Da udace1:
Cosa può fare una libera associazione come lUDACE
Letà porta esperienza e, quella mia, non più verde, mi ha fatto scrivere che tante, ancora, se ne diranno in merito alle prese di posizione della Consulta del ciclismo con riguardo allUDACE e al suo rapporto con lACSI.
Non mi sono sbagliato.
In precedenza, anche per far capire su che piano ci si stava muovendo, mi ero permesso di richiamare allattenzione di chi era associato allUDACE i principi della nostra Costituzione, a volte, anche impropriamente, da alcuni invocati da mane a sera, che tutelano e garantiscono i diritti inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: nessuna limitazione di capacità, cioè di attività esterna, può essere imposta alle associazioni, perche i principi che valgono e sono tutelati per la persona (il cittadino) valgono anche per le associazioni.
Il 22 marzo 2012 il CONI, Direzione Territorio e Promozione dello Sport, su sollecitazione della presidenza ACSI, ha tenuto un incontro tra i rappresentanti degli Enti di promozione sportiva, della Federazione Ciclistica Italiana e dellUDACE: era intento del Presidente ACSI spiegare quanto lEnte stava facendo per favorire lincremento dellattività ciclistica con lintegrazione e lapporto dellUDACE, la cui esperienza nel settore era notoria (organizzava, da sola, più del 50-60% delle manifestazioni ciclistiche).
La ragione dellincontro, quindi, non era, o non era in via principale, il provvedimento assunto dalla Consulta del ciclismo, che è organismo costituito dagli Enti di promozione sportiva e dalla F.C.I. ed è estraneo al CONI, ma il rapporto tra ACSI e UDACE e le difficoltà che lintegrazione tra le due associazioni comportava, e che doveva essere valutato e considerato anche con riguardo ai tempi e alle modalità del suo compimento.
In proposito, peraltro, la competente Direzione del CONI, aveva già
espresso il proprio pensiero con nota 9 marzo 2012, n. 0001269/12, osservando che nel rapporto ACSI-UDACE dovevano essere rispettate, senza alterarne o mistificarne la sostanza, le norme di cui al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI il 17 dicembre 2010, anche se linterpretazione che ne veniva data, con riguardo alla possibilità dellaffiliazione di una associazione a un ente, non era condivisa da chi scrive non solo perché non in linea con la lettera del Regolamento invocata per supportarla, ma, soprattutto, perché contraria al dettato Costituzionale: anche le associazioni di associazioni, infatti, sono riconducibili ad associazioni di persone fisiche, e quindi si ricade nella fattispecie di cui allart. 18 della Costituzione (libertà di associazione).
Lincontro ha invece preso una piega diversa, perché il problema era lUDACE, che doveva essere cancellata dallo sport ciclistico.
Poiché per i membri degli Enti di promozione sportiva e della F.C.I. era questo lo scopo della riunione, è a loro sfuggita la precisazione, assai rilevante, del Dirigente del CONI: lUDACE, come libera associazione, per i propri soci, e per chi decidesse di parteciparne in quanto ammesso (questa è una mia aggiunta), può organizzare qualsiasi manifestazione, senza che il CONI possa dire alcunché.
Sembra anche che il preciso precetto: tutto quello che un cittadino può fare da solo, che può compiere senza urtare i precetti della legge penale, può essere oggetto e scopo di associazione, che ha trovato ingresso nella nostra Costituzione, sia pure sfuggito ai precitati membri e al presidente della F.C.I.
Altrimenti non vi sarebbero dei buontemponi (è difficile trovare unaltra definizione altrettanto benevola) che scrivono o che vanno in giro a dire: lUDACE non cè più.
Questi signori, evidentemente, non sanno che unAssociazione, se il suo scopo non è illecito, non può essere sciolta nemmeno da un provvedimento della Pubblica Autorità, perché il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, che in sé conteneva delle norme che prevedevano la facoltà del Prefetto di sciogliere le associazioni (ed è facilmente intuibile perché, a quel tempo, al Prefetto era concessa simile facoltà), non è più in essere, perché, certamente per la predetta facoltà di sciogliere le associazioni, contrario alla Costituzione.
Quindi poiché alcun provvedimento indicato nello Statuto UDACE è sopravvenuto, è evidente che lUDACE continua la sua attività di servizio e di assistenza a tutte le A.S.D. che ne sono associate e ai relativi iscritti, prestando, con i propri servizi, alle A.S.D. garanzie di sicurezza senza pari e ai loro iscritti le garanzie di legge o, a scelta, più estese e, ovviamente, adempiendo a tutti gli scopi indicati nello statuto.
È quindi chiaro che lUDACE, perché le A.S.D. che ne sono associate con i relativi iscritti sono rispettivamente affiliate e tesserati allACSI, non sarà più presente alle manifestazioni organizzate da associazioni o federazioni della Consulta del ciclismo, ma è altrettanto chiaro che le A.S.D. e i relativi iscritti, in quanto affiliate o tesserati alla federazione o ad associazioni che fanno parte del precitato organismo, se non invitati, non potranno partecipare alle manifestazioni che lUDACE organizzerà per i propri associati.
È un sistema di nuova convivenza al quale ci si dovrà abituare, e a cui ci si sta già abituando accogliendo, con piacere, nel mondo degli appassionati della bicicletta coloro che si sono avvicinati alle due
ruote soprattutto per amore della natura.
********************************************************************************************* P.A. Negri
************************************************************** Vice Presidente Nazionale Associazione UDACE