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Testo
<blockquote data-quote="stress" data-source="post: 2848466" data-attributes="member: 4418"><p>I doveri Medico-legali</p><p>Si ricorda brevemente le fondamentali attività in ambito legale cui il medico è tenuto nell'esercizio della professione.</p><p></p><p>Referto</p><p><strong>Il referto è la comunicazione che ogni medico deve inoltrare all'Autorità Giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligò di riferire, dei casi nei quali ha prestato la sua opera e che possano avere carattere delittuoso per cui si debba procedere d'ufficio.</strong> (<span style="color: Red"><strong>Il doping è reato penale</strong></span>)</p><p>Il referto deve essere fatto pervenire entro 48 ore, o immediatamente se il ritardo possa essere causa di pericolo. Deve essere indicata la persona alla quale è stata prestata assistenza con, possibilmente, le sue generalità, la località dove si trova o quanto altro valga ad identificarla, nonché il luogo, tempo e tutte le circostanze dell'intervento e del fatto compresi i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o possa causare.</p><p>Se più persone hanno prestato la loro opera, tutte sono obbligate al referto con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.</p><p>Non v'è obbligo del referto qualora la sua compilazione e presentazione all'Autorità giudiziaria espone a procedimento penale la persona assistita.</p><p>Per meglio capire i casi nei quali vi è obbligo di referto si possono schematicamente dividere i seguenti eventi:</p><p>- delitti contro la vita;</p><p><strong>- delitti contro l&#8217;integrità fisica ;</strong> (il medico era obbligato perchè in presenza di "presunto" reato contro l'integrità fisica di una persona.</p><p>- lesioni colpose, infortuni sul lavoro, malattie professionali e si procede d&#8217;ufficio (con conseguente obbligo del referto) in tutti i casi di delitti contro la vita, nei casi di lesioni personali volontarie dolose lievi, gravi, gravissime e nei casi di lesioni personali colpose gravi e gravissime per infortuni sul lavoro o per malattie professionali.</p><p></p><p>Rapporto</p><p>E' l'atto con cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio da notizia alla Autorità Giudiziaria di un reato, procedibile d'ufficio, di cui è venuto a conoscenza. Anche il rapporto, come il referto, è una denuncia qualificata: nel primo caso l'obbligo deriva dall'esercizio di una funzione o di un pubblico servizio, nel secondo è inerente all'esercizio della professione medica. Il rapporto è obbligatorio per tutti i reati procedibili d'ufficio.</p><p></p><p><strong><span style="color: Red">Denuncia</span></strong></p><p><strong><span style="color: Red">La denuncia è la segnalazione all'Autorità, o ai pubblici uffici, di fatti di cui il medico è venuto a conoscenza e che interessano i pubblici poteri.</span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="stress, post: 2848466, member: 4418"] I doveri Medico-legali Si ricorda brevemente le fondamentali attività in ambito legale cui il medico è tenuto nell'esercizio della professione. Referto [B]Il referto è la comunicazione che ogni medico deve inoltrare all'Autorità Giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligò di riferire, dei casi nei quali ha prestato la sua opera e che possano avere carattere delittuoso per cui si debba procedere d'ufficio.[/B] ([COLOR="Red"][B]Il doping è reato penale[/B][/COLOR]) Il referto deve essere fatto pervenire entro 48 ore, o immediatamente se il ritardo possa essere causa di pericolo. Deve essere indicata la persona alla quale è stata prestata assistenza con, possibilmente, le sue generalità, la località dove si trova o quanto altro valga ad identificarla, nonché il luogo, tempo e tutte le circostanze dell'intervento e del fatto compresi i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o possa causare. Se più persone hanno prestato la loro opera, tutte sono obbligate al referto con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Non v'è obbligo del referto qualora la sua compilazione e presentazione all'Autorità giudiziaria espone a procedimento penale la persona assistita. Per meglio capire i casi nei quali vi è obbligo di referto si possono schematicamente dividere i seguenti eventi: - delitti contro la vita; [B]- delitti contro l’integrità fisica ;[/B] (il medico era obbligato perchè in presenza di "presunto" reato contro l'integrità fisica di una persona. - lesioni colpose, infortuni sul lavoro, malattie professionali e si procede d’ufficio (con conseguente obbligo del referto) in tutti i casi di delitti contro la vita, nei casi di lesioni personali volontarie dolose lievi, gravi, gravissime e nei casi di lesioni personali colpose gravi e gravissime per infortuni sul lavoro o per malattie professionali. Rapporto E' l'atto con cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio da notizia alla Autorità Giudiziaria di un reato, procedibile d'ufficio, di cui è venuto a conoscenza. Anche il rapporto, come il referto, è una denuncia qualificata: nel primo caso l'obbligo deriva dall'esercizio di una funzione o di un pubblico servizio, nel secondo è inerente all'esercizio della professione medica. Il rapporto è obbligatorio per tutti i reati procedibili d'ufficio. [B][COLOR="Red"]Denuncia La denuncia è la segnalazione all'Autorità, o ai pubblici uffici, di fatti di cui il medico è venuto a conoscenza e che interessano i pubblici poteri.[/COLOR][/B] [/QUOTE]
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