Lo conosco meglio di te dato che ho avuto , purtroppo a che fare con problematiche in garanzia.
Ma di fatto puoi rigirare la frittata come vuoi ma i primi due anni il tuo interlocutore è il rivenditore , quindi nel caso specifico è il rivenditore che deve trovare una soluzione , poi lui si rifarà con l’azienda in base agli accordi commerciali stipulati.
Continuo nel sostenere che il casinò l’ha fatto il rivenditore o chi per lui non visionando un telaio che presentava in modo evidente imperfezioni dato che se l’avesse fatti lo avrebbe reso alla
trek...poi tutto è degenerato e ci ha messo una pezza ordinandone uno nuovo e tanto di cappello anche in questo caso .
Se poi voi pensate che sia colpa di trek io in questo caso ci Vedo un controllo qualità che non ha fatto il suo dovere, può succedere in ambito produttivo , ma il rivenditore o meccanico che l’ha montata dove erano cechi tutte e due ?
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A parte che il tono si è oltremodo alzato e mi fa desistere dal continuare il confronto, ti allego l'articolo e ti faccio notare che non lo conosci affatto visto come sono stati trattati i tuoi precedenti problemi in garanzia....e non estrapolare ciò che maggiormente ti conviene, ma soffermati sui TUOI(e nostri) principali punti di interesse, affinchè la prossima volta tu li possa far valere in opportuna sede.
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione
o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b)
il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c)
la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a)
qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
E con questo ti lascio a [MENTION=44720]Frago[/MENTION]los11 che è meno diplomatico....