Posteriore, forse potrei anche capire, ma non capisco il senso di quell'anteriore, visto che la distanza di sicurezza che cita il codice della strada, non la rispetta praticamente nessun ciclista, credo che andresti solo incontro a grane.
Qualcuno sa in che modo, se esiste, la legge può accettare questi tipi di video? Anche perché un video è facilmente modificabile, magari estrapolo solo due secondi di video e sembra chissà cosa se magari ne faccio vedere un minuto mi prendo l'ergastolo.
mi rispondo da me:
Sì, in Italia i
video registrati da dash cam (sia su auto che su bici) possono avere valore legale, ma con alcune precisazioni:
- Ammissibilità come prova
- Nel processo civile e nel processo amministrativo (es. contestazioni di multe) i filmati di dash cam possono essere prodotti come prova documentale o come supporto a una testimonianza. Il giudice ne valuterà liberamente l’attendibilità.
- Nel processo penale, i video di dash cam possono essere acquisiti come prova atipica (art. 189 c.p.p.), cioè ammessa se idonea ad accertare i fatti.
- Requisiti
- Devono essere registrazioni non manipolate e possibilmente con data/ora attendibile.
- Non devono violare in maniera sproporzionata la privacy di terzi: riprendere la pubblica via è lecito, ma diffondere o usare i video per altri fini (es. pubblicarli online senza oscurare volti/targhe) può costituire violazione della normativa sulla privacy.
- Valore probatorio
- Non hanno lo stesso valore di una prova “legale” (come il verbale di un pubblico ufficiale), ma rientrano tra le prove libere: il giudice può ritenerle decisive o meno a seconda della chiarezza, continuità e integrità della registrazione.
- Spesso vengono usate per ricostruire la dinamica di incidenti stradali o comportamenti pericolosi.
In sintesi: sì,
si possono produrre come prova, ma il loro peso dipende dalla valutazione del giudice caso per caso.
Vuoi che ti prepari anche un quadro pratico di
come si depositano in giudizio (es. in caso di causa civile per incidente stradale)?