Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Cerca solo tra i titoli
Da:
Menu
Home
Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Iscritti
Visitatori online
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi media
Nuovi commenti media
Ultime Attività
Nuove inserzioni nel mercatino
Nuovi commenti nel mercatino
Mercatino
Nuove inserzioni
Nuovi commenti
Latest reviews
Cerca nel mercatino
Feedback
Guarda le statistiche
Training Camp
Pianificazione
MTB
Media
Nuovi media
Nuovi commenti
Cerca media
EBIKE
Accedi
Registrati
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Iscritti
Visitatori online
Menu
Install the app
Installa
Rispondi alla discussione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Home
Forum
Gare
Professionisti
Osservatorio doping
Di Luca, prima assolto poi condannato.
Testo
<blockquote data-quote="ClaudioMaria" data-source="post: 919751" data-attributes="member: 4046"><p>12/11/2007 Di Luca, ecco la motivazione della sentenza</p><p>Ecco le motivazioni della sentenza della squalifica di tre mesi inflitta a Danilo Di Luca.</p><p></p><p>GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING</p><p>In funzione di Giudice di primo ed unico grado ex art. 13.1 lett.a) delle Norme sportive Antidoping N. 11/07 così composto: Dott. Francesco Plotino Presidente, Avv. Luca Fiormonte Vice Presidente, Dott. Luca Amato Componente, Avv. Silvia Chiappalupi Componente, Avv. Luigi Di Maio Componente, Avv. Prof. Luca Marafioti Componente, Dott. Antonio Marra Componente, Prof. Marcello Chiarotti Componente tecnico non votante, Prof. Ercole Brunetti Componente tecnico non votante.</p><p></p><p>Nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell&#8217;atleta ciclista professionista Danilo Di Luca, ha pronunciato la seguente Decisione:</p><p></p><p>Con provvedimento del 21 settembre 2007, la Procura Antidoping del Coni deferiva dinanzi a questo Giudice, l&#8217;atleta di livello internazionale Danilo Di Luca, chiedendo la sanzione della squalifica di quattro mesi da ogni competizione, contestando allo stesso la violazione della normativa regolamentare antidoping nella parte in cui vieta agli atleti ed al personale di supporto di avvalesi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti dall&#8217;ordinamento sportivo. Nella fattispecie viene contestata la frequentazione con il medico Dott. Carlo Santuccione.</p><p>In data 9.10.2007 veniva depositata memoria difensiva nell&#8217;interesse dell&#8217;atleta, nella quale si eccepiva in via preliminare la indeterminatezza del provvedimento di deferimento e la incompetenza del Giudice di Ultima Istanza a trattare la posizione del Di Luca atteso che la competenza del GUI andrebbe circoscritta agli addebiti di cui agli artt.10.1 sino al 10.10 del Regolamento Antidoping; e nel merito si nega ogni e qualsiasi responsabilità del Di Luca in riferimento agli addebiti contestati nel provvedimento di deferimento. A supporto delle proprie ragioni, la difesa dell&#8217;atleta depositava copiosa documentazione, ed in particolare la memoria difensiva del Di Luca dinanzi alla Procura della Repubblica presso al Tribunale di Pescara, nonché il decreto di archiviazione del GIP di Pescara, con cui il suddetto organo di giustizia disponeva l&#8217;archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del Di Luca per il reato di cui agli artt.81 c.p. e 9 della L.376/2000.</p><p>Con atto dell&#8217;11 ottobre 2007, replicava la Procura Antidoping sostenendo che gli addebiti contestati all&#8217;atleta sono frutto delle risultanze di accertamenti svolti nell&#8217;ambito dell&#8217;Operazione denominata &#8220;Oil for drug&#8221; svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze. Sulla base di tale materiale investigativo, la Procura ha ritenuto esistenti elementi sufficienti a far presumere una violazione della normativa antidoping, pertanto, attraverso il deferimento e la contestazione degli addebiti è stato istaurato il contraddittorio: spetterà al Giudice apprezzare i fatti alla luce delle norme applicabili, in ossequio al principio generale &#8220;Iura novit curia&#8221;. Sotto il profilo della incompetenza del Giudice adito, la Procura richiama il punto 3 del libro Primo dell&#8217;adozione del codice WADA come modificato da ultimo con deliberazione n.292 del 21.08.2007, che attribuisce al GUI, la competenza a giudicare in primo grado, fatti relativi a violazione della normativa antidoping che coinvolgano atleti internazionali, quali il ciclista professionista Danilo Di Luca. Nel merito la Procura contesta le produzioni documentali della difesa ed in particolare il provvedimento di archiviazione del Tribunale di Pescara per un duplice ordine di ragioni;</p><p>- da un lato per la autonomia che intercorre tra procedimento penale e procedimento disciplinare;</p><p>- dall&#8217;altro, perché il provvedimento di archiviazione è stato disposto sulla base del fatto che dagli elementi ivi raccolti, non era possibile ipotizzare l&#8217;assunzione di farmaci vietati in occasione degli episodi oggetto di attenzione. Tuttavia tale presunta assunzione non è oggetto del deferimento attuale essendo altra e diversa la contestazione.</p><p>Infine la procura insiste sul fatto che al Di Luca venga contestata la frequentazione con il Dott. Santuccione, soggetto inibito dall&#8217;ordinamento sportivo all&#8217;epoca dei fatti, frequentazione vietata dal sistema normativo antidoping vigente nel 2004 e da quello attualmente in vigore. I pari data giungeva ulteriore memoria di replica della difesa del Di Luca nella quale si insiste nella richiesta di assoluzione del Di Luca da ogni addebito disciplinare contestatogli.</p><p></p><p>All&#8217;udienza del 16.10.2007 si presentavano l&#8217;UPA, nella persona del Procuratore Capo Dr. Ettore Torri unitamente all&#8217;Avv. Fabio Filocamo e l&#8217;atleta deferito, assistito dall&#8217;Avv. Federico Cecconi. Richiesto all&#8217;Atleta se avesse qualche dichiarazione da rendere, questi rispondeva di non avere &#8220;nulla da aggiungere rispetto a quanto dichiarato in sede di interrogatorio&#8221;. Avutane la parola, l&#8217;UPA eccepiva la irritualità della memoria di replica presentata dalla difesa del Di Luca in data 11.10.2007 mentre nel merito ribadiva il contenuto del provvedimento di deferimento e della successiva memoria, quindi veniva ammessa al deposito di produzioni documentali, nella fattispecie: la decisione n.27 del 11.10.2007 della C.D.F.N della F.C.I. pronunciata nei confronti il Sig. Giuseppe Muraglia e quella n.8 del 15.01.2002 sempre della C.D.F.N. della F.C.I. pronunciata nei confronti del Dott. Michele Ferrari. Prendeva la parola la difesa dell&#8217;atleta che insisteva sulle eccezioni preliminari di nullità del provvedimento di deferimento e di incompetenza del giudice adito, mentre nel merito, previa contestazione circa la pertinenza al caso de quo delle produzioni documentali depositate in udienza dall&#8217;UPA, ribadiva quanto espresso nei propri scritti circa la non punibilità del proprio assistito, atteso che alcuna violazione della normativa antidoping sarebbe stata perpetrata dal Di Luca. Il Dott. Santuccione, secondo la ricostruzione della difesa, all&#8217;epoca dei fatti contestati, non era soggetto inibito, pertanto la frequentazione del medico da parte del Di Luca, non poteva in nessun caso qualificarsi quale condotta perpetrante illecito disciplinare. Tra l&#8217;altro il Santuccione nel 2003 risultava tesserato per la FMSI: Udite le parti, il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione. Al termine della Camera di Consiglio, veniva data lettura del dispositivo della decisione ai presenti.</p><p></p><p>Motivi della decisione</p><p>Preliminarmente il Collegio respinge le eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell&#8217;atleta, circa la indeterminatezza del provvedimento di deferimento e relativa nullità, nonché circa l&#8217;incompetenza dell&#8217;organo adito. Lamenta la difesa dell&#8217;atleta la violazione del diritto ad un equo dibattimento, atteso che l&#8217;UPA, nel provvedimento di deferimento non avrebbe contestato in modo specifico al Di Luca, alcuna norma dell&#8217;attuale Codice Antidoping, facendo un semplice, quanto generico, richiamo a norme di carattere generale. L&#8217;argomento non è fondato. In ogni sistema di diritto, compreso quello in cui si muove la giustizia sportiva, petitum e causa pretendi sono le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l&#8217;oggetto del processo. L&#8217;una mette a fuoco ciò che si domanda e l&#8217;altra il diritto sul cui fondamento si domanda; due angolazioni che si presuppongono a vicenda e si esprimono, in sintesi, nel diritto sostanziale affermato. Il diritto affermato, nel quale convergono il petitum e la causa pretendi, viene in rilievo come entità concreta, non come categoria astratta; come volontà concreta e non come volontà astratta di legge. Ed a quest&#8217;ultimo riguardo, ciò che individua il diritto come volontà concreta di legge non è la norma giuridica o volontà astratta di legge (la quale può costituire il presupposto o la base di quel diritto come di un&#8217;infinita serie di analoghi diritti) ma i fatti costitutivi del diritto. Appare evidente come la causa pretendi si risolva nel riferimento concreto a quel fatto o a quei fatti che sono affermati e allegati come costitutivi, e perciò anche individuatori, del diritto che si fa valere. Il mutamento della semplice qualificazione giuridica di quel fatto, o nomen iuris, può avvenire ad iniziativa del giudice, senza che ciò muti l&#8217;oggetto del precesso- il quale è determinato con l&#8217;individuazione dei fatti costitutivi- . Per quanto concerne poi, il contenuto del giudizio, estrinsecandosi quest&#8217;ultimo in due momenti, quali il giudizio di fatto e quello di diritto, è evidente come la domanda attorea vincoli il giudice con riguardo ad uno solo di questi momenti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ClaudioMaria, post: 919751, member: 4046"] 12/11/2007 Di Luca, ecco la motivazione della sentenza Ecco le motivazioni della sentenza della squalifica di tre mesi inflitta a Danilo Di Luca. GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING In funzione di Giudice di primo ed unico grado ex art. 13.1 lett.a) delle Norme sportive Antidoping N. 11/07 così composto: Dott. Francesco Plotino Presidente, Avv. Luca Fiormonte Vice Presidente, Dott. Luca Amato Componente, Avv. Silvia Chiappalupi Componente, Avv. Luigi Di Maio Componente, Avv. Prof. Luca Marafioti Componente, Dott. Antonio Marra Componente, Prof. Marcello Chiarotti Componente tecnico non votante, Prof. Ercole Brunetti Componente tecnico non votante. Nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’atleta ciclista professionista Danilo Di Luca, ha pronunciato la seguente Decisione: Con provvedimento del 21 settembre 2007, la Procura Antidoping del Coni deferiva dinanzi a questo Giudice, l’atleta di livello internazionale Danilo Di Luca, chiedendo la sanzione della squalifica di quattro mesi da ogni competizione, contestando allo stesso la violazione della normativa regolamentare antidoping nella parte in cui vieta agli atleti ed al personale di supporto di avvalesi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti dall’ordinamento sportivo. Nella fattispecie viene contestata la frequentazione con il medico Dott. Carlo Santuccione. In data 9.10.2007 veniva depositata memoria difensiva nell’interesse dell’atleta, nella quale si eccepiva in via preliminare la indeterminatezza del provvedimento di deferimento e la incompetenza del Giudice di Ultima Istanza a trattare la posizione del Di Luca atteso che la competenza del GUI andrebbe circoscritta agli addebiti di cui agli artt.10.1 sino al 10.10 del Regolamento Antidoping; e nel merito si nega ogni e qualsiasi responsabilità del Di Luca in riferimento agli addebiti contestati nel provvedimento di deferimento. A supporto delle proprie ragioni, la difesa dell’atleta depositava copiosa documentazione, ed in particolare la memoria difensiva del Di Luca dinanzi alla Procura della Repubblica presso al Tribunale di Pescara, nonché il decreto di archiviazione del GIP di Pescara, con cui il suddetto organo di giustizia disponeva l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del Di Luca per il reato di cui agli artt.81 c.p. e 9 della L.376/2000. Con atto dell’11 ottobre 2007, replicava la Procura Antidoping sostenendo che gli addebiti contestati all’atleta sono frutto delle risultanze di accertamenti svolti nell’ambito dell’Operazione denominata “Oil for drug” svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze. Sulla base di tale materiale investigativo, la Procura ha ritenuto esistenti elementi sufficienti a far presumere una violazione della normativa antidoping, pertanto, attraverso il deferimento e la contestazione degli addebiti è stato istaurato il contraddittorio: spetterà al Giudice apprezzare i fatti alla luce delle norme applicabili, in ossequio al principio generale “Iura novit curia”. Sotto il profilo della incompetenza del Giudice adito, la Procura richiama il punto 3 del libro Primo dell’adozione del codice WADA come modificato da ultimo con deliberazione n.292 del 21.08.2007, che attribuisce al GUI, la competenza a giudicare in primo grado, fatti relativi a violazione della normativa antidoping che coinvolgano atleti internazionali, quali il ciclista professionista Danilo Di Luca. Nel merito la Procura contesta le produzioni documentali della difesa ed in particolare il provvedimento di archiviazione del Tribunale di Pescara per un duplice ordine di ragioni; - da un lato per la autonomia che intercorre tra procedimento penale e procedimento disciplinare; - dall’altro, perché il provvedimento di archiviazione è stato disposto sulla base del fatto che dagli elementi ivi raccolti, non era possibile ipotizzare l’assunzione di farmaci vietati in occasione degli episodi oggetto di attenzione. Tuttavia tale presunta assunzione non è oggetto del deferimento attuale essendo altra e diversa la contestazione. Infine la procura insiste sul fatto che al Di Luca venga contestata la frequentazione con il Dott. Santuccione, soggetto inibito dall’ordinamento sportivo all’epoca dei fatti, frequentazione vietata dal sistema normativo antidoping vigente nel 2004 e da quello attualmente in vigore. I pari data giungeva ulteriore memoria di replica della difesa del Di Luca nella quale si insiste nella richiesta di assoluzione del Di Luca da ogni addebito disciplinare contestatogli. All’udienza del 16.10.2007 si presentavano l’UPA, nella persona del Procuratore Capo Dr. Ettore Torri unitamente all’Avv. Fabio Filocamo e l’atleta deferito, assistito dall’Avv. Federico Cecconi. Richiesto all’Atleta se avesse qualche dichiarazione da rendere, questi rispondeva di non avere “nulla da aggiungere rispetto a quanto dichiarato in sede di interrogatorio”. Avutane la parola, l’UPA eccepiva la irritualità della memoria di replica presentata dalla difesa del Di Luca in data 11.10.2007 mentre nel merito ribadiva il contenuto del provvedimento di deferimento e della successiva memoria, quindi veniva ammessa al deposito di produzioni documentali, nella fattispecie: la decisione n.27 del 11.10.2007 della C.D.F.N della F.C.I. pronunciata nei confronti il Sig. Giuseppe Muraglia e quella n.8 del 15.01.2002 sempre della C.D.F.N. della F.C.I. pronunciata nei confronti del Dott. Michele Ferrari. Prendeva la parola la difesa dell’atleta che insisteva sulle eccezioni preliminari di nullità del provvedimento di deferimento e di incompetenza del giudice adito, mentre nel merito, previa contestazione circa la pertinenza al caso de quo delle produzioni documentali depositate in udienza dall’UPA, ribadiva quanto espresso nei propri scritti circa la non punibilità del proprio assistito, atteso che alcuna violazione della normativa antidoping sarebbe stata perpetrata dal Di Luca. Il Dott. Santuccione, secondo la ricostruzione della difesa, all’epoca dei fatti contestati, non era soggetto inibito, pertanto la frequentazione del medico da parte del Di Luca, non poteva in nessun caso qualificarsi quale condotta perpetrante illecito disciplinare. Tra l’altro il Santuccione nel 2003 risultava tesserato per la FMSI: Udite le parti, il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione. Al termine della Camera di Consiglio, veniva data lettura del dispositivo della decisione ai presenti. Motivi della decisione Preliminarmente il Collegio respinge le eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell’atleta, circa la indeterminatezza del provvedimento di deferimento e relativa nullità, nonché circa l’incompetenza dell’organo adito. Lamenta la difesa dell’atleta la violazione del diritto ad un equo dibattimento, atteso che l’UPA, nel provvedimento di deferimento non avrebbe contestato in modo specifico al Di Luca, alcuna norma dell’attuale Codice Antidoping, facendo un semplice, quanto generico, richiamo a norme di carattere generale. L’argomento non è fondato. In ogni sistema di diritto, compreso quello in cui si muove la giustizia sportiva, petitum e causa pretendi sono le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l’oggetto del processo. L’una mette a fuoco ciò che si domanda e l’altra il diritto sul cui fondamento si domanda; due angolazioni che si presuppongono a vicenda e si esprimono, in sintesi, nel diritto sostanziale affermato. Il diritto affermato, nel quale convergono il petitum e la causa pretendi, viene in rilievo come entità concreta, non come categoria astratta; come volontà concreta e non come volontà astratta di legge. Ed a quest’ultimo riguardo, ciò che individua il diritto come volontà concreta di legge non è la norma giuridica o volontà astratta di legge (la quale può costituire il presupposto o la base di quel diritto come di un’infinita serie di analoghi diritti) ma i fatti costitutivi del diritto. Appare evidente come la causa pretendi si risolva nel riferimento concreto a quel fatto o a quei fatti che sono affermati e allegati come costitutivi, e perciò anche individuatori, del diritto che si fa valere. Il mutamento della semplice qualificazione giuridica di quel fatto, o nomen iuris, può avvenire ad iniziativa del giudice, senza che ciò muti l’oggetto del precesso- il quale è determinato con l’individuazione dei fatti costitutivi- . Per quanto concerne poi, il contenuto del giudizio, estrinsecandosi quest’ultimo in due momenti, quali il giudizio di fatto e quello di diritto, è evidente come la domanda attorea vincoli il giudice con riguardo ad uno solo di questi momenti. [/QUOTE]
Riporta citazioni...
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Home
Forum
Gare
Professionisti
Osservatorio doping
Di Luca, prima assolto poi condannato.
Alto
Basso