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Osservatorio doping
Di Luca, prima assolto poi condannato.
Testo
<blockquote data-quote="ClaudioMaria" data-source="post: 919752" data-attributes="member: 4046"><p>La volontà astratta della legge, appunto per la sua astrattezza e generalità, non può costituire, per sè stessa, oggetto di esclusiva; lo stesso non può dirsi dell&#8217;indicazione e/o allegazione dei fatti costitutivi, che, appunto perché assolvono a questa funzione costitutiva o concretante della volontà di legge, vanno indicati o allegati nella loro individualità. Per quanto concerne il diritto, dovendosi negare ogni esclusiva dell&#8217;attore rispetto alle norme, si deve concludere che il giudice è libero di applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto. Più esplicitamente il principio richiamato viene spesso enunciato col brocardo jura novit curia, ove il &#8220;conoscere&#8221; del giudice va inteso non nel senso letterale del conoscere, ma nel senso di &#8220;poter tenerne conto&#8221;, o poter applicare, anche al di fuori dell&#8217;iniziativa di parte; sicchè, insomma, il giudice è libero di scegliere la norma da applicare, indipendentemente dal fatto che sia stata o non sia stata invocata dalla parte interessata. Nel caso di specie, tra l&#8217;altro, nessuna violazione del contraddittorio è stata perpetrata, laddove il procedimento disciplinare è stato incardinato nel rispetto della normativa vigente- previo interrogatorio- attraverso deferimento, cui è seguito scambio di memorie, in cui le parti hanno potuto rappresentare le argomentazioni a sostegno delle reciproche pretese dinanzi a questo Collegio. L&#8217;atto di deferimento contiene la precisa indicazione del fatto contestato e comunque mai se ne potrebbe eccepire la nullità non prevista da alcuna norma.</p><p>Parimenti infondata deve ritenersi la eccezione di incompetenza dell&#8217;organo adito. In proposito la difesa dell&#8217;atleta sostiene che la competenza del GUI vada circoscritta agli addebiti di cui agli artt.10.1-10.10 del Regolamento Antidoping; pertanto sarebbe da escludersi nel caso di specie poichè nessuna di queste norme regolamentari è stata contestata a Danilo di Luca, per il quale rileverebbe una disposizione di carattere generale, quale è il riferimento all&#8217;art.31 dello Statuto del CONI, nonché un principio di portata altrettanto generale quale quello di lealtà e correttezza, principio che informa l&#8217;ordinamento sportivo nel suo complesso, ma la cui violazione, non è idonea a costituire una infrazione della normativa antidoping tout court. Alla luce di tale argomentazione, la difesa dell&#8217;atleta ravviserebbe negli organi di giustizia della FCI la competenza a decidere il caso de quo. Questo Collegio ritiene di respingere tale eccezione, confermando la propria competenza per due ordini di ragioni. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI, n. 292del 21 agosto 2007 sono entrate in vigore le nuove Norme Sportive Antidoping, il cui Art.13 espressamente qualifica il GUI organo di primo ed unico grado per i soggetti non tesserati alle FSN e DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale. Al momento della entrata in vigore della nuova normativa erano pendenti diversi procedimenti disciplinari per fatti di doping, pertanto, con una norma di carattere transitorio si è espressamente stabilito che il vecchio regime continuasse ad operare per i procedimenti pendenti, mentre il nuovo avrebbe trovato applicazione per i procedimenti instaurati con provvedimenti di deferimento successivi al 27.08.2007. E&#8217; evidente, infatti, che quando la nuova disciplina processuale riguarda l&#8217;intera struttura del giudizio, essa non possa trovare applicazione per i giudizi pendenti. Lo stesso TAS di Losanna, nel parere rilasciato al CONI in data 26.05.2005 confermava l&#8217;accesso e quindi l&#8217;operatività nell&#8217;ordinamento sportivo di principi di portata generale, quale, l&#8217;applicazione della legge sostanziale del tempo in cui è stato commesso il fatto (salvo che la legge successiva sia più mite). Per le leggi processuali vale il principio del &#8220;tempus regit actum&#8221;. Il provvedimento di deferimento dell&#8217;UPA dinanzi a questo Collegio è datato 21 settembre 2007, ed il Di Luca è atleta di livello internazionale; pertanto non vi sono dubbi sulla competenza del GUI nel presente procedimento, tanto più che ratione materiae, il GUI si pronuncia su deferimenti dell&#8217;organo inquirente &#8211; UPA- per l&#8217;accertamento della responsabilità di tesserati che abbiano posto in essere qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping, considerate nella loro completezza, come corpus normativo, che in alcun caso può essere circoscritto ai soli addebiti di cui agli artt. 10.1-10.10.</p><p>Questo Collegio respinge altresì la eccezione preliminare formulata dalla Procura circa la inammissibilità della memoria di replica depositata dal Di Luca in data 11.10.2007, essendo la stessa nei termini di cui all&#8217;art . 2 punto 1, comma c)delle Istruzioni Operative GUI.</p><p>Nel merito al Di Luca viene contestata le frequentazione con il Dott. Santuccione, soggetto inibito dall&#8217;ordinamento sportivo con provvedimento del 13 maggio 1995; tale frequentazione, costituirebbe comportamento contrario alla normativa antidoping che vieta all&#8217;atleta tesserato presso la Federazione Ciclistica Italiana di avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana inibiti dall&#8217;ordinamento sportivo. In occasione dell&#8217;interrogatorio tenutosi in data 17.07.2007, il Di Luca ammetteva di aver avuto rapporti con il Dott. Santuccione sin da bambino, di essersi rivolto a lui negli anni per problemi medico-sanitari di vario tipo, e di essere al corrente del fatto che il medico avesse subito un procedimento disciplinare per fatti di doping a seguito del quale era stato sospeso dall&#8217;attività federale per cinque anni.</p><p>Il quadro normativo vigente all&#8217;epoca dei fatti contestati, nonché quello attuale, in materia di attività antidoping, propone una serie di disposizioni sulle quali è opportuno soffermarsi onde ricostruire la responsabilità disciplinare dell&#8217;atleta Danilo Di Luca. Dispone in proposito l&#8217;art. 16.4 del Regolamento dell&#8217;attività antidoping della F.C.I., in vigore nel 2004, che &#8220;è fatto obbligo all&#8217;atleta ed al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana inibiti dall&#8217;ordinamento sportivo, pena l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;art.18.13&#8221;. Il successivo art. 18.13, a sua volta, prevede che &#8220;all&#8217;atleta e/o al personale di supporto dell&#8217;atleta che si avvalgano della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti dall&#8217;ordinamento sportivo a seguito della applicazione di quanto previsto dall&#8217;art.16.8 , è comminata la sospensione dell&#8217;attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi.&#8221; Le norme richiamate rispecchiano letteralmente gli art. 16.4 e 18.13 del Regolamento Antidoping adottato dal CONI nel 2004. Inoltre, l&#8217;art. 3.6 delle Istruzioni Operative U.P.A. recita &#8220;E&#8217; fatto divieto all&#8217;atleta e al personale di supporto dell&#8217;atleta di avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti dall&#8217;ordinamento sportivo, pena la sospensione dall&#8217;attività svolta fino a un massimo di sei mesi. In caso di reiterazione, la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi&#8221;. La ratio di tali disposizioni va individuata nel disvalore che l&#8217;ordinamento sportivo attribuisce alle condotte di quegli atleti che facciano ricorso alle prestazioni di soggetti nei confronti dei quali lo stesso ordinamento ha già avuto modo di valutare- attraverso il provvedimento sanzionatorio- l&#8217;antigiuridicità del comportamento, sotto il profilo disciplinare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ClaudioMaria, post: 919752, member: 4046"] La volontà astratta della legge, appunto per la sua astrattezza e generalità, non può costituire, per sè stessa, oggetto di esclusiva; lo stesso non può dirsi dell’indicazione e/o allegazione dei fatti costitutivi, che, appunto perché assolvono a questa funzione costitutiva o concretante della volontà di legge, vanno indicati o allegati nella loro individualità. Per quanto concerne il diritto, dovendosi negare ogni esclusiva dell’attore rispetto alle norme, si deve concludere che il giudice è libero di applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto. Più esplicitamente il principio richiamato viene spesso enunciato col brocardo jura novit curia, ove il “conoscere” del giudice va inteso non nel senso letterale del conoscere, ma nel senso di “poter tenerne conto”, o poter applicare, anche al di fuori dell’iniziativa di parte; sicchè, insomma, il giudice è libero di scegliere la norma da applicare, indipendentemente dal fatto che sia stata o non sia stata invocata dalla parte interessata. Nel caso di specie, tra l’altro, nessuna violazione del contraddittorio è stata perpetrata, laddove il procedimento disciplinare è stato incardinato nel rispetto della normativa vigente- previo interrogatorio- attraverso deferimento, cui è seguito scambio di memorie, in cui le parti hanno potuto rappresentare le argomentazioni a sostegno delle reciproche pretese dinanzi a questo Collegio. L’atto di deferimento contiene la precisa indicazione del fatto contestato e comunque mai se ne potrebbe eccepire la nullità non prevista da alcuna norma. Parimenti infondata deve ritenersi la eccezione di incompetenza dell’organo adito. In proposito la difesa dell’atleta sostiene che la competenza del GUI vada circoscritta agli addebiti di cui agli artt.10.1-10.10 del Regolamento Antidoping; pertanto sarebbe da escludersi nel caso di specie poichè nessuna di queste norme regolamentari è stata contestata a Danilo di Luca, per il quale rileverebbe una disposizione di carattere generale, quale è il riferimento all’art.31 dello Statuto del CONI, nonché un principio di portata altrettanto generale quale quello di lealtà e correttezza, principio che informa l’ordinamento sportivo nel suo complesso, ma la cui violazione, non è idonea a costituire una infrazione della normativa antidoping tout court. Alla luce di tale argomentazione, la difesa dell’atleta ravviserebbe negli organi di giustizia della FCI la competenza a decidere il caso de quo. Questo Collegio ritiene di respingere tale eccezione, confermando la propria competenza per due ordini di ragioni. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI, n. 292del 21 agosto 2007 sono entrate in vigore le nuove Norme Sportive Antidoping, il cui Art.13 espressamente qualifica il GUI organo di primo ed unico grado per i soggetti non tesserati alle FSN e DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale. Al momento della entrata in vigore della nuova normativa erano pendenti diversi procedimenti disciplinari per fatti di doping, pertanto, con una norma di carattere transitorio si è espressamente stabilito che il vecchio regime continuasse ad operare per i procedimenti pendenti, mentre il nuovo avrebbe trovato applicazione per i procedimenti instaurati con provvedimenti di deferimento successivi al 27.08.2007. E’ evidente, infatti, che quando la nuova disciplina processuale riguarda l’intera struttura del giudizio, essa non possa trovare applicazione per i giudizi pendenti. Lo stesso TAS di Losanna, nel parere rilasciato al CONI in data 26.05.2005 confermava l’accesso e quindi l’operatività nell’ordinamento sportivo di principi di portata generale, quale, l’applicazione della legge sostanziale del tempo in cui è stato commesso il fatto (salvo che la legge successiva sia più mite). Per le leggi processuali vale il principio del “tempus regit actum”. Il provvedimento di deferimento dell’UPA dinanzi a questo Collegio è datato 21 settembre 2007, ed il Di Luca è atleta di livello internazionale; pertanto non vi sono dubbi sulla competenza del GUI nel presente procedimento, tanto più che ratione materiae, il GUI si pronuncia su deferimenti dell’organo inquirente – UPA- per l’accertamento della responsabilità di tesserati che abbiano posto in essere qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping, considerate nella loro completezza, come corpus normativo, che in alcun caso può essere circoscritto ai soli addebiti di cui agli artt. 10.1-10.10. Questo Collegio respinge altresì la eccezione preliminare formulata dalla Procura circa la inammissibilità della memoria di replica depositata dal Di Luca in data 11.10.2007, essendo la stessa nei termini di cui all’art . 2 punto 1, comma c)delle Istruzioni Operative GUI. Nel merito al Di Luca viene contestata le frequentazione con il Dott. Santuccione, soggetto inibito dall’ordinamento sportivo con provvedimento del 13 maggio 1995; tale frequentazione, costituirebbe comportamento contrario alla normativa antidoping che vieta all’atleta tesserato presso la Federazione Ciclistica Italiana di avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana inibiti dall’ordinamento sportivo. In occasione dell’interrogatorio tenutosi in data 17.07.2007, il Di Luca ammetteva di aver avuto rapporti con il Dott. Santuccione sin da bambino, di essersi rivolto a lui negli anni per problemi medico-sanitari di vario tipo, e di essere al corrente del fatto che il medico avesse subito un procedimento disciplinare per fatti di doping a seguito del quale era stato sospeso dall’attività federale per cinque anni. Il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti contestati, nonché quello attuale, in materia di attività antidoping, propone una serie di disposizioni sulle quali è opportuno soffermarsi onde ricostruire la responsabilità disciplinare dell’atleta Danilo Di Luca. Dispone in proposito l’art. 16.4 del Regolamento dell’attività antidoping della F.C.I., in vigore nel 2004, che “è fatto obbligo all’atleta ed al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana inibiti dall’ordinamento sportivo, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.18.13”. Il successivo art. 18.13, a sua volta, prevede che “all’atleta e/o al personale di supporto dell’atleta che si avvalgano della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti dall’ordinamento sportivo a seguito della applicazione di quanto previsto dall’art.16.8 , è comminata la sospensione dell’attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi.” Le norme richiamate rispecchiano letteralmente gli art. 16.4 e 18.13 del Regolamento Antidoping adottato dal CONI nel 2004. Inoltre, l’art. 3.6 delle Istruzioni Operative U.P.A. recita “E’ fatto divieto all’atleta e al personale di supporto dell’atleta di avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti dall’ordinamento sportivo, pena la sospensione dall’attività svolta fino a un massimo di sei mesi. In caso di reiterazione, la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi”. La ratio di tali disposizioni va individuata nel disvalore che l’ordinamento sportivo attribuisce alle condotte di quegli atleti che facciano ricorso alle prestazioni di soggetti nei confronti dei quali lo stesso ordinamento ha già avuto modo di valutare- attraverso il provvedimento sanzionatorio- l’antigiuridicità del comportamento, sotto il profilo disciplinare. [/QUOTE]
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