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<blockquote data-quote="iaiobaio" data-source="post: 6611477" data-attributes="member: 25126"><p>L’attuale emergenza sanitaria incide notevolmente sulla capacità di adempiere in</p><p>modo corretto alle proprie obbligazioni contrattuali.</p><p>Un possibile rimedio è quello fornito dall’art. 1256 del codice civile: l’obbligazione si estingue</p><p>quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. È la c.d. “forza</p><p>maggiore”.</p><p>Le conseguenze di una causa di forza maggiore possono essere la sospensione, la rinegoziazione o</p><p>la risoluzione del contratto.</p><p>Analoghi rimedi sono previsti anche nel diritto cinese (art. 117 legge sui contratti della Repubblica</p><p>Popolare Cinese) e nel diritto internazionale (art. 79 Convenzione di Vienna del 1980).</p><p>Alcuni ordinamenti giuridici, tipicamente di common law (es. UK and USA), tuttavia, non</p><p>riconoscono tale principio e la forza maggiore deve essere contrattualmente prevista per essere</p><p>invocabile.</p><p>In queste condizioni, è utile analizzare le clausole contenute nei contratti per comprendere se e</p><p>quali rimedi sono disponibili all’una o all’altra parte.</p><p>Le possibili soluzioni vanno analizzate e adottate caso per caso, tenendo anche conto dei termini</p><p>contrattuali e della legge applicabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="iaiobaio, post: 6611477, member: 25126"] L’attuale emergenza sanitaria incide notevolmente sulla capacità di adempiere in modo corretto alle proprie obbligazioni contrattuali. Un possibile rimedio è quello fornito dall’art. 1256 del codice civile: l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. È la c.d. “forza maggiore”. Le conseguenze di una causa di forza maggiore possono essere la sospensione, la rinegoziazione o la risoluzione del contratto. Analoghi rimedi sono previsti anche nel diritto cinese (art. 117 legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese) e nel diritto internazionale (art. 79 Convenzione di Vienna del 1980). Alcuni ordinamenti giuridici, tipicamente di common law (es. UK and USA), tuttavia, non riconoscono tale principio e la forza maggiore deve essere contrattualmente prevista per essere invocabile. In queste condizioni, è utile analizzare le clausole contenute nei contratti per comprendere se e quali rimedi sono disponibili all’una o all’altra parte. Le possibili soluzioni vanno analizzate e adottate caso per caso, tenendo anche conto dei termini contrattuali e della legge applicabile. [/QUOTE]
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