Tipica fattispecie di danno da cose in custodia, per la quale il Codice civile prevede una responsabilità oggettiva: cioè, il "custode", che in questo caso è il Comune, è responsabile senz'altro (anche se aveva usato diligenza; per esempio, risponderebbe anche se la buca era segnalata...), a meno che non dimostri il caso fortuito; risponde per il semplice fatto che c'è un nesso causale fra il danno e la buca.
(E' così da poco; in particolare dal 2008, quando due sentenze della Cassazione hanno affermato la responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia per la Pubblica amministrazione; prima del 2008 si configurava invece una normale ipotesi di responsabilità per colpa, per cui il danneggiato doveva dimostrate la colpa della Pubblica amministrazione, il nesso causale e anche che il fatto si fosse configurato come frutto di un'insidia o trabocchetto: dunque una prova molto difficile per il danneggiato; ora invece devi semplicemente dimostrare di essere caduto a causa della buca)
La giurisprudenza non è ancora univoca e solo di recente si sta spostando a favore del danneggiato anche se tale ultimo orientamento resta ancora minoritario.
In ogni caso l'avvocato cui l'amico si rivolgerà imposterà la causa sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel primo caso bisogna visionare la buca e lo stato dei luoghi per verificare l'esistenza delle condizioni che devono sussistere ai fini dell'applicabilità del concetto di insidia e trabocchetto elaborato dalla giurisprudenza.
L'ammontare del risarcimento comprende di sicuro il danno fisico (che non comprende solo le spese mediche, ma anche il danno fisico in sé e per sé) e il danno patrimoniale.
OK!
Il danno non patrimoniale ("morale") è risarcibile solo se è lesione di un interesse costituzionale; per esempio il danno fisico di cui ti parlo sopra è lesione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato, per cui è risarcibile in sé e per sé. Per alri tipi di danno non patrimoniale bisogna verificare caso per caso se si configuri una lesione di un diritto costituzionalmente garantito; per esempio, se a causa dell'infortunio non potrai andare in bicicletta per un lungo periodo di tempo e riesci a dimostrare che, essendo la bicicletta una parte essenziale della tua vita, questo ti provoca una patologia psichica (per esempio eh...), potrebbe configurarsi un danno risarcibile. In altre parole: non si può dire a priori se il danno non patrimoniale sia risarcibile; bisogna verificare caso per caso.
Il danno morale, nel caso di specie, sussiste sempre.
Il diritto civile, e in particolare la materia della responsabilità per danni, è una materia estremamente complessa, dove basta un minimo errore per "essere fregati"; tra l'altro è una materia piena zeppa di aspetti che ad una persona che non mastica diritto tutti i giorni possono sembrare irrilevanti, mentre invece non lo sono. Pertanto raccomando vivamente di consultare un avvocato civilista, in ogni caso.
Io stesso, che studio diritto e quindi ho a che fare con esso tutti i giorni, ma sono più specializzato verso il penale, quando mi vengono sottoposti questi argomenti devo sempre andare a "ripassare"...
Per essere ancora studente e, per di più, con una particolare inclinazione verso il penale, te la cavi abbastanza bene. Sarai un principe del foro e se sei un buon ciclista un aspirante campione AIMANC. (ti consiglio di visitare la discussione AIMANC attiva su questo forum)
Grazie mille per i chiarimenti, penso proprio che mi rivolgerò ad un avvocato...
Ho sentito parlare anche di danni estetici (per esempio cicatrici ecc. nel mio caso un callo osseo che dovrebbe comparire una volta ricomposta la frattura)sai se sono risarcibili?
Il danno estetico non viene risarcito come voce autonoma ma costituisce una componente del danno biologico.