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Testo
<blockquote data-quote="Sbregamandati" data-source="post: 519644" data-attributes="member: 3815"><p>Legge: "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e</p><p></p><p>della lotta contro il doping" </p><p></p><p>(Approvata definitivamente dal Senato il 16 novembre 2000) </p><p></p><p> </p><p></p><p>Art. 1 </p><p></p><p>(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping) </p><p></p><p> </p><p></p><p>1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e <strong><span style="font-size: 15px"><span style="color: Red">non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze dì qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti</span></span></strong>. </p><p></p><p>2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. </p><p></p><p>3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. </p><p></p><p>4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sbregamandati, post: 519644, member: 3815"] Legge: "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" (Approvata definitivamente dal Senato il 16 novembre 2000) Art. 1 (Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping) 1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e [B][SIZE="4"][COLOR="Red"]non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze dì qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti[/COLOR][/SIZE][/B]. 2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. 4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica. [/QUOTE]
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