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Rientra Riccò?
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<blockquote data-quote="fast1" data-source="post: 2850969" data-attributes="member: 5143"><p><a href="http://www.tudici.org/sanitaapprof.htm" target="_blank">http://www.tudici.org/sanitaapprof.htm</a></p><p></p><p>CORTE DI CASSAZIONE* </p><p></p><p> Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Omissione di referto - Esonero dall'obbligo di referto ex art. 365 secondo comma c.p. - Condizioni - Fattispecie. (Cod. pen. art. 365, co. 2)</p><p> Sez. IV, 9 aprile 2001, n. 18052. Pres. Romano, Rel. Agrò, P.M. (diff.) Palombarini, ric. Garziera</p><p> L'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al secondo comma dell'art. 365 cod. pen. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale. </p><p></p><p></p><p>Art. 365 </p><p> - Omissione di referto - </p><p> Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la </p><p> propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di </p><p> un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di </p><p> riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino </p><p> a lire un milione. </p><p> Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona </p><p> assistita a procedimento penale. </p><p></p><p></p><p><a href="http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1723" target="_blank">http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1723</a></p><p></p><p></p><p>Non so chi ha inviato le comunicazioni su Riccò all'autorità giudiziaria, sarebbe interessante saperlo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fast1, post: 2850969, member: 5143"] [url]http://www.tudici.org/sanitaapprof.htm[/url] CORTE DI CASSAZIONE* Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Omissione di referto - Esonero dall'obbligo di referto ex art. 365 secondo comma c.p. - Condizioni - Fattispecie. (Cod. pen. art. 365, co. 2) Sez. IV, 9 aprile 2001, n. 18052. Pres. Romano, Rel. Agrò, P.M. (diff.) Palombarini, ric. Garziera L'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al secondo comma dell'art. 365 cod. pen. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale. Art. 365 - Omissione di referto - Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. [url]http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1723[/url] Non so chi ha inviato le comunicazioni su Riccò all'autorità giudiziaria, sarebbe interessante saperlo. [/QUOTE]
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