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<blockquote data-quote="scasedda" data-source="post: 2852874" data-attributes="member: 17871"><p><strong><span style="font-size: 10px">Qui di seguito riporto gli articoli del codice penale che riguardano l'obbligo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli in caricati di un pubblico servizio:</span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Art. 361.</p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.</p><p></span></strong><span style="font-size: 10px">Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.</span></p><p><span style="font-size: 10px">La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.</span></p><p><span style="font-size: 10px">Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.</span></p><p><span style="font-size: 10px"><strong><p style="text-align: center">Art. 362. </p></strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 10px"><strong>Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.</p><p></strong><p style="text-align: center"> </p><p>L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.</span></p><p><span style="font-size: 10px">Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.</span></p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Qui di seguito invece gli articoli del codice penale che sanciscono chi è da considerare pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio</strong></span></p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale</strong></span></p><p><span style="font-size: 10px"><strong></strong>Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1). (1) Articolo cosi sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dallart. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.</span></p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio</strong></span></p><p><span style="font-size: 10px"><strong></strong>Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi unattivita disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1). (1) Articolo cosi sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.</span></p><p> <span style="font-size: 10px"></span></p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Non mi dilungo oltre, ognuno può fare le sue valutazioni. A me non interessa essere credibile o meno. Nei precedenti post ho solo scritto quello che è previsto e quello che è la prassi. Ridabisco nuovamente che il medico che ha visitato Riccò ha fatto quello che la legge gli intimava di fare. Saluti e buone pedalate a tutti</strong></span></p><p><span style="font-size: 10px"><strong></strong></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="scasedda, post: 2852874, member: 17871"] [B][SIZE=2]Qui di seguito riporto gli articoli del codice penale che riguardano l'obbligo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli in caricati di un pubblico servizio: [CENTER]Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.[/CENTER] [/SIZE][/B][SIZE=2]Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. [B][CENTER]Art. 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.[/CENTER][/B][CENTER] [/CENTER] L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico. [B]Qui di seguito invece gli articoli del codice penale che sanciscono chi è da considerare pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale [/B]Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1). (1) Articolo cosi sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dallart. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181. [B]Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio [/B]Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi unattivita disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1). (1) Articolo cosi sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. [B]Non mi dilungo oltre, ognuno può fare le sue valutazioni. A me non interessa essere credibile o meno. Nei precedenti post ho solo scritto quello che è previsto e quello che è la prassi. Ridabisco nuovamente che il medico che ha visitato Riccò ha fatto quello che la legge gli intimava di fare. Saluti e buone pedalate a tutti [/B][/SIZE] [/QUOTE]
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