leggendo la sentenza di reggio emilia ne esce che non si possono sottoporre a limitazioni della libertà personale via provvedimaneto amministrativo una massa indeterminata di persone.
ossia il giudice per privare della libertà personale secondo costituzione dovrebbe individuare UNA persone specifica e non una totalità indriscriminata di persone.
oppure in alternativa si può cambiare la costituzione.
quindi le zone rosse ed effetti annessi sono atti illegittimi e pertanto non possono produrre alcun effetto giuridico.
nemmeno appellarsi all'articolo 32 ha molto senso.
una massa indereminata di persone contiene pure soggetti negativi al virus e che quindi non possono nemmeno essere un pericolo per gli altri.
per i negativi manca completamente la causa della restrizione.
ossia il giudice per privare della libertà personale secondo costituzione dovrebbe individuare UNA persone specifica e non una totalità indriscriminata di persone.
oppure in alternativa si può cambiare la costituzione.
quindi le zone rosse ed effetti annessi sono atti illegittimi e pertanto non possono produrre alcun effetto giuridico.
nemmeno appellarsi all'articolo 32 ha molto senso.
una massa indereminata di persone contiene pure soggetti negativi al virus e che quindi non possono nemmeno essere un pericolo per gli altri.
per i negativi manca completamente la causa della restrizione.
