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Perché le bici costano così tanto?
Testo
<blockquote data-quote="WNC2" data-source="post: 7740268" data-attributes="member: 12902"><p>se il produttore è "noto" è lui responsabile, il venditore è chiamato in causa, nel caso per esempio, lui importasse roba dalla Cina e si mettesse a venderla in proprio, allora come importatore del bene è responsabile lui.</p><p></p><p>Domanda molto importante: la responsabilità civile per danni causati da un bene venduto a un consumatore è regolata in Italia (e nell’UE) da due regimi distinti, che possono coesistere.</p><p></p><h3>1. <strong>Responsabilità del produttore</strong> (responsabilità da prodotto difettoso)</h3> <ul> <li data-xf-list-type="ul">Regolata dal <strong>Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, artt. 114 ss.)</strong>, che recepisce la Direttiva UE 85/374/CEE.</li> <li data-xf-list-type="ul">Il <strong>produttore</strong> (chi ha fabbricato il bene o lo commercializza con il proprio marchio) è responsabile <strong>oggettivamente</strong> se il prodotto è difettoso e causa un danno alla salute o all’integrità fisica del consumatore.</li> <li data-xf-list-type="ul">Non serve provare la colpa del produttore: basta dimostrare il <strong>difetto del prodotto</strong>, il <strong>danno</strong> e il <strong>nesso causale</strong>.</li> </ul><h3>2. <strong>Responsabilità del venditore</strong></h3><p>Il venditore può essere coinvolto in due modi:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Come intermediario</strong>: se il produttore non è identificabile (ad esempio, bene senza marchio, importato senza informazioni chiare), il venditore può essere chiamato in causa come responsabile.</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Per colpa propria</strong>: se il venditore ha avuto un comportamento negligente (es. ha venduto un prodotto palesemente non sicuro, manomesso o senza avvertenze obbligatorie).</li> <li data-xf-list-type="ul">Inoltre, il venditore resta sempre responsabile verso il consumatore per la <strong>garanzia legale di conformità</strong> (2 anni), ma questa riguarda difetti economici/funzionali, non direttamente i danni alla persona.</li> </ul><h3>3. <strong>In pratica</strong></h3> <ul> <li data-xf-list-type="ul">Se il prodotto causa un <strong>grave danno fisico</strong>, in via primaria è <strong>responsabile il produttore</strong>.</li> <li data-xf-list-type="ul">Il <strong>venditore</strong> può essere chiamato in causa se non è possibile identificare il produttore, oppure se ha avuto una sua responsabilità diretta.</li> <li data-xf-list-type="ul">Spesso, in giudizio, il consumatore fa causa a entrambi (produttore e venditore), e poi il tribunale ripartisce la responsabilità.</li> </ul><p>Quindi: <strong>la regola generale è che risponde il produttore</strong>, ma il venditore può essere coinvolto se il produttore non è identificabile o se ha avuto un ruolo attivo nella pericolosità del bene.</p><p></p><p>Vuoi che ti faccia un <strong>esempio pratico concreto</strong> (tipo un elettrodomestico che esplode o una bicicletta difettosa che provoca una caduta) così si capisce meglio come si applica la responsabilità?</p><p></p><p> Perfetto, mi fai l'esempio della bicicletta difettosa?</p><p></p><p>Ottimo, ti faccio l’esempio concreto sulla <strong>bicicletta difettosa</strong>, che si lega bene anche alle tue passioni <img class="smilie smilie--emoji" loading="lazy" alt="♂️" title="Male sign :male_sign:" src="https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/6.5/png/unicode/64/2642.png" data-shortname=":male_sign:" />.</p><p></p><hr /><h3> Scenario</h3><p>Un consumatore compra una bici da corsa nuova in un negozio. Dopo poche uscite, mentre pedala normalmente, il telaio si spezza di colpo per un difetto strutturale non visibile, e il ciclista cade riportando <strong>gravi danni fisici</strong>.</p><p></p><hr /><h3> Responsabilità del <strong>produttore</strong></h3> <ul> <li data-xf-list-type="ul">Il telaio era <strong>difettoso in origine</strong> (ad esempio, una saldatura fatta male o una fibra di carbonio mal stratificata).</li> <li data-xf-list-type="ul">Il Codice del Consumo dice che il <strong>produttore</strong> è <strong>responsabile oggettivamente</strong> dei danni causati dal prodotto difettoso.</li> <li data-xf-list-type="ul">Quindi il ciclista può chiedere il risarcimento diretto al produttore (ad esempio Canyon, Specialized, Trek, ecc.).</li> <li data-xf-list-type="ul">Non deve dimostrare che il produttore abbia colpa, basta provare:<ol> <li data-xf-list-type="ol">difetto del prodotto,</li> <li data-xf-list-type="ol">danno subito,</li> <li data-xf-list-type="ol">nesso causale tra difetto e danno.</li> </ol></li> </ul><hr /><h3> Responsabilità del <strong>venditore</strong></h3> <ul> <li data-xf-list-type="ul">In linea di principio, il venditore (negozio o e-commerce) <strong>non è responsabile dei danni fisici</strong>, perché non è lui che ha progettato o costruito la bici.</li> <li data-xf-list-type="ul">Però:<ul> <li data-xf-list-type="ul">Se il <strong>produttore non è identificabile</strong> (es. marchio sconosciuto o importazione senza etichette chiare), la responsabilità può ricadere sul venditore.</li> <li data-xf-list-type="ul">Se il venditore ha avuto una <strong>condotta negligente</strong> (es. ha venduto un telaio già richiamato per problemi di sicurezza, o manomesso la bici nel montaggio rendendola pericolosa), allora può essere ritenuto corresponsabile.</li> </ul></li> <li data-xf-list-type="ul">In ogni caso il venditore resta responsabile per la <strong>garanzia di conformità</strong> (riparazione, sostituzione, rimborso), ma questa è cosa diversa dal <strong>risarcimento dei danni alla persona</strong>.</li> </ul><hr /><h3> Nella pratica legale</h3> <ul> <li data-xf-list-type="ul">Il ciclista può fare causa <strong>sia al produttore che al venditore</strong>.</li> <li data-xf-list-type="ul">Sarà poi il tribunale a stabilire chi deve rispondere e in che misura.</li> <li data-xf-list-type="ul">Spesso le assicurazioni delle aziende coprono queste ipotesi.</li> </ul><hr /><p>Quindi, nel caso della bici che si spezza per un difetto di fabbricazione:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Responsabile principale = il produttore.</strong></li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Venditore coinvolto solo se</strong> non si può identificare il produttore o se ha avuto un ruolo attivo nel rendere pericolosa la bici.</li> </ul><hr /><p>Vuoi che ti faccia anche l’<strong>esempio inverso</strong>, cioè quando è il <strong>venditore</strong> ad avere la responsabilità diretta (ad esempio montaggio scorretto della bici o mancata segnalazione di un richiamo di sicurezza)?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="WNC2, post: 7740268, member: 12902"] se il produttore è "noto" è lui responsabile, il venditore è chiamato in causa, nel caso per esempio, lui importasse roba dalla Cina e si mettesse a venderla in proprio, allora come importatore del bene è responsabile lui. Domanda molto importante: la responsabilità civile per danni causati da un bene venduto a un consumatore è regolata in Italia (e nell’UE) da due regimi distinti, che possono coesistere. [HEADING=2]1. [B]Responsabilità del produttore[/B] (responsabilità da prodotto difettoso)[/HEADING] [LIST] [*]Regolata dal [B]Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, artt. 114 ss.)[/B], che recepisce la Direttiva UE 85/374/CEE. [*]Il [B]produttore[/B] (chi ha fabbricato il bene o lo commercializza con il proprio marchio) è responsabile [B]oggettivamente[/B] se il prodotto è difettoso e causa un danno alla salute o all’integrità fisica del consumatore. [*]Non serve provare la colpa del produttore: basta dimostrare il [B]difetto del prodotto[/B], il [B]danno[/B] e il [B]nesso causale[/B]. [/LIST] [HEADING=2]2. [B]Responsabilità del venditore[/B][/HEADING] Il venditore può essere coinvolto in due modi: [LIST] [*][B]Come intermediario[/B]: se il produttore non è identificabile (ad esempio, bene senza marchio, importato senza informazioni chiare), il venditore può essere chiamato in causa come responsabile. [*][B]Per colpa propria[/B]: se il venditore ha avuto un comportamento negligente (es. ha venduto un prodotto palesemente non sicuro, manomesso o senza avvertenze obbligatorie). [*]Inoltre, il venditore resta sempre responsabile verso il consumatore per la [B]garanzia legale di conformità[/B] (2 anni), ma questa riguarda difetti economici/funzionali, non direttamente i danni alla persona. [/LIST] [HEADING=2]3. [B]In pratica[/B][/HEADING] [LIST] [*]Se il prodotto causa un [B]grave danno fisico[/B], in via primaria è [B]responsabile il produttore[/B]. [*]Il [B]venditore[/B] può essere chiamato in causa se non è possibile identificare il produttore, oppure se ha avuto una sua responsabilità diretta. [*]Spesso, in giudizio, il consumatore fa causa a entrambi (produttore e venditore), e poi il tribunale ripartisce la responsabilità. [/LIST] Quindi: [B]la regola generale è che risponde il produttore[/B], ma il venditore può essere coinvolto se il produttore non è identificabile o se ha avuto un ruolo attivo nella pericolosità del bene. Vuoi che ti faccia un [B]esempio pratico concreto[/B] (tipo un elettrodomestico che esplode o una bicicletta difettosa che provoca una caduta) così si capisce meglio come si applica la responsabilità? Perfetto, mi fai l'esempio della bicicletta difettosa? Ottimo, ti faccio l’esempio concreto sulla [B]bicicletta difettosa[/B], che si lega bene anche alle tue passioni ♂️. [HR][/HR] [HEADING=2] Scenario[/HEADING] Un consumatore compra una bici da corsa nuova in un negozio. Dopo poche uscite, mentre pedala normalmente, il telaio si spezza di colpo per un difetto strutturale non visibile, e il ciclista cade riportando [B]gravi danni fisici[/B]. [HR][/HR] [HEADING=2] Responsabilità del [B]produttore[/B][/HEADING] [LIST] [*]Il telaio era [B]difettoso in origine[/B] (ad esempio, una saldatura fatta male o una fibra di carbonio mal stratificata). [*]Il Codice del Consumo dice che il [B]produttore[/B] è [B]responsabile oggettivamente[/B] dei danni causati dal prodotto difettoso. [*]Quindi il ciclista può chiedere il risarcimento diretto al produttore (ad esempio Canyon, Specialized, Trek, ecc.). [*]Non deve dimostrare che il produttore abbia colpa, basta provare: [LIST=1] [*]difetto del prodotto, [*]danno subito, [*]nesso causale tra difetto e danno. [/LIST] [/LIST] [HR][/HR] [HEADING=2] Responsabilità del [B]venditore[/B][/HEADING] [LIST] [*]In linea di principio, il venditore (negozio o e-commerce) [B]non è responsabile dei danni fisici[/B], perché non è lui che ha progettato o costruito la bici. [*]Però: [LIST] [*]Se il [B]produttore non è identificabile[/B] (es. marchio sconosciuto o importazione senza etichette chiare), la responsabilità può ricadere sul venditore. [*]Se il venditore ha avuto una [B]condotta negligente[/B] (es. ha venduto un telaio già richiamato per problemi di sicurezza, o manomesso la bici nel montaggio rendendola pericolosa), allora può essere ritenuto corresponsabile. [/LIST] [*]In ogni caso il venditore resta responsabile per la [B]garanzia di conformità[/B] (riparazione, sostituzione, rimborso), ma questa è cosa diversa dal [B]risarcimento dei danni alla persona[/B]. [/LIST] [HR][/HR] [HEADING=2] Nella pratica legale[/HEADING] [LIST] [*]Il ciclista può fare causa [B]sia al produttore che al venditore[/B]. [*]Sarà poi il tribunale a stabilire chi deve rispondere e in che misura. [*]Spesso le assicurazioni delle aziende coprono queste ipotesi. [/LIST] [HR][/HR] Quindi, nel caso della bici che si spezza per un difetto di fabbricazione: [LIST] [*][B]Responsabile principale = il produttore.[/B] [*][B]Venditore coinvolto solo se[/B] non si può identificare il produttore o se ha avuto un ruolo attivo nel rendere pericolosa la bici. [/LIST] [HR][/HR] Vuoi che ti faccia anche l’[B]esempio inverso[/B], cioè quando è il [B]venditore[/B] ad avere la responsabilità diretta (ad esempio montaggio scorretto della bici o mancata segnalazione di un richiamo di sicurezza)? [/QUOTE]
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