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I domandoni
La bici secondo il codice...
Testo
<blockquote data-quote="looping" data-source="post: 1388077" data-attributes="member: 6457"><p>l'articolo per gli "accessori" della bici dovrebbe essere il 68 del c.d.s.</p><p></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><strong>Articolo 68 C.d.S. </strong> </span><em><strong><span style="font-size: 10px">(Artt. 223-225 Reg.to)</span></strong></em></span> <p style="text-align: center"> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.</span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti<u> art 152</u></span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e art. 69</span><span style="font-size: 10px"> è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da </span></span><span style="font-size: 10px"><strong> <span style="font-family: 'Arial'"> 19,95 a 81,90.</span></strong></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong> 33,60 a 137,55</strong>. </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 10px">8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong> 343,35 a 1.376,55.</strong> (40).</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="looping, post: 1388077, member: 6457"] l'articolo per gli "accessori" della bici dovrebbe essere il 68 del c.d.s. [FONT=Arial][SIZE=2][B]Articolo 68 C.d.S. [/B] [/SIZE][I][B][SIZE=2](Artt. 223-225 Reg.to)[/SIZE][/B][/I][/FONT] [CENTER] [FONT=Arial] [SIZE=2]Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.[/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Arial] [SIZE=2]1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti[U] art 152[/U][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e art. 69[/SIZE][SIZE=2] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da [/SIZE][/FONT][SIZE=2][B] [FONT=Arial] 19,95 a 81,90.[/FONT][/B][/SIZE] [FONT=Arial] [SIZE=2]7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da [B] 33,60 a 137,55[/B]. [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial] [SIZE=2]8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da [B] 343,35 a 1.376,55.[/B] (40).[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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