Nuova normativa amatoriale: rivoluzione etica e tutela della salute (parte 2)

jan80

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Qui c è un articolo che parla di una granfondo e dei risvolti penali. La legge era quella antecedente l 586 dis ma in pratica cambia ben poco. Ok nn sappiamo per cosa e stato imputato ec.. ma la notizia di reato è il procedimento penale e tutto ciò che ne consegue è partito. Troverai mille obiezioni al articolo e alla tesi, non sono un avvocato penalista, mi occupo per lavoro di un altra tipologia di reati sarà mia occasione la prossima volta che vado in procura informarmi di ciò e relassionarvi (sempre che senza testi scritti mi crediate )
Per me il doping a livello amatoriale non e' penale,infatti non ho mai visto nessuno con una pena,che non siano le poche centinaia di euro di spese tribunale.
 

sembola

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Quindi non è una fonte sufficiente a farsene una idea, a meno che non citi a sua volta fonti certe.
Quella a cui @lucas2007 fa riferimento è una circolare dell'allora Ministero della Sanità (n.7/31 gennaio 1983). Il testo è facilmente reperibile online.

Una Granfondo su Strada, non è una manifestazione Agonistica.
E se lo fosse non potrebbe svolgersi.. Il Prefetto non ti potrebbe dare Autorizzazione.
Se ci basiamo sui fatti, su come una GF su strada viene effettivamente svolta temo che un giudice (o un'assicurazione...) potrebbe vederla in modo differente. C'è una classifica basata sul tempo di percorrenza, per partecipare occorre essere tesserati, e la certificazione medica per essere tesserati è la stessa per gli Elite come per gli amatori.

Se non c'è competizione non c'è il reato di doping, questo la Cassazione l'ha stabilito. Se la competizione amatoriale rientri o no nella definizione di "agonismo" invece non mi risulta che sia stato chiarito.

Già che uno vada a processo di per sé e penale... se nn lo fosse nn si andrebbe a dibattimento
Senza contare che esistono i decreti di condanna , siamo nel penale ma senza dibattimento.
 
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Quella a cui @lucas2007 fa riferimento è una circolare dell'allora Ministero della Sanità (n.7/31 gennaio 1983). Il testo è facilmente reperibile online..........
Na cosa recente quindi :-)xxxx

.........
Se la competizione amatoriale rientri o no nella definizione di "agonismo" invece non mi risulta che sia stato chiarito.
.......
Nella normativa sportiva la risposta è certamente no.
 

sembola

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Per me il doping a livello amatoriale non e' penale,infatti non ho mai visto nessuno con una pena,che non siano le poche centinaia di euro di spese tribunale.
Se sono "spese di tribunale" significa che un procedimento c'è stato, ed evidentemente penale.

A meno che si parli di spese del Tribunale Nazionale Antidoping, ed in quel caso siamo ancora in ambito sportivo.
 
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Na cosa recente quindi :-)xxxx
Quello che ho pensato anch'io, ma non ho trovato nulla di più recente. Nota bene che è la stessa dizione contenuta nel sito del Ministero della Salute citata al tempo della diatriba attività sportiva/attività motoria delle zone rosse...

Nella normativa sportiva la risposta è certamente no.
Il problema è che qua non parliamo di normativa sportiva, ma di leggi dello Stato.
 
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Quello che ho pensato anch'io, ma non ho trovato nulla di più recente. Nota bene che è la stessa dizione contenuta nel sito del Ministero della Salute citata al tempo della diatriba attività sportiva/attività motoria delle zone rosse...
E questo ti fa capire a che livello fossero i DPCM :==

Il problema è che qua non parliamo di normativa sportiva, ma di leggi dello Stato.
Si chiaro, ma se una legge dello Stato insiste in un ambito sportivo, l'analogia con la definizione propria dell'ambito di applicazione diventa automatica. Cioè, se una legge non specifica cosa si intende per attività agonistica, un giudice a cosa si può rifare per definire l'ambito di applicazione della legge? Nel momento in cui tu mi contesti un comportamento punibile per le competizioni agonistiche, io non posso che farti notare che la FCI, le Gf non le cataloga come tali e che i Master non vengono considerati agonisti. In assenza di una interpretazione di legge (che stiamo cercando), bisogna regolarsi così.
 
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Si chiaro, ma se una legge dello Stato insiste in un ambito sportivo, l'analogia con la definizione propria dell'ambito di applicazione diventa automatica. Cioè, se una legge non specifica cosa si intende per attività agonistica, un giudice a cosa si può rifare per definire l'ambito di applicazione della legge? Nel momento in cui tu mi contesti un comportamento punibile per le competizioni agonistiche, io non posso che farti notare che la FCI, le Gf non le cataloga come tali e che i Master non vengono considerati agonisti. In assenza di una interpretazione di legge (che stiamo cercando), bisogna regolarsi così.

Nessuno può dare per certo che un ipotetico giudice applichi la normativa sportiva per interpretare la legge e non una circolare di un ministero , per quanto datata. Circolare che tra l'altro evidenzia la differenza tra "competizione" ed "agonismo", e cita esplicitamente le manifestazioni organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva.
 
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Nessuno può dare per certo che un ipotetico giudice applichi la normativa sportiva per interpretare la legge e non una circolare di un ministero , per quanto datata. .......
Sicuramente è così.....è proprio per questo che stiamo cercando una interpretazione recente di un qualche giudice, in assenza di una normativa esplicita.
 

lucas2007

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In conclusione, ad avviso del Tribunale l’applicazione del reato di ricettazione all’assuntore non sportivo di anabolizzanti «determinerebbe la configurazione di un sistema oggettivamente incoerente, di legittimità costituzionale più che dubbia», essendo del tutto irragionevole «ipotizzare che l’acquisto o la ricezione di sostanze dopanti da parte di un soggetto che non svolge alcuna attività sportiva e non diretta all’alterazione di alcuna competizione possa essere sanzionato con una pena....


questo un sunto che si trova qui : https://www.giurisprudenzapenale.co...o-allassuntore-non-sportivo-di-anabolizzanti/

Qui definiscono in qualche modo cosa si intende per sport amatoriali, cioè chi non svolge alcuna attività sportiva e non diretta all'alterazione di alcuna competizione.
 

samuelgol

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In conclusione, ad avviso del Tribunale l’applicazione del reato di ricettazione all’assuntore non sportivo di anabolizzanti «determinerebbe la configurazione di un sistema oggettivamente incoerente, di legittimità costituzionale più che dubbia», essendo del tutto irragionevole «ipotizzare che l’acquisto o la ricezione di sostanze dopanti da parte di un soggetto che non svolge alcuna attività sportiva e non diretta all’alterazione di alcuna competizione possa essere sanzionato con una pena....


questo un sunto che si trova qui : https://www.giurisprudenzapenale.co...o-allassuntore-non-sportivo-di-anabolizzanti/

Qui definiscono in qualche modo cosa si intende per sport amatoriali, cioè chi non svolge alcuna attività sportiva e non diretta all'alterazione di alcuna competizione.
Al contrario, quella sentenza cita lo sportivo PROFESSIONISTA come destinatario della norma antidoping. Leggi bene. Di contro, da nessuna parte parla di attività amatoriale e nel caso in questione spiega come avere ed assumere quelle sostanze per vedersi grosso come Schwarzenegger allo specchio o per fare il kom su Strava, non sia da considerare ricettazione, in assenza di una sanzione per doping impossibile per chi gare non ne fa, anche perchè in quel caso il non sportivo, si troverebbe, per il medesimo comportamento (acquisto ed assunzione di sostanze dopanti) ad avere una pena molto più elevata per il solo fatto di usarle per vedersi Hulk allo specchio, invece che per vincere una competizione sportiva. In più, la ricettazione, prevede una provenienza illecita del bene e una sostanza dopante non necessariamente ha una provenienza illecita. Io posso avere a casa una persona malata che deve far uso di Epo e avendone a disposizione caricare come un mulo, senza che questa Epo abbia una provenienza delittuosa. Epo è caso limite, ma ci sono tanti farmaci da banco acquistabili senza ricetta, eppure considerati doping. Se li acquisto e mi bombo, o li cedo a qualche amico, non commetto ricettazione, mancando il presupposto della provenienza delittuosa del bene.

Continuiamo con la ricerca di una interpretazione che assimili le GF ad attività agonistiche, invece di divagare su sentenze che ci azzeccano poco, che magari ne veniamo a capo.