Al di là dei discorsi sul buon senso, che sono comunque soggettivi, in realtà il CdS e la relativa giurisprudenza non vietano sempre di attraversare sulle strisce in bici (in merito c'è anche un atto ufficiale del ministero dei Trasporti). Il CdS indica che il ciclista debba comportarsi come un pedone, rimandando in maniera implicita all'articolo in cui si spiega come il pedone, in prossimità degli attraversamenti, debba adottare norme di prudenza ecc. ecc. e dove le circostanze non permettano di passare in sella devono procedere con bici a mano.
Per completezza: l’art. 182 del Codice della Strada, al comma 4, obbliga i ciclisti a condurre la bici a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso, continua la norma, sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Inoltre, in base all’art. 377, comma 2, del Regolamento, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano.
leggi anche il chiarimento del Ministero Prot. 81669 del 14/10/2008, il Prot. 4444 del 1/08/2012 e il Prot. 513 del 24/01/2013 (l'Ing. Mazzotta che ha firmato gli atti probabilmente è un ciclista urbano
).