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Nuove Van Rysel, sfonderanno ?
Testo
<blockquote data-quote="leandro_loi" data-source="post: 7358896" data-attributes="member: 134265"><p><h2>Qual è la normativa delle vendite sottocosto?</h2><p>La vendita sottocosto rientra nella categoria delle <strong>vendite straordinarie</strong> cioè quelle vendite con cui l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.</p><p></p><p>La <strong>normativa sulle vendite sottocosto</strong> è piuttosto articolata.</p><p></p><p>Innanzitutto, bisogna tenere conto del <strong>D.P.R. n. 218 del 2001</strong> che si applica alle vendite al di sotto del prezzo di acquisto, <strong>durante le promozioni</strong>. Essa, oltre a dare la <strong>definizione di vendite sottocosto</strong>, stabilisce anche le <strong>regole da rispettare per proporre i propri articoli in vendita a prezzi ribassati</strong>:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">il venditore ha l’obbligo di informare il Comune sulla vendita promozionale almeno 10 prima dell’inizio degli sconti;</li> <li data-xf-list-type="ul">la vendita sottocosto può durare per un periodo massimo di 10 giorni;</li> <li data-xf-list-type="ul">tra una vendita sottocosto e l’altra devono trascorrere perlomeno 20 giorni;</li> <li data-xf-list-type="ul">non si possono proporre più di 50 referenze sottocosto;</li> <li data-xf-list-type="ul">le vendite promozionali possono essere attuate per un massimo di tre volte durante l’anno.</li> </ul><p>Quindi non possono proporre un prodotto sotto al prezzo di acquisto così, come se fossero noccioline.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="leandro_loi, post: 7358896, member: 134265"] [HEADING=1]Qual è la normativa delle vendite sottocosto?[/HEADING] La vendita sottocosto rientra nella categoria delle [B]vendite straordinarie[/B] cioè quelle vendite con cui l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. La [B]normativa sulle vendite sottocosto[/B] è piuttosto articolata. Innanzitutto, bisogna tenere conto del [B]D.P.R. n. 218 del 2001[/B] che si applica alle vendite al di sotto del prezzo di acquisto, [B]durante le promozioni[/B]. Essa, oltre a dare la [B]definizione di vendite sottocosto[/B], stabilisce anche le [B]regole da rispettare per proporre i propri articoli in vendita a prezzi ribassati[/B]: [LIST] [*]il venditore ha l’obbligo di informare il Comune sulla vendita promozionale almeno 10 prima dell’inizio degli sconti; [*]la vendita sottocosto può durare per un periodo massimo di 10 giorni; [*]tra una vendita sottocosto e l’altra devono trascorrere perlomeno 20 giorni; [*]non si possono proporre più di 50 referenze sottocosto; [*]le vendite promozionali possono essere attuate per un massimo di tre volte durante l’anno. [/LIST] Quindi non possono proporre un prodotto sotto al prezzo di acquisto così, come se fossero noccioline. [/QUOTE]
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