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Bici e telai
Carbonio
ho rotto il telaio con una buca
Testo
<blockquote data-quote="nemorino" data-source="post: 1551790" data-attributes="member: 14308"><p>ciao, non è esclusa la responsabilità del comune.... il consumatore ha più strumenti contro il venditore che contro il comune.... dal quale potrà benissimo avere ragione... però passando per assicurazione, forse un contenzioso giudiziario di un certo tipo... mentre se si rivolge al venditore (specie nei primi sei mesi) ha poco da rischiare.... dovendo scegliere e nel dubbio di chi debba provvedere, meglio rivolgersi al soggetto da cui è più facile ottenere soddisfazione....</p><p></p><p>quanto al resto:</p><p></p><p>ti stralcio due norme:</p><p></p><p>1519-ter. Conformità al contratto.</p><p>Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.</p><p>Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, <strong>coesistono</strong> le</p><p>seguenti circostanze:</p><p>a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;</p><p>b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il</p><p>venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;</p><p>c) <strong>presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore</strong></p><p><strong>può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle</strong></p><p><strong>dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore,</strong></p><p><strong>dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o</strong></p><p><strong>sull'etichettatura</strong>;</p><p>d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a</p><p>conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia</p><p>accettato anche per fatti concludenti.....</p><p></p><p></p><p></p><p>1519-quater. Diritti del consumatore.</p><p><strong>Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità</strong></p><p><strong>esistente al momento della consegna del bene.</strong></p><p><strong>In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità</strong></p><p><strong>del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto,</strong></p><p><strong>ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai</strong></p><p><strong>commi settimo, ottavo e nono.</strong></p><p><strong>Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese</strong></p><p><strong>in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente</strong></p><p><strong>oneroso rispetto all'altro.</strong></p><p>Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se</p><p>impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:</p><p>a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;</p><p>b) dell'entità del difetto di conformità;</p><p>c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si</strong></p><p><strong>manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.</strong></p><p>Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non</p><p>denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha</p><p>scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del</p><p>difetto o l'ha occultato.</p><p></p><p></p><p><strong><u>Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura</u></strong></p><p><strong><u>del bene o con la natura del difetto di conformità.</u></strong></p><p><strong><u></u></strong></p><p><strong><u></u></strong></p><p><strong><u></u></strong></p><p><strong><u></u></strong></p><p><strong><u></u></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nemorino, post: 1551790, member: 14308"] ciao, non è esclusa la responsabilità del comune.... il consumatore ha più strumenti contro il venditore che contro il comune.... dal quale potrà benissimo avere ragione... però passando per assicurazione, forse un contenzioso giudiziario di un certo tipo... mentre se si rivolge al venditore (specie nei primi sei mesi) ha poco da rischiare.... dovendo scegliere e nel dubbio di chi debba provvedere, meglio rivolgersi al soggetto da cui è più facile ottenere soddisfazione.... quanto al resto: ti stralcio due norme: 1519-ter. Conformità al contratto. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, [B]coesistono[/B] le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) [B]presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura[/B]; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti..... 1519-quater. Diritti del consumatore. [B]Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.[/B] Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti [B]Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.[/B] Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. [B][U]Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. [/U][/B] [/QUOTE]
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