Leggo di garanzia, di diritto di recesso, di intentare causa.....quello non è un problema di fabbricazione e/o qualità del prodotto, è un evidente danno esterno. Nessun produttore passerà mai un bene con un danno del genere in garanzia. Il diritto di recesso si può esercitarlo senza doverlo motivare, ma non restituendo il bene danneggiato. Nessun giudice condannerebbe un negoziante che non restituisce i soldi a fronte della resa di un bene danneggiato. Per fare causa con possibilità ragionevoli di aver ragione, bisognerebbe dimostrare che il danno era preesistente all'apertura del pacco. Pur volendo credere a chi ha aperto il 3d, non c'è motivo di non farlo, come ragionevolmente può dimostrare in giudizio che il danno era preesistente?
In questi casi o si fa appello al buon cuore del venditore di turno, che responsabile o meno decide di sostituire il prodotto per fare una operazione di autopubblicità, oppure mi sembra ci sia poco da fare se non tenersi il prodotto così come è e sconsigliare altri dall'acquistare in quel negozio.
Mmmm no, sei fuori strada sia per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto del recesso che per quanto riguarda la difettosità (o integrità) del bene che viene venduto/consegnato (ovviamente senza nessuna offesa o attacco nei tuoi confronti, purtroppo dare un tono a ciò che si scrive è quasi impossibile )
Come detto da me nel mio primo intervento, e ribadito poi da alex25III, nei primi sei mesi dalla vendità dovrà essere il fornitore a dimostrare che quei tagli presenti sulla sella siano stati causati dall' acquirente o da terze parti (ad esempio il corriere che ha gestito la spedizione). Diversamente il codice del consumo fa si che si dia per scontato (talvolta erroneamente per l'amor di Dio) che la difettosità/danno fosse già preesistente al momento della vendita (si parla dunque di vizio occulto) e quindi la responsabilità sarà a pieno carico del venditore (anche se la casa produttrice del bene dovesse dare responso negativo); Passati i sei mesi dall' acquisto il discorso è da rivedere, in quanto quanto sopra spiegato (in gergo chiamato onere della prova) spetta all' acquirente.
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