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Norme Attuative 2014: ecco le FAQ
Le nuove Norme Attuative dell'Attività Amatoriale approvate all'unanimità da FCI e dagli Enti della Consulta, parlano chiaro. Per poter essere tesserati come cicloamatori occorre rispettare il requisito etico e soddisfare i criteri relativi agli ex atleti categorie agonistiche. Esistono però tanti casi particolari, che ci faremo carico di chiarire periodicamente, grazie all'intervento del responsabile del settore amatoriale nazionale FCI.
(A cura della Redazione di GranfondoNews)
La stagione 2014 è da tutti attesa con grande cusiosità, perché sarà la prima dopo la svolta etica voluta dalla Federazione Ciclistica Italiana e da tutti gli Enti della Consulta Nazionale del Ciclismo che l'hanno approvata allunanimità.
Tutti si chiedono quali saranno i cambiamenti cui assisteremo e soprattutto chi non vedremo più alla partenza, per un periodo di tempo limitato o per sempre a seguito dellintroduzione del punti ai punti 1.1.02 e 1.1.03 della Normativa di Attuazione dellAttività Amatoriale che riportiamo qui di seguito:
1.1.02 Partecipazione alle Gran Fondo Amatoriali Ex Atleti Categorie Agonistiche M/F.
Nelle Gran Fondo, Fondo e Medio Fondo, gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex
Elite, ex Under 23 ed ex Donne Elite, ricompresi nei periodi sotto riportati, comunque tesserati, partecipano solo previo invito scritto della Società organizzatrice, sono esclusi da qualsiasi classifica individuale e di società e dovranno evitare in ogni modo di alterare lo svolgimento della gara.
Detti periodi comprendono:
atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4 successivi all'ultimo anno di
contratto.
atleti U23: anni 2 e comunque non prima del compimento del 25 anno di età (ovvero dal giorno
successivo).
Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento: anni 1
Atleti Elite senza contratto: anni 2
donne élite: anni 2
1.1.03 - Tesseramento Cicloamatori - requisito etico
Non potranno essere tesserati Cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), ovvero che siano assoggettati ad indagini, per motivi legati al doping. Il legale rappresentante della società affiliata alla FCI, ha la responsabilità di far sottoscrivere, a ciascuno degli associati che intendano tesserarsi quali Cicloamatori, una dichiarazione etica che attesti linesistenza di sanzioni e/o indagini per motivi legati al doping e lobbligo di immediata informazione in caso di successive sanzioni e/o indagini a suo carico, onde poter procedere alla contestuale comunicazione alla segreteria del S.A.N. della FCI. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non consentirà il rilascio della tessera di iscrizione. Il testo della dichiarazione etica sarà allegato ad un apposito comunicato.
Le norme sono chiare, ma ci possono essere dei casi specifici su cui è opportuno fare chiarezza, per cui abbiamo deciso di renderci disponibili a fare da tramite tra i granfondisti e coloro che hanno voluto questa normativa, evitando così ogni fraintendimento. Tutti i lettori sono liberi di esporre i propri quesiti, scrivendo a
[email protected] e noi solleciteremo una risposta direttamente allAvv. Gianluca Santilli, responsabile nazionale della struttura amatoriale FCI, aggiornando settimanalmente questo elenco delle domande e delle sue risposte: una sorta di vademecum per la prossima stagione.
FAQ: il vademecum del granfondista etico
1. La partecipazione degli ex-atleti categorie agonistiche M/F è relativa a tutte le gare amatoriali o alle sole granfondo?
Chi rientra nelle categorie indicate nel punto 1.1.02 delle Norme Attuative non potrà avere la tessera da cicloamatore e quindi non potrà entrare in classifica in nessuna gara amatoriale, tanto alle granfondo quanto alle gare in circuito o cronoscalate, sia su strada che in MTB o ciclocross.
2. Ho corso tra gli Under 23 e alla fine della mia ultima stagione ho fatto uno stage in una squadra professionistica, disputando alcune corse del calendario professionistico, senza ottenere alcun risultato. Alla fine di questo stage, la squadra non mi ha proposto un regolare contratto da professionista e io, per la delusione, ho smesso di correre e mi sono trovato un lavoro. La passione per il ciclismo e la competizione però è tornata a farsi viva e mi piace partecipare alle granfondo. Secondo la mia interpretazione del regolamento, visto che non ho avuto un contratto da professionista, potrei correre dopo due anni di stop dalla conclusione della mia ultima stagione da Under 23. E corretto?
No, la partecipazione ad una singola gara da professionista fa sì che chi lha disputata sia considerato un professionista a tutti gli effetti, anche se il rapporto con la squadra con cui ha disputato questa gara non prevedeva una remunerazione economica.
3. Ho corso in una squadra professionistica italiana, ma da elite, senza remunerazione economica, disputando delle gare allestero. Qual è il periodo di stop che devo rispettare prima di poter correre tra gli amatori?
Quattro anni, come tutti i professionisti. Non conta se si sono disputate solo gare allestero o non si ha percepito una remunerazione economica. Aver preso parte ad una gara professionistica, fa automaticamente assumere la qualifica di ex-professionista.
4. La differenza tra professionisti e amatori allestero non è così marcata come da noi in Italia, visto che entrambi corrono con lo stesso tipo di tessera. Come possiamo identificare univocamente i professionisti stranieri?
La distinzione è molto semplice ed è basata sulla partecipazione ad una singola gara da professionista. Stranieri che hanno disputato una gara da professionista sono considerati tali, tutti gli altri no, indipendentemente dalla loro tessera.
5. Il punto 1.1.03 delle Norme Attuative richiede al Presidente di Società di far sottoscrivere ai propri tesserati la dichiarazione etica e di essere solo depositario della stessa, al pari del certificato medico, ma di non doverne verificare la veridicità e tantomeno di essere considerato responsabile in caso di falsa dichiarazione. Sono convinto che il controllo delle informazioni sarà piuttosto complicato, sia per il fatto che alcune indagini non sono pubbliche perché coperte dalla privacy, sia perché ad esempio lo status di professionista non è lo stesso in Italia e allestero. La Federazione e gli EPS si struttureranno per effettuare delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e sentenziare in modo univoco su eventuali denunce di falsità di alcune dichiarazioni?
Si tratta di un falso problema. Lautocertificazione che ogni tesserato deve consegnare in originale, unitamente al certificato medico, se mendace configura un reato grave punibile con la reclusione. Non spetta al Presidente di società o agli Enti fare verifiche. Ci si augura che prima di commettere un reato di tale gravità ci si pensi bene, soprattutto oggi che laccesso alle informazioni, grazie ad Internet, è molto semplice. Quanto ai professionisti, la FCI metterà a disposizione i relativi elenchi che saranno costantemente aggiornati.
6. Il requisito etico prevede che non ci siano indagini a suo carico relative a fatti di doping perché un cicloamatore possa tesserarsi come cicloamatore e partecipare alle gare. Qual è latto giuridico che determina il fatto che un atleta sia considerato sotto indagine o meno?
Un atleta non può tesserarsi come cicloamatore e non può gareggiare quando esiste un procedimento, penale o civile, a suo carico. Se non è stato aperto alcun procedimento oppure il procedimento è stato chiuso con accertamento della sua estraneità ai fatti imputati, latleta può tranquillamente tesserarsi in qualità di cicloamatore e prendere parte alle gare amatoriali.
7. Sono stato qualificato per due anni per doping a seguito di un controllo in una gara di nuoto. Posso comunque tesserarmi come cicloamatore?
Assolutamente no, il requisito etico richiede l'estraneità a fatti di doping in qualsiasi attività sportiva.
8. Ma se qualcuno, pur di correre senza i requisiti etici, dichiarasse il falso nell'autocertificazione etica?
La legge italiana prevede sanzioni molto gravi per chi rilascia dichiarazioni false.
Art. 483.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 495.
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
Art. 496.
False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale , o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 516.
Alcune di queste disposizioni sono richiamate dal Testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR445/2000).
Articolo 76
Norme penali
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.