Prima in provincia di Bolzano c'erano dei comuni cluster (zona Rossa). In questi comuni era vietato entrare ed era vietato uscire, per qualsiasi motivo (escluso lavoro, salute ecc).. Motivo: evitare che il virus si espandesse a di fuori degli stessi. Intorno a questi 9, poi 16, poi 23 e infine 33 comuni, gli altri erano classificati gialli, ovvero senza limitazioni di spostamenti se non quelle di non entrare nei comuni rossi.
Un bel momento, come era ovvio, specie se uno dei comuni rossi è Bolzano, ossia il comune più grande e popoloso e dove un botto di gente, la mattina entra per andare a lavorare e la sera ne esce per tornare a casa, ci si è accorti che l'andamento dei contagi era praticamente fuori controllo (a loro dire, io non ho dati per avvalorarlo o smentirlo) e hanno di fatto abbattuto barriere e differenziazioni, facendo rossa tutta la provincia. Quindi sulla base di questa ordinanza (di ieri sera) sono vietati tutti gli spostamenti da e per ovunque, senza alcuna limitazione territoriale, ma valevoli per tutta la provincia quindi sia fra i diversi comuni (art.1) sia all'interno dei comuni stessi (art.2). Fatta ovviamente eccezione per gli spostamenti di lavoro, salute ecc. quelli che conosciamo.....
Poi, analogamente al DPCM, viene consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione (a Bolzano città il sindaco questa sera ha quantificato la prossimità in 1000 metri) e l'attività sportiva all'aperto e in forma individuale (art.4).
Pertanto l'attività motoria è espressamente consentita, in deroga all'art. 2 che vieta lo spostamento anche all'interno del proprio comune, ma è limitata nello spazio, quella sportiva non è limitata nello spazio, perchè se avessero voluto dargli una limitazione, avrebbero indicato quale limitazione come per la motoria, essendo che se si volessero far valere le limitazioni generali degli spostamenti senza indicargliene di precisi, l'art.2 del divieto di qualsiasi spostamento intracomunale, di fatto vieterebbe tout court l'attività sportiva e ci chiuderebbe sul balcone, unico posto all'aperto, ove rispettare il divieto assoluto intracomunale (io per la verità ho anche la vigna privata: 18 filari e 16 corridoi di 100 metri l'uno per un totale di 1600 metri da percorrere nella vigna). Pertanto in assenza di una specifica limitazione e in presenza di un permesso all'attività sportiva, il limite territoriale altro non può essere che quello di applicazione dell'ordinanza, ossia la provincia (anche perchè Trento e Belluno sono gialle e non ci si potrebbe comunque andare).
Questa è l'ordinanza richiamata con i 4 articoli che ti ho citato:
ho letto velocemente ma sembra simile al dpcm.
Ora,la parte di ordinanza che ci interessa si sviluppa su 4 articoli che danno disposizioni specifiche:
art 1: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza.
art2: all’interno del territorio comunale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d’urgenza
questi sono i precetti generali, che indicano già per loro le esclusioni. Una buona interpretazione sarebbe: "ehi ragazzi! c'è una pandemia, ve ne siete accorti ultimamente? è il momento di starsene a casa!"
La componente "necessità" è sempre il giustificativo più dibattuto, cos'è realmente necessario? in una società moderna quasi tutto, non in una pandemia, dove le "necessità" vanno ridimensionate. Questo ce lo spiega il ministero dell'interno nella dibattuta circolare:
"Per quanto riguarda gli spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario
svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio
comunale. Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della
propria esigenza. Come si è già avuto modo di dire in sede di commento all’art.1, le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche
disposizioni contenute nell’art. 2."
che, al netto del burocratichese, pone le basi giuridiche perchè l'operatore possa discernere nell'attività di controllo.
Tutti gli spostamenti, devono essere tesi a soddisfare un'esigenza prevista esplicitamente o implicitamente dal decreto nella modalità più breve e coerente possibile. Facciamo alcuni esempi:
devo comprare da mangiare ma il mio comune non dispone di negozi di alimentari, mi sposto nell'esercizio commerciale più vicino che mi permetta di approvvigionarmi.
nel negozio di alimentari del mio comune, non hanno i 4 salti in padella "fagioli e cotiche", però li hanno nel negozio del comune vicino. Non è possibile spostarsi perchè la necessità è mangiare, non i 4 salti in padella.
posso praticare attività sportiva, questo è previsto in osservanza del precetto generale, ovvero che per soddisfare un'esigenza (in forma esplicita in ordinanza) posso muovermi liberamente al netto dei primi due articoli.
Quindi, per soddisfare la necessità (termine improprio ma chiaro) di attività fisica, posso spostarmi all'interno del territorio comunal, ma non ne posso uscire, perchè le motivazioni addotte sono tese a soddisfare un'esigenza totalmente uguale a quella che potresti fare all'interno. Ricordo che l'esigenza è l'attività fisica tout court, non altre menate, quindi se c'è la strada asfaltata usi quella che c'è nel territorio comunale se vuoi fare ciclismo.
poteva trarre in inganno (per chi non ha a che fare, anche saltuariamente, con Leggi) la diversa interpretazione data per l'attività motoria. Ma giuridicamente è corretta la declinazione poichè in diritto amministrativo, dati i precetti generali, vengono indicati i precetti peggiorativi in merito ad alcuni comportamenti. Infatti, se vuoi fare attività motoria devi stare nei pressi dell'abitazione e indossare la mascherina.
Questo è quanto dice il combinato disposto tra il dpcm, l'ordinanza che hai postato (che sotto alcuni aspetti è leggermente più chiara del dpcm) e l'interpretazione del ministero dell'interno.
in ultimo, il pomo della discordia:
" le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2."
presa così singolarmente, la frase può sembrare un'implicita autorizzazione ad effettuare attività fisica senza limitazioni in zona rossa, ma alla fine del concetto generale rafforza ciò che la ratio della norma vuole dire, ribadendo alla fine del commento che le limitazioni dei primi due articoli non vietano l'esercizio di alcune attività apparentemente vietate, a patto che vengano effettuate seguendo le prescrizioni dell'articolo 2 (salute, lavoro, necessità, didattica in presenza) cui la circolare del ministero spiega dettagliatamente e inequivocabilmente quali siano nella parte più controversa (necessità) perchè più complicata da dimostrare in maniera oggettiva .
Bisogna stare attenti a cosa si scrive, perchè magari oltre al verbale la situazione potrebbe degenerare e finire con qualche denuncia (resistenza, rifiuto di fornire le generalità sono dei classici nei conflitti su strada) il tutto per un'interpretazione letta su un forum.