Facinoroso bergamasco che lanci moniti ai colleghi tutti...:eek:
Effettivamente non conosco il diritto sportivo. Ragiono quindi per principi generali che, per definizione (ma tu non sei dello stesso avviso), valgono sempre.
P.ti 1 e 2) Io non ho detto che la FCI non abbia potere sanzionatorio (non ho le competenze per dirlo). Io ho detto che dai per presupposto ciò che deve essere dimostrato, ovvero che la norma etica sia una norma sanzionatoria. Secondo me tecnicamente non lo è, ma mi rendo conto che la cosa sia opinabile.
Il resto non mi sembra contraddica quanto sostengo.
P.to 3) Lo status di condannato è una situazione di fatto. Nel senso di colui che è stato oggetto di una sanzione (la squalifica). Come tale, non vedo come un ente non possa ricollegare a tale situazione di fatto determinate posizioni soggettive (dico posizioni perché non sono convinto che ottenere una tessera cicloamatoriale possa essere definitivo tecnicamente un "diritto").
Non ho capito poi l'esempio del DASPO, in generale e in particolare. E' un provvedimento emesso dal Questore (dunque non da un organo giurisdizionale): che c'entra la tesserabilità?
P.to 4-5) Anche qui dai per presupposto ciò che deve essere provato: che le norme WADA siano parametro di legittimità. E comunque torno a dire che non capisco in che modo il requisito etico sia incompatibile con le norme WADA. A meno che tu non vogli sostenere che è incompatibile perché non previsto. Ma, ammesso e non concesso che il "requisito" sia una sanzione, la WADA si è riservata una potestà regolamentare esclusiva in materia? Se sì, questo davvero porrebbe grossi problemi di legittimità costituzionale nell'ordinamento interno. Quest'ultimo può aver fatta propria (nella legge del 2000) la normativa antidoping della WADA anche solo per razionalità/sistematicitcità/semplicità, ecc... A meno che non si voglia sostenere che la legge dello Stato deve sottostare alla WADA

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E poi è un problema di fonti del diritto. Anche nel diritto sportivo, la fonte primaria (e parametro ultimo) non può non essere la costituzione.
Ed anzi, se è vero quanto dici, ovvero che che la norma, disciplinando i "principi di accesso" (ma forse sarebbe meglio dire i "criteri"), risponde ad una delega pubblicistica, ebbene proprio in tal caso il parametro deve essere, in ultima analisi, la costituzionalità della norma.
E poi: che vuol dire che la giustizia sportiva nel 95% dei casi produce ingiustizia? Perché non ragiona come te? Di solito i colleghi che conosco noti per teorizzare che "i giudici non capiscono niente" non è che di cause ne vincono molte...
I problemi che sollevi sono reali. Ma il tuo modo di argomentare non mi convince. Forse perché per tua stessa ammissione non tieni conto dei principi fondamentali dell'ordinamento.
Io nel mondo dello sport tengo conto delle Leggi ordinarie: eccome ne tengo conto.
Sono gli avvocati che non ne tengono conto: leggere il Decreto Melandri (lupus in fabula).
Decreto Legislativo - del 23 Luglio 1999, N. 242 "Decreto Melandri"
Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Articolo 7 -
Compiti della giunta nazionale (ndr del CONI)
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di
statuto dell'ente;
(ndr che é sottoposto all'approvazione del Presidente dei Consiglio dei Ministri)
e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle
federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all’attività sportiva di alto livello ed all’utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
f) propone al consiglio nazionale, il
commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui
non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
h bis)
individua, con delibera sottoposta all’approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali,
i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
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STATUTO CONI
Approvato con D.P.C.M. Presidenza del Consiglio del 12 novembre 2013
TITOLO IV - FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
Art. 20 – Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali
1. Le Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.
3. Le Federazioni sportive nazionali sono
rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale e
sono ispirate al principio democratico e al
principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. Le Federazioni sportive nazionali
svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in
considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, alle Federazioni sportive nazionali
è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
5. Le Federazioni sportive nazionali
svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
Art. 23 – Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali
1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.
1-bis Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.
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CONI NORME SPORTIVE ANTIDOPING 2014 (in vigore dal 01.07.2013)
PREMESSA
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO),
è l’Ente che cura in Italia l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, nonché
l’adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) e delle Discipline Sportive Associate (di seguito DSA) e
si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO.
Il CONI quale Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) è
l’ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.
Il CONI
ha, a tal fine,
adottato le presenti Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA)
quale documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA e
segnatamente del Codice Mondiale Antidoping WADA (di seguito Codice WADA) e degli Standard Internazionali.
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Legge 376/2000 - Disciplina della Tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
Art.2 Classe delle sostanze dopanti
1. I farmaci, le sostanze bioligicamente o farmacologiche attive e le pratiche mediche, il cui impiego é considerato doping a norma dell'art. 1, sono ripartiti, anche
nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e
delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e
degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.
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Io non sono un facinoroso: semmai mi fanno innervosire ogni tanto, coloro che voglio apparire informati ad ogni costo anche a danno dell'evidenza. E questo pipotto non é a te che hai avuto la correttezza di affermare che non conosci la normativa (non dico il diritto) sportivo.
Sapessi quante volte ho ferocemente discusso nell'estate del 2006 con un noto personaggio sportivo che ha voluto dar retta alle interpretazioni ordinarie che gli proponevano i suoi avvocati anziché alle indicazioni mie indicazioni "sportive". Recentemente mi ha ammesso che forse ha sbagliato in quella scelta: ed é ancora oggi in causa in un paio di procedimenti (buondi Direttore).
Ognuno ha un suo modo di proporsi ed io a 64 anni (a gennaio) vuoi che lo cambi ora!
Poi, voi avvocati vi ammiro, perché riuscireste a far sentenziare che Gesù Cristo é morto a causa del tetano preso dai chiodi ruggini.