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richiamo r-sys
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<blockquote data-quote="mateus" data-source="post: 1436888" data-attributes="member: 2216"><p>Vorrei qui di seguito lasciarvi la mia esperienza dovuta a attività lavorative su eventuali iter di cause a seguito di sinistri e/o danni.</p><p> </p><p>Facciamo l'esempio del caso che vi si sia rotto un raggio, siete caduti e vi siete fatti del male.</p><p>Oltre al danno materiale (la ruota, la bicc ecc.) chiedete il danno docuto alle lesioni riportate.</p><p> </p><p>Se l'evento fosse avvenuto prima del richiamo il giudice chiaramente chiede una perizia sui materiali e acquisisce tutti i documenti, in questo caso il manuale di uso e manutenzione. Se non è dimostrabile un difetto del materiale la disputa si sposta sull'uso improprio del componente e lì eventuali frasi tipo "da usarsi su strade lisce e levigate....ecc ecc" possono anche fare la differenza anche se comunque non scaricano completamente il costruttore dalle sue responsabilità.</p><p> </p><p>Se l'evento avviene dopo il richiamo allora il discorso è ben diverso. E' cura del produttore o dei suoi mandatari provvedere ad avvisare l'acquirente per mezzo di lettera o attraverso i vari mezzi di comunicazione. Se il costruttore dimostra di aver fatto tutto il possibile per avvisare l'utente e questo si è provocato un danno usando lo stesso il componente difettoso la vedo dura di riuscire a beccare un qualsivoglia risarcimento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mateus, post: 1436888, member: 2216"] Vorrei qui di seguito lasciarvi la mia esperienza dovuta a attività lavorative su eventuali iter di cause a seguito di sinistri e/o danni. Facciamo l'esempio del caso che vi si sia rotto un raggio, siete caduti e vi siete fatti del male. Oltre al danno materiale (la ruota, la bicc ecc.) chiedete il danno docuto alle lesioni riportate. Se l'evento fosse avvenuto prima del richiamo il giudice chiaramente chiede una perizia sui materiali e acquisisce tutti i documenti, in questo caso il manuale di uso e manutenzione. Se non è dimostrabile un difetto del materiale la disputa si sposta sull'uso improprio del componente e lì eventuali frasi tipo "da usarsi su strade lisce e levigate....ecc ecc" possono anche fare la differenza anche se comunque non scaricano completamente il costruttore dalle sue responsabilità. Se l'evento avviene dopo il richiamo allora il discorso è ben diverso. E' cura del produttore o dei suoi mandatari provvedere ad avvisare l'acquirente per mezzo di lettera o attraverso i vari mezzi di comunicazione. Se il costruttore dimostra di aver fatto tutto il possibile per avvisare l'utente e questo si è provocato un danno usando lo stesso il componente difettoso la vedo dura di riuscire a beccare un qualsivoglia risarcimento. [/QUOTE]
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