggiare...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="inesfra, post: 2969930, member: 12247"] L'art. 2043 c.c., al riguardo, stabilisce che: "Qualunque fatto doloso o [B]colposo[/B] che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". L'evento è colposo quando non è voluto dall'agente, ancorchè preveduto, e si verifica per [B]negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di specifiche norme di condotta[/B]. Trattandosi, poi, di responsabilità extra-contrattuale, sussiste, per il danneggiato, l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità e, quindi, anche quello della [B]colpevolezza[/B] dell'azione (o dell'omissione). Quindi, ammesso che il danneggiato riesca a dimostrare che la fiancata non fosse già precedentemente danneggiata in quel punto, ammesso che riesca a dimostrare che sia stato proprio il sassolino fatto schizzare dal ciclista a provocare quello specifico danneggiamento (magari andando a rintracciare "proprio quel sassolino" sul quale dovrebbe essere rimasta traccia di vernice della carrozzeria del veicolo...), ammesso che riesca altresì a dimostrare che il velocipede sia stato condotto dal ciclista con condotta riprorevolmente negligente, imprudente, imperita o in spregio di specifiche norme di condotta (magari, come da te sostenuto, con testimonianze a favore), infine, la risposta alla tua domanda è: può essere. Mi preme specificare che, che le prove non sono tutte uguali: 1) al vertice ci sono i documenti redatti da un pubblico ufficiale o un notaio; 2) sotto ci sono i documenti che, per ragioni intrinseche ed estrinseche, non possono essere messi in discussione, se non con un apposito processo (tipo una perizia redatta da un consulente tecnico del giudice); 3) infine, [B]all'ultimo posto[/B], c'è la testimonianza, che è vista sempre con sfiducia e scarsa rilevanza, salvo l'impossibilità di produrre documenti delle sopracitate categorie. Non solo, ma le prove della colpevolezza devono essere evidenti e schiaccianti. Questo perchè, in "caso di parità di indizi" pro colpevolezza o pro non-colpevolezza, resta valido il principio generale del: "in dubio pro reo". Insomma, il ciclista può avvalersi di due risultati utili su tre: vincere, ma anche pareggiare... [/QUOTE]
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