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La bici secondo il codice...
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<blockquote data-quote="S&amp;P" data-source="post: 887524" data-attributes="member: 2379"><p>Ecco qui:</p><p></p><p></p><p></p><p>1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: </p><p> a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; </p><p> b) <strong>per le segnalazioni acustiche: di un campanello</strong>; </p><p> c) per le segnalazioni visive: <strong>anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.</strong> </p><p> 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.</p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 9px"><em><strong>Art. 152. (1)</strong></em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 9px"><em><strong>Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.</strong></em></span></p><p><span style="font-size: 9px"><em>1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. <strong>Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.</strong></em></span></p><p> <span style="font-size: 9px"><em><em>[1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.]</em> (2) </em></span></p><p> <span style="font-size: 9px"><em><em>[1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.]</em> (2)</em></span></p><p> <span style="font-size: 9px"><em><em>[2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.]</em> (2)</em></span> </p><p></p><p></p><p></p><p>3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati <strong>durante competizioni sportive</strong>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="S&P, post: 887524, member: 2379"] Ecco qui: 1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) [B]per le segnalazioni acustiche: di un campanello[/B]; c) per le segnalazioni visive: [B]anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.[/B] 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. [CENTER][SIZE=1][I][B]Art. 152. (1) Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.[/B][/I][/SIZE][/CENTER] [SIZE=1][I]1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. [B]Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.[/B][/I][/SIZE] [SIZE=1][I][I][1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.][/I] (2) [/I][/SIZE] [SIZE=1][I][I][1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.][/I] (2)[/I][/SIZE] [SIZE=1][I][I][2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.][/I] (2)[/I][/SIZE] 3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati [B]durante competizioni sportive[/B]. [/QUOTE]
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