Pessimo trattamento...assistenza vergognosa Ruota Libera Terni

Fugu

Gregario
12 Aprile 2012
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Leggo di garanzia, di diritto di recesso, di intentare causa.....quello non è un problema di fabbricazione e/o qualità del prodotto, è un evidente danno esterno. Nessun produttore passerà mai un bene con un danno del genere in garanzia. Il diritto di recesso si può esercitarlo senza doverlo motivare, ma non restituendo il bene danneggiato. Nessun giudice condannerebbe un negoziante che non restituisce i soldi a fronte della resa di un bene danneggiato. Per fare causa con possibilità ragionevoli di aver ragione, bisognerebbe dimostrare che il danno era preesistente all'apertura del pacco. Pur volendo credere a chi ha aperto il 3d, non c'è motivo di non farlo, come ragionevolmente può dimostrare in giudizio che il danno era preesistente?
In questi casi o si fa appello al buon cuore del venditore di turno, che responsabile o meno decide di sostituire il prodotto per fare una operazione di autopubblicità, oppure mi sembra ci sia poco da fare se non tenersi il prodotto così come è e sconsigliare altri dall'acquistare in quel negozio.

Mmmm no, sei fuori strada sia per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto del recesso che per quanto riguarda la difettosità (o integrità) del bene che viene venduto/consegnato (ovviamente senza nessuna offesa o attacco nei tuoi confronti, purtroppo dare un tono a ciò che si scrive è quasi impossibile o-o )
Come detto da me nel mio primo intervento, e ribadito poi da alex25III, nei primi sei mesi dalla vendità dovrà essere il fornitore a dimostrare che quei tagli presenti sulla sella siano stati causati dall' acquirente o da terze parti (ad esempio il corriere che ha gestito la spedizione). Diversamente il codice del consumo fa si che si dia per scontato (talvolta erroneamente per l'amor di Dio) che la difettosità/danno fosse già preesistente al momento della vendita (si parla dunque di vizio occulto) e quindi la responsabilità sarà a pieno carico del venditore (anche se la casa produttrice del bene dovesse dare responso negativo); Passati i sei mesi dall' acquisto il discorso è da rivedere, in quanto quanto sopra spiegato (in gergo chiamato onere della prova) spetta all' acquirente.
 
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armacirii

Novellino
21 Maggio 2013
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Fugu stai aggiornato a dovere!...comunque per far si che accada tutto questo, con un venditore del genere, penso si debba ricorrere alle vie legali. Per il momento ho aperta la conciliazione con paypal..vediamo se risolvono loro.

Grazie a tutti per i consigli!!

Penso che servano anche ad altri che si trovino in situazioni del genere.
 

Fugu

Gregario
12 Aprile 2012
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Fugu stai aggiornato a dovere!...comunque per far si che accada tutto questo, con un venditore del genere, penso si debba ricorrere alle vie legali. Per il momento ho aperta la conciliazione con paypal..vediamo se risolvono loro.

Grazie a tutti per i consigli!!

Penso che servano anche ad altri che si trovino in situazioni del genere.

Ci proviamo :mrgreen:

Ecco questo è ovviamente l'altro lato (quello triste) della medaglia, ci si deve fare un fegato mediamente grande per arrivare al risultato, però abbi pazienza :cassius:
 

samuelgol

Flughafenwächter
24 Settembre 2007
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Mmmm no, sei fuori strada sia per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto del recesso che per quanto riguarda la difettosità (o integrità) del bene che viene venduto/consegnato (ovviamente senza nessuna offesa o attacco nei tuoi confronti, purtroppo dare un tono a ciò che si scrive è quasi impossibile o-o )
Come detto da me nel mio primo intervento, e ribadito poi da alex25III, nei primi sei mesi dalla vendità dovrà essere il fornitore a dimostrare che quei tagli presenti sulla sella siano stati causati dall' acquirente o da terze parti (ad esempio il corriere che ha gestito la spedizione). Diversamente il codice del consumo fa si che si dia per scontato (talvolta erroneamente per l'amor di Dio) che la difettosità/danno fosse già preesistente al momento della vendita (si parla dunque di vizio occulto) e quindi la responsabilità sarà a pieno carico del venditore (anche se la casa produttrice del bene dovesse dare responso negativo); Passati i sei mesi dall' acquisto il discorso è da rivedere, in quanto quanto sopra spiegato (in gergo chiamato onere della prova) spetta all' acquirente.
Mi citeresti per cortesia l'articolo che prevede questo onere della prova? Sono proprio curioso di leggerlo. Evidentemente non si finisce mai di imparare.o-o
 

ludos

Pedivella
6 Agosto 2013
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Anche il codice civile art 1490 e seguenti è sufficiente. Difatto le cose devono essere esenti da vizi che ne pregiudicano l'utilizzo o la qualità. È evidente che in questo caso l'unico cosa da fare era restituire senza motivazioni la sella appena ricevuta e farsi restituire i soldi. Oppure potevano mettersi d'accordo per un forte sconto tanto la sella svolge lo stesso la sua funzione e si risparmiavano lo sbattersi per la doppia spedizione e allo stesso tempo si faceva un cliente fidato, tanto è evidente che nessuno vorrà 1 sella tagliata al prezzo di 1 immacolata.
 

samuelgol

Flughafenwächter
24 Settembre 2007
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Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea
Anche il codice civile art 1490 e seguenti è sufficiente. Difatto le cose devono essere esenti da vizi che ne pregiudicano l'utilizzo o la qualità. È evidente che in questo caso l'unico cosa da fare era restituire senza motivazioni la sella appena ricevuta e farsi restituire i soldi. Oppure potevano mettersi d'accordo per un forte sconto tanto la sella svolge lo stesso la sua funzione e si risparmiavano lo sbattersi per la doppia spedizione e allo stesso tempo si faceva un cliente fidato, tanto è evidente che nessuno vorrà 1 sella tagliata al prezzo di 1 immacolata.
Il 1490 non c'entra nulla. Quella sella è stata danneggiata da un qualcosa che l'ha tagliata. Non è un vizio del prodotto. Se io compro una Ferrari e la distruggo contro un palo, non è che la do indietro perchè è viziata.
 

ludos

Pedivella
6 Agosto 2013
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Ho capito, ma quando compri qualcosa online hai diritto di restituirla senza addurre motivazione alcuna, altrimenti sai quante pietre troveremmo dentro ai pacchi e poi hai voglia a dimostrare chi ha messo la pietra nel pacco. Per cui se il tipo vuole restituire la sella è suo diritto e può farlo, c'è poco da aggiungere.
 

crostata

Pedivella
14 Gennaio 2007
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Ho capito, ma quando compri qualcosa online hai diritto di restituirla senza addurre motivazione alcuna, altrimenti sai quante pietre troveremmo dentro ai pacchi e poi hai voglia a dimostrare chi ha messo la pietra nel pacco. Per cui se il tipo vuole restituire la sella è suo diritto e può farlo, c'è poco da aggiungere.


Se restituisce il bene, prima di rifondere la cifra pagata (al netto della spedizione che rimane a carico del compratore nel caso restituisca per ripensamento), il negoziante controlla che il bene sia integro, non usato e con imballo originale. Non penso che dopo ciò che hanno detto al telefono, ossia che la sella spedita era intonsa, rifondano i soldi al nostro amico che gli rispedisce una sella rovinata. E con questo è lungi da me voler insinuare chi abbia fatto cosa, dico solo che forse così non ottiene niente, se non di pagare una spedizione e probabilmente anche un'altra per rientrare in possesso della sella dopo che gli hanno negato il rimborso.... Secondo me.
 

samuelgol

Flughafenwächter
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Ho capito, ma quando compri qualcosa online hai diritto di restituirla senza addurre motivazione alcuna, altrimenti sai quante pietre troveremmo dentro ai pacchi e poi hai voglia a dimostrare chi ha messo la pietra nel pacco. Per cui se il tipo vuole restituire la sella è suo diritto e può farlo, c'è poco da aggiungere.
Ma deve restituirla integra se vuole avvalersi del diritto di recesso. Se il prodotto è danneggiato, non è tramite il semplice recesso che il compratore può veder tutelati i propri diritti.

Cito:art.67 comma 2 dlgs 206/2005 (codice del consumo) "Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso."

A me non sembra che il bene sia integro.
 
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mapie

Apprendista Velocista
3 Marzo 2007
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De Rosa
Al di la del fatto se può o non può esercitare il diritto di recesso, se il venditore ha spedito la sella mettendola all'interno della scatola delle scarpe, se quest'ultima è integra e non presenta tagli dovuti ad una apertura impropria, come si è potuta tagliare la sella?

Http://www.max-bdc.it
 

ludos

Pedivella
6 Agosto 2013
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Se restituisce il bene, prima di rifondere la cifra pagata (al netto della spedizione che rimane a carico del compratore nel caso restituisca per ripensamento), il negoziante controlla che il bene sia integro, non usato e con imballo originale. Non penso che dopo ciò che hanno detto al telefono, ossia che la sella spedita era intonsa, rifondano i soldi al nostro amico che gli rispedisce una sella rovinata. E con questo è lungi da me voler insinuare chi abbia fatto cosa, dico solo che forse così non ottiene niente, se non di pagare una spedizione e probabilmente anche un'altra per rientrare in possesso della sella dopo che gli hanno negato il rimborso.... Secondo me.
La penso come te, in mancanza di disponibilità del venditore, alla fine c'è poco da fare, la prossima volta si sceglierà un altro negozio per i prossimi acquisti.
 

Fugu

Gregario
12 Aprile 2012
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Mi citeresti per cortesia l'articolo che prevede questo onere della prova? Sono proprio curioso di leggerlo. Evidentemente non si finisce mai di imparare.o-o

Ciao samuelgol, non so dirti con precisione l'articolo (che dovrebbe comunque essere presente nel codice del consumo), comunque c'è stata nel 2013 una sentenza della corte di cassazione che per l'appunto introduce l'inverisone dell' onere della prova (prima di tale sentenza, almeno in Italia, era l'acquirente chiamato a dovere fornire prova di evenutali vizi o difettosità).

Comunque su interenet dovresti riuscire a trovare senza alcuna difficoltà proprio la copia della sentenza o-o
 

alex25III

Novellino
10 Febbraio 2013
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Trek Madone 9 - Pinarello Dogma F8
L'articolo in questione è il 132 d. Lgs 206 del 2005 (codice del consumo). Al comma tre si legge Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità
È così in tutta UE perché la disposizione attua la direttiva 99/44 di quella che allora si chiamava comunità europea.


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samuelgol

Flughafenwächter
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L'articolo in questione è il 132 d. Lgs 206 del 2005 (codice del consumo). Al comma tre si legge Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità...........
Come immaginavo.....mi pareva ben strana la vostra affermazione che fosse il venditore a dover dimostrare che quei tagli non c'erano alla partenza della merce.....secondo te/voi quello è un difetto di conformità?

I beni che presentano un difetto di conformità sono:
• non idonei all’uso normale o all’uso cui servono abitualmente beni dello stesso tipo;
• non idonei all’uso particolare voluto dal consumatore, se lo ha portato a conoscenza del venditore;
• non conformi alla descrizione fatta dal venditore;
• sono privi delle qualità abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle eventuali dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del prodotto fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante.

Ebbene quella sella:
• è idonea ad essere usata come sella;
• è idonea all'uso che voleva farne il consumatore, cioè montarla sulla bici e salirci sopra;
• è conforme alla descrizione (non è un bene diverso per qualità o tipologia, è identica a tutte le selle dello stesso modello)
• è fornita della qualità di un bene dello stesso tipo che il consumatore può aspettarsi (non ha il carrello di plastica, l'imbottitura di cartone ecc.) e non è diversa dalle caratteristiche specifiche dichiarate da venditore e produttore.

Quella sella è solamente danneggiata e il compratore non può dimostrare a nessuno di non averla danneggiata lui. Non sto dicendo che lui dice il falso, semplicemente che non può dimostrare che dice il vero.

Parallelamente, immaginate di comprare una Ferrari, dieci minuti dopo usciti dal concessionario, o comunque entro i sei mesi, nel metterla in garage gli fate la fiancata e pensate che spetti a Marchionne o al concessionario dimostrare che quando è uscita dalla fabbrica o dal negozio non era così? :-)
 
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blues boy

Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
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non tutte alla moda
Come immaginavo.....mi pareva ben strana la vostra affermazione che fosse il venditore a dover dimostrare che quei tagli non c'erano alla partenza della merce.....secondo te/voi quello è un difetto di conformità?

I beni che presentano un difetto di conformità sono:
• non idonei all’uso normale o all’uso cui servono abitualmente beni dello stesso tipo;
• non idonei all’uso particolare voluto dal consumatore, se lo ha portato a conoscenza del venditore;
• non conformi alla descrizione fatta dal venditore;
• sono privi delle qualità abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle eventuali dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del prodotto fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante.

Ebbene quella sella:
• è idonea ad essere usata come sella;
• è idonea all'uso che voleva farne il consumatore, cioè montarla sulla bici e salirci sopra;
• è conforme alla descrizione (non è un bene diverso per qualità o tipologia, è identica a tutte le selle dello stesso modello)
• è fornita della qualità di un bene dello stesso tipo che il consumatore può aspettarsi (non ha il carrello di plastica, l'imbottitura di cartone ecc.) e non è diversa dalle caratteristiche specifiche dichiarate da venditore e produttore.

Quella sella è solamente danneggiata e il compratore non può dimostrare a nessuno di non averla danneggiata lui. Non sto dicendo che lui dice il falso, semplicemente che non può dimostrare che dice il vero.

Parallelamente, immaginate di comprare una Ferrari, dieci minuti dopo usciti dal concessionario, o comunque entro i sei mesi, nel metterla in garage gli fate la fiancata e pensate che spetti a Marchionne o al concessionario dimostrare che quando è uscita dalla fabbrica o dal negozio non era così? :-)

Più chiaro di così ...
 

Fugu

Gregario
12 Aprile 2012
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Come immaginavo.....mi pareva ben strana la vostra affermazione che fosse il venditore a dover dimostrare che quei tagli non c'erano alla partenza della merce.....secondo te/voi quello è un difetto di conformità?

I beni che presentano un difetto di conformità sono:
• non idonei all’uso normale o all’uso cui servono abitualmente beni dello stesso tipo;
• non idonei all’uso particolare voluto dal consumatore, se lo ha portato a conoscenza del venditore;
• non conformi alla descrizione fatta dal venditore;
• sono privi delle qualità abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle eventuali dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del prodotto fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante.

Ebbene quella sella:
• è idonea ad essere usata come sella;
• è idonea all'uso che voleva farne il consumatore, cioè montarla sulla bici e salirci sopra;
• è conforme alla descrizione (non è un bene diverso per qualità o tipologia, è identica a tutte le selle dello stesso modello)
• è fornita della qualità di un bene dello stesso tipo che il consumatore può aspettarsi (non ha il carrello di plastica, l'imbottitura di cartone ecc.) e non è diversa dalle caratteristiche specifiche dichiarate da venditore e produttore.

Quella sella è solamente danneggiata e il compratore non può dimostrare a nessuno di non averla danneggiata lui. Non sto dicendo che lui dice il falso, semplicemente che non può dimostrare che dice il vero.

Parallelamente, immaginate di comprare una Ferrari, dieci minuti dopo usciti dal concessionario, o comunque entro i sei mesi, nel metterla in garage gli fate la fiancata e pensate che spetti a Marchionne o al concessionario dimostrare che quando è uscita dalla fabbrica o dal negozio non era così? :-)

Ciao Samuelgol, vedi quei punti che ti ho evidenziato sono proprio quelli che fanno al nostro caso; La descrizione fatta dal venditore si riferisce ad una sella (o qualsiasi altra cosa essa sia) nuova (attenzione, tra le altre cose se non diversamente specificato il bene che si trova sui vari e-commerce è implicitamente considerato nuovo); Un bene nuovo per sua definizione, senza entrare troppo nel particolare e per farla breve, deve essere "impeccabile": esente da difettosità, imperfezioni, danneggiamenti o simili.

Il consumatore ha diritto a ricevere dal venditore un bene conforme al
contratto, nonché alle qualità e ai requisiti promessi dal
venditore
(considerando la suddetta definizione di bene nuovo, questa caratteristica viene meno); A meno che al momento della vendita il venditore non abbia palesato che la sella seppur nuova presentasse dei danneggiamenti (gli ormai famosi tagli sulla sella del nostro amico) l'acquirente ha tutto il diritto di richiederne la sostituzione/ripristino anche perchè priva delle qualità abituali di un bene dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (sempre per parlare sempilce, chi di voi dall' acquisto di un bene dichiarato nuovo si aspetta qualcosa che se pur funzionante abbia delle rigature, graffi o abrasioni ? -o ancora- la stessa sella acquistato nuova in un altro negozio riporterebbe gli stessi tagli ?).

Oltrettutto si deve stare attenti a non fare confusione tra quelli che sono gli acquisti di beni conclusi a distanza, cioè fuori dai locali commerciali, e quelli eseguiti invece di persona direttamente in negozio; per quanto riguarda la garanzia/recesso sono disiplinate in maniera leggermente diversa (ricollegandoci all' "episodio" della Ferrari).

Cioè per fare anche un esempio pratico, se così non fosse, tutti i venditori online potrebbero spedirci telai nuovi ma magari con graffi o, che so, segni di serraggio di componenti precedentemente montati; Tanto sarebbero idonei ad essere utilizzati come bici, idonei all' uso che voleva farne il cosumatore (cioè montare in bici), conformi alla descrizione datosi che non sono beni diversi ma sono identici a tutti i telai dello stesso modello.....

L'inversione dell' onere della prova non è qualcosa di discutibile, esiste ed è disciplinato dalla legge; Oltretutto quello che ti posso garantire è che questa procedura viene costantemente applicata in qualsiasi contenzioso che riguardi un bene in garanzia. o-o
 

alex25III

Novellino
10 Febbraio 2013
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Trek Madone 9 - Pinarello Dogma F8
Fugu ha perfettamente ragione! Per quanto si possa anche discutere di come la legge venga applicata tutti i giorni, tu hai ragione e loro torto: il difetto do conformità esiste senza ombra di dubbio.
Il problema è come far valere le ragioni se loro non ti vengono incontro. Poche persone hanno voglia di agire in giudizio - anche se nel tuo caso non occorre l'avvocato, qualche piccola conoscenza procedurale può servire - per varie ragioni. Quanto dura, quanto costa, siamo sicuri che l'esito sia quello che si trova scritto nelle leggi etc. etc.?
Per questo, nelle controversie tra imprese e consumatori si cerca di ricorrere a strumenti alternativi al processo, come la conciliazione presso le camere di commercio, o quella di Paypal (che mi pare tu abbia già attivato etc.). In alternativa, puoi rivolgerti a un'associazione di consumatori (l'elenco di quelle accreditate si trova sul sito del Ministero delle attività produttive): dispongono di pochi mezzi (pochissimi sono quelli che si iscrivono) ma in genere sono agguerrite e danno buoni consigli.
In Italia abbiamo tante cose che non vanno ma qualcosa funziona anche.o-o
 

alex25III

Novellino
10 Febbraio 2013
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Trek Madone 9 - Pinarello Dogma F8
E, se mi posso permettere, non credere che "tanto loro la spuntano sempre" perché non è sempre così. Nei tribunali e nel ciclismo spesso vince quello che ci crede di più non quello che ha i mezzi tecnici migliori (vedi il Motorhome della Sky..)

:angrymod:
 

crostata

Pedivella
14 Gennaio 2007
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Fugu ha perfettamente ragione! Per quanto si possa anche discutere di come la legge venga applicata tutti i giorni, tu hai ragione e loro torto: il difetto do conformità esiste senza ombra di dubbio.

Il problema è come far valere le ragioni se loro non ti vengono incontro. Poche persone hanno voglia di agire in giudizio - anche se nel tuo caso non occorre l'avvocato, qualche piccola conoscenza procedurale può servire - per varie ragioni. Quanto dura, quanto costa, siamo sicuri che l'esito sia quello che si trova scritto nelle leggi etc. etc.?

Per questo, nelle controversie tra imprese e consumatori si cerca di ricorrere a strumenti alternativi al processo, come la conciliazione presso le camere di commercio, o quella di Paypal (che mi pare tu abbia già attivato etc.). In alternativa, puoi rivolgerti a un'associazione di consumatori (l'elenco di quelle accreditate si trova sul sito del Ministero delle attività produttive): dispongono di pochi mezzi (pochissimi sono quelli che si iscrivono) ma in genere sono agguerrite e danno buoni consigli.

In Italia abbiamo tante cose che non vanno ma qualcosa funziona anche.o-o


Io vorrei capire se il venditore in questo caso dice che la sella spedita era intonsa a chi spetta la prova della faccenda? Chi deve dimostrare che il danno è imputabile all'altra parte??