chiamiamoli amatori professionisti

Shinkansen

Xeneize
20 Giugno 2006
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Genova
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Bici
Colnago 50 Anniversary

Tutti, bene o male, prendono qualcosa dalle loro società. Perché fanno numero o perché si piazzano bene e in entrambi i casi danno visibilità, ma finché si rimane nel benefit minimo e l'atleta è un vero amatore, nel senso che non lo fa di secondo lavoro - e uno che prende il rimborso spese vuol dire che si allena 7 giorni su 7 e fa tutte le gare possibili e immaginabili - ci può stare.
Qui stiamo parlando di organizzazioni che scimmiottano il mondo pro' e amatoriale che sono in palese contrasto con lo spirito amatoriale.
 

sindaco

Apprendista Scalatore
26 Aprile 2008
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Manfredonia
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1) Ovvia osservazione.
2) La tua considerazione vale solo per gli enti pubblici. Il privato decide cosa fare dei suoi soldi. Appare scontato che gli investimenti seguiranno una chiara logica commerciale. Per alcune aziende appare più utile e conveniente sponsorizzare squadre amatoriale che garantiscono un contatto ed una visibilità diretta con l'utente finale e con i media.


3) Chi l'ha detto che gli stipendi negli amatori non sono ammessi? Non è ammesso non dichiararli eventualmente, è pienamente lecito riceverli;

E' vietato corrispondere stipendi agli amatori.
Lo stipendio presuppone un rapporto di lavoro e, quindi, può essere percepito solo da chi ne ha titolo. Non credo che tali presunti ed asseriti amatori professionisti hanno il tesserino da professionista. E' professionista chi esercita lo sport per professione ed esercita tale attività in misura prevalente alle altre e dalla quale ricava un reddito.


Amatore è chi non è professionista, elite, under e categorie diverse.
Sei amatore perchè hai l tesserino da amatore a prescindere dal tuo morboso amore verso il ciclismo di cui sono affetti anche i professionisti.
La distribuzione gratuita del materiale tecnico e l'eventuale rimborso delle spese sostenute è cosa diversa dall'erogazione di uno stipendio.

Il punto, allora, è che grosse sponsorizzazioni e, quindi, facili e a volte lauti guadagni hanno snaturato il rapporto tra la pratica del ciclismo e l'agonismo amatoriale trascinando nel settore amatoriale tanti ex e trasformando tanti ottimi amatori in pseudo professionisti facendo del ciclismo una sorta di professione.
 

samuelgol

Flughafenwächter
24 Settembre 2007
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Bozen
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Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea

Quale è la legge che vieta la percezione di denaro da parte di soggetto che va in bicicletta? Me ne citi gli estremi, così la leggo e imparo una cosa nuova per favore?
 

sindaco

Apprendista Scalatore
26 Aprile 2008
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Manfredonia
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Quale è la legge che vieta la percezione di denaro da parte di soggetto che va in bicicletta? Me ne citi gli estremi, così la leggo e imparo una cosa nuova per favore?

Non è vietato percepire somme di denaro da parte degli amatori ma è vietato di percepire lo stipendio. Se non ricordo male i rimborsi spese, indennità di trasferta, premi e compensi vari percepiti sino alla somma di € 7.500 sono esentasse mentre per l'esubero dovrà essere prodotta dall'atleta un'autocertifcazione ai fini dell'imposizione fiscale. Sempre se non ricordo male si tratta di una norma inserita in una finanziaria di qualche anno fa.
Il resto è evincibile per esclusione e dal nostro ordinamento giuridico. In ogni caso prova a dare uno sguardo alla legge 91/81.
Sappi solo che per esercitare una qualsiasi professione devi essere abilitato ed essere munito di un titolo. Appare sin troppo evidente che un amatore non ha la tessera di professionista e, quindi, giammai potrà essere regolarmente stipendiato.
 

Optimus Prime

Apprendista Velocista
6 Settembre 2011
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Cybertron
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Bici
MERIDA
Dai ragazzi tagliamo la testa al toro:

Dicisi AMATORE: quel ciclista che riesce a ritagliarsi tempo, tra mediamente 8 ore di lavoro,gli impegni di famiglia e riesce ad allenarsi 2-3 volte alla settimana "SE VA BENE" + G.F. alla domenica facendo molti sacrifici per conciliare il tutto, solo ed esclusivamente per l'amore della bicicletta e magari guadagnandoci un paio di completini e un prosciutto all'estrazione domenicale delle G.F.


Dicisi NON AMATORE: quel ciclista che magari dopo una buona cariera professionistica viene contattato da qualche grande società del mondo gran fondistico e gli propone un contratto,questo si allena 7giorni su 7 arriva alle gran fondo bello carico e spacca il c... al povero AMATORE che tenta di guadagnarsi un buon posto in classifica............

SBAGLIO??
 

samuelgol

Flughafenwächter
24 Settembre 2007
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Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea
Quindi mi confermi che ai fini dell'imposizione fiscale (visto che in origine io rispondevo a chi parlava di evasione) non vi è alcun divieto purchè (come avevo già scritto) la percezione di somme in denaro sia dichiarata, giusto?
Potrà quindi essere erogata all'amatore una serie di somme di denaro, pur non inquadrabili con la dicitura stipendio, quindi divieto non ve ne è alcuno, giusto? Insomma a parte l'uso improprio della parola stipendio è quel che dicevo io, no?
 
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sindaco

Apprendista Scalatore
26 Aprile 2008
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Quindi mi confermi che ai fini dell'imposizione fiscale (visto che in origine io rispondevo a chi parlava di evasione) non vi è alcun divieto purchè (come avevo già scritto) la percezione di somme in denaro sia dichiarata, giusto?

Confermo. Mi sono interessato della questione qualche anno fa e ricordo che il limite di esenzione fiscale era di € 7.500 (non sono in grado confermarti l'attualità di questa somma) e l'esubero per ulteriori 20/21.000 € era soggetto ad una ritenuta d'imposta del 23%.
In sintesi i primi 7.500 € non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
 

samuelgol

Flughafenwächter
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Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea
I 7500 euro son roba vecchia. Ora si paga su tutto. Da 0 a 15.000 si paga il 23%, da 15.000 a 28.000 il 27%, da 28.000 a 55.000 il 38%, oltre pagano solo il commercialista che riesce a fargli evadere tutto
 

alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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LIVORNO
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COLNAGO extreme C
secondo me il problema è totalmente un altro:

dicesi amatore professionista quel rincoglionito di 30/50 anni che:
1. scopre la bicicletta
2. diventa il suo modo di riscatto sociale
3. abbandona ogni altra attività
4. sta in bici 3/4 ore il giorno xchè figlio di papà o perchè invasato
5. toglie ogni attività residuale alla famiglia
6. parla solo di bici
7. frequenta medici, preparatori, biomeccanici COME FOSSE un pro
8. ha attrezzatura da far apparire le squadre pro dei dilettanti
ecc
ecc

quelli, INVECE, che con la bici portano a casa la pagnotta perchè ricevono un misero compenso alla stregua di un operatore di call center e che talvolta si dopano pure, NON SONO AMATORI PROFESISONISTI

MA

POVERI CRISTI
 

zippi80

Gregario
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zippi80

Gregario
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amatore professionista si chiama....
 

zippi80

Gregario
10 Giugno 2009
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Non gli paghiamo lo stipendio, però di certo gli paghiamo l'iscrizione e perchè no, anche l'albergo!

L'iscrizione e l'albergo e sicuro..proprio l'altra settimana ho assistito ad una discussione tra compagni di società che parlavano proprio di questo..
praticamente la società aveva fatto l'iscrizione x 22 persone e 3 erano omaggio quindi 3 amatori professionisti non avevano pagato la gara e anche la pensione in 19 avevano pagato 6 euro ciascuno in più....sai cosa ha risposto il presidente??? atleti di un certo livello non devono avere spese nelle gare.. e allora daglieli di tasca tua non prenderti i soldi da gente che lavora e fa sacrifici x andare in bici..
 

alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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COLNAGO extreme C

come detto: farebbe MOLTO bene a tutto il movimento prendersi MOLTO MENO seriamente
 
Reactions: salvo983

samuelgol

Flughafenwächter
24 Settembre 2007
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Bici
Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea
sì, io ho dei contratti di prestazione occasionale e pago il 23% su tutto.
In teoria dovresti pagarci di più. Il 23% ce lo pagherai in acconto. Quei contratti di prestazione occasionale dovrebbero abbondantemente eccedere i 15000 euro sul totale del tuo reddito ....se non ti hanno licenziato nel frattempo (gli scaglioni comprendono tutti i redditi, non si applicano su ogni singolo reddito). Se li inserisci in dichiarazione, sui quei soldi viene fatto il calcolo a saldo con l'aliquota corretta.
 

alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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Bici
COLNAGO extreme C
regime applicabile nel 2011:

SEZIONE II-B - Attività sportive dilettantistiche e prestazioni rese a favore di cori, bande musicali
e filodrammatiche
In questa sezione dovete dichiarare:
 le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni
di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art.
1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
 le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati
dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
(art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289).
Per tali compensi, percepiti nel 2011, è prevista la seguente modalità di tassazione:
 i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
 sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 28.158,28, viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto,
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.
 
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alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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COLNAGO extreme C
un pò di dati dalla rete x evitare di dare informazioni ERRATE

SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L’art. 90, comma 18 della legge n. 289/2002

Il legislatore fiscale ha previsto nel corso dell’ultimo decennio una serie di agevolazioni fiscali relative alle società ed associazioni
sportive dilettantistiche. Proprio per applicare tali agevolazioni è sorta la necessità di ridisegnare la nozione di “società sportiva”.
La definizione giuridica di “Società sportiva”
L’art 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha così fornito per la prima volta una puntuale definizione di società ed associazione
sportiva dilettantistica. Il comma 17 prevede che “Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione
sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti
forme:
• associazione riconosciuta;
• associazione non riconosciuta;
• società sportiva di capitali o cooperativa “costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
finalità di lucro”.
Il comma 18 stabilisce che “Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra
l’altro essere indicata la sede legale”. Inoltre la medesima disposizione prevede che nello statuto debbano essere inserite alcune
specifiche clausole puntualmente individuate dal legislatore.
Le società di capitali senza scopo di lucro, le cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche, che intendono fruire della speciale
disciplina fiscale, avente ad oggetto una serie di agevolazioni per il settore, devono prevedere all’interno dei relativi statuti,
come già anticipato, alcune clausole particolari.
I predetti soggetti devono adottare uno statuto conforme alle prescrizioni contenute nei commi 17 e 18 del citato art. 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni. Se gli statuti non sono conformi a quanto sopra espresso i sodalizi sportivi
non hanno la qualifica di ASD. Conseguentemente sarà preclusa la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per il
settore.
Il riconoscimento a fini sportivi
L’art. 90, comma 18 della legge n. 289/2002 non prevede più, rispetto alla formulazione originaria, la necessità di inserire negli
statuti l’obbligo di conformarsi alle norme e alla direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive
nazionali o alle discipline associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.
Tuttavia tale “vuoto normativo” è stato colmato con l’approvazione dell’art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione citata prevede “in relazione alla necessità di confermare che il CONI è l’unico organismo
certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche”, che le disposizioni
contenute nell’art. 90 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, possono essere applicate esclusivamente nei confronti
dei sodalizi sportivi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. Il Comitato olimpico nazionale è dunque “garante
dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e
successive modificazioni”.
In mancanza del predetto riconoscimento tali soggetti non possono essere considerati quali società sportive. Pertanto in questo
caso non sarà possibile fruire dei benefici fiscali all’uopo previsti dal legislatore. Il comma 18 di cui al citato art. 90 indica espressamente
che nello statuto delle società ed associazioni sportive “devono essere espressamente previsti …”. In mancanza degli
elementi ivi indicati, l’ente non conserva lo status di sodalizio sportivo. La conformità dello statuto della società o associazione alle
clausole indicate dal citato art. 90 rappresenta, però, una condizione necessaria, ma non sufficiente. E’ infatti necessario l’ulteriore
passaggio costituito dal riconoscimento a fini sportivi. In pratica il riconoscimento “isolatamente” considerato non produce effetti
se attribuito ad un sodalizio che, in base ai requisiti indicati dal comma 18, non può essere qualificato come sportivo.
 

mescal

Bioesorcista
7 Settembre 2008
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Bici
quelle che non usa Peggio
alla fine non so perchè lo faccio, visto che sto sotto i mille l'anno