Qui di seguito riporto gli articoli del codice penale che riguardano l'obbligo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli in caricati di un pubblico servizio:
Art. 361.
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Art. 362.
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
Qui di seguito invece gli articoli del codice penale che sanciscono chi è da considerare pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1). (1) Articolo cosi sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dallart. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi unattivita disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1). (1) Articolo cosi sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Non mi dilungo oltre, ognuno può fare le sue valutazioni. A me non interessa essere credibile o meno. Nei precedenti post ho solo scritto quello che è previsto e quello che è la prassi. Ridabisco nuovamente che il medico che ha visitato Riccò ha fatto quello che la legge gli intimava di fare. Saluti e buone pedalate a tutti
Scusami, ma tu continui a parlare genericamente di pubblico ufficiale.
O non sai leggere o non vuoi leggere gli articoli del codice penale e le sentenze di cassazione di cui ti ho dato i link, ne deduco che tu sia in malafede nel continuare a non voler affrontare la realtà di cui ti ho informato.
Il medico non è un pubblico ufficiale qualsiasi, è tenuto al segreto professionale e il diritto alla salute è previsto dalla costituzione, infatti quelle cose che posti non si applicano in maniera univoca ai medici.
C'è anche una distinzione tra referto e denuncia, il medico in servizio che insegua o noti un ladro che sta scappando dall'ospeale dopo un furto, se il ladro si rompe una gamba, probabilmente, in qualità di publico ufficiale dovrebbe denunciare.
I medici sono pubblici ufficiali tenuti a denunciare, ma se ricevono un paziente che chiede cure, si tratta di referto, e nel caso in cui la comunicazione del referto comporti procedimento penale per il paziente, non sono tenuti alla comunicazione e ovviamente nulla li esime dal segreto professionale.
E' inutile che continui a dire che il medico è un pubblico ufficiale e quindi deve denunciare in qualità di pubblico ufficiale.
Lo si è capito, se vede un ladro in ospeale che fugge, il medico deve denunciarlo, perchè è un pubblico ufficiale.
Ma se c'è un caso che riguarda proprio pazienti di medici, non puoi continuare a negarlo o ad ingnorarlo.
Poi, per me, continua pure ad arrampicarti sui vetri