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<blockquote data-quote="fireman90" data-source="post: 4352365" data-attributes="member: 11194"><p>Grazie....cmq anche l'URP dell' Agenzia della Dogane dice questo:</p><p></p><p></p><p>In ordine al Suo quesito, si comunica che sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi il valore intrinseco di 150 Euro (art. 23 del Reg. CE n.1186/2009). Per valore intrinseco, si intende il valore del bene escluso il costo del trasporto e dell'eventuale assicurazione.</p><p>Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 Euro), la franchigia ai fini dell'IVA è fissata in 22 Euro (art.5 del DM n.489/97).</p><p>Pertanto, ad esempio, per l'acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 Euro, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA.</p><p>Appare opportuno precisare che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato.</p><p>Nel caso in cui non si verificano le citate condizioni, invece, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul "valore della transazione" (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare e dell'IVA calcolata sul "valore della transazione", aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.</p><p>Si precisa, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l'applicazione dell'esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l'eventuale necessità di licenze o l'esistenza di limitazioni all'importazione. Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando dalla home del sito web di questa Agenzia (<a href="http://www.agenziadogane.it" target="_blank">www.agenziadogane.it</a>), la sezione " Servizi online => Tariffa Doganale TARIC".</p><p>Infine, si fa presente che nelle distinte delle spedizioni internazionali si fa generico riferimento a spese di sdoganamento per intendere non i diritti doganali afferenti i beni importati, bensì le spese per il servizio di sdoganamento reso dal soggetto che cura la spedizione.</p><p></p><p></p><p></p><p>Cordiali saluti</p><p></p><p>Ufficio Relazioni con il Pubblico</p><p>Agenzia delle Dogane.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fireman90, post: 4352365, member: 11194"] Grazie....cmq anche l'URP dell' Agenzia della Dogane dice questo: In ordine al Suo quesito, si comunica che sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi il valore intrinseco di 150 Euro (art. 23 del Reg. CE n.1186/2009). Per valore intrinseco, si intende il valore del bene escluso il costo del trasporto e dell'eventuale assicurazione. Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 Euro), la franchigia ai fini dell'IVA è fissata in 22 Euro (art.5 del DM n.489/97). Pertanto, ad esempio, per l'acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 Euro, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA. Appare opportuno precisare che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato. Nel caso in cui non si verificano le citate condizioni, invece, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul "valore della transazione" (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare e dell'IVA calcolata sul "valore della transazione", aumentato dell'eventuale aliquota daziaria. Si precisa, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l'applicazione dell'esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l'eventuale necessità di licenze o l'esistenza di limitazioni all'importazione. Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando dalla home del sito web di questa Agenzia ([url]www.agenziadogane.it[/url]), la sezione " Servizi online => Tariffa Doganale TARIC". Infine, si fa presente che nelle distinte delle spedizioni internazionali si fa generico riferimento a spese di sdoganamento per intendere non i diritti doganali afferenti i beni importati, bensì le spese per il servizio di sdoganamento reso dal soggetto che cura la spedizione. Cordiali saluti Ufficio Relazioni con il Pubblico Agenzia delle Dogane. [/QUOTE]
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