Lo status giuridico del Dott. Santuccione all’epoca dei fatti è quello di soggetto inibito dall’ordinamento sportivo per fatti di doping con provvedimento sanzionatorio di cinque anni di sospensione dallo svolgimento di ogni attività in sede federale (che rappresenta il massimo della pena), dal ricoprire cariche e dal rappresentare la società. La difesa produce scheda di tesseramento del Santuccione presso la F.C.I, datata 05.09.1997. Alla luce del provvedimento sanzionatorio che ha colpito il Dott. Santuccione in data 13.05.1995, l’atto di tesseramento del 1997 è nullo ed improduttivo di effetti nell’ordinamento sportivo, perché trattasi di atto richiesto da soggetto che non possedeva, a quell’epoca, i requisiti soggettivi per poter divenire soggetto di diritto sportivo. La necessità di identificare i soggetti che a vario titolo partecipano all’organizzazione dell’attività sportiva (siano essi gli atleti, i dirigenti, il personale di supporto), per verificare “il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati”(art.2 Statuto CONI), nonché la necessità di regolamentare i rapporti giuridici tra di essi, hanno portato alla creazione di norme che disciplinano puntualmente l’accesso, la permanenza e l’uscita dalla organizzazione federale. E’ evidente che il provvedimento sanzionatorio che ha colpito il Dott. Santuccione, inibiva lo stesso dall’accedere a qualsiasi titolo all’interno della Federazione Ciclistica Italiana. Ad ogni buon conto il tesseramento è atto che ha validità annuale: ogni anno, infatti, va rinnovato in modo da consentire alla Federazione di appartenenza del singolo tesserato la verifica della permanenza o meno nell’associazione, sia ai fini del controllo della regolare posizione dal punto di vista amministrativo che riguardo al mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi. Il dott. Santuccione, pertanto, fatta esclusione dell’anno 1997, per cui poteva vantare atto di tesseramento presso la FCI – peraltro nullo e/o inefficace- non risulta essere soggetto tesserato alla FCI all’epoca dei fatti. Il tesseramento presso la F.M.S.I, che la difesa produce in atti, non è rilevante ai fini dell’applicazione della norma incriminatrice.
La frequentazione del Di Luca – intesa ovviamente nell’accezione di frequentazione medica – del Di Luca con il Dott. Santuccione, soggetto già inibito dall’ordinamento sportivo con il massimo provvedimento sanzionatorio per fatti di doping ( e non per un generico illecito disciplinare e/o deontologico), soggetto non tesserato per la Federazione ciclistica Italiana costituisce violazione della normativa antidoping vigente all’epoca dei fatti contestati. Per sua stessa ammissione il Di Luca afferma di aver interrotto la frequentazione col Dott. Santuccione soltanto nel 2004, mentre durante tutti gli anni precedenti- nonostante egli fosse a conoscenza che quel medico era stato sospeso per fatti di doping- l’atleta ha continuato ad avvalersi della consulenza di un soggetto, la cui frequentazione veniva punita dalla normativa antidoping, cui il Di Luca era ed è soggetto, in quanto atleta, peraltro professionista, peraltro di livello internazionale. Nell’introduzione del Codice WADA – che rappresenta la fonte primaria della normativa antidoping, cui gli atleti sono soggetti e che questo Collegio è tenuto ad applicare- si legge come “i programmi antidoping abbiano lo scopo di preservare i valori intrinseci dello sport. Tali valori sono spesso indicati come “spirito sportivo”; rappresentano la vera e propria essenza dello spirito olimpico; sono una esortazione a competere con lealtà. Lo spirito sportivo rappresenta la celebrazione dello spirito umano e si fonda sui seguenti valori: Etica, fair play ed onestà, salute, eccellenza della prestazione, carattere ed educazione, divertimento e gioia , lavoro di gruppo, dedizione ed impegno, rispetto delle regole e delle leggi, rispetto per se stessi e per gli altri concorrenti, coraggio, unione e solidarietà. Il doping è dunque per sua natura contrario allo spirito sportivo.” L’art.31 dello Statuto del CONI fa propri tali principi laddove impone agli atleti, quali soggetti dell’ordinamento sportivo il dovere di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. La condotta del Di Luca ha integrato gli estremi della violazione della normativa antidoping vigente al momento dei fatti contestati e tutt’ora vigente. Egli è venuto meno al contenuto precettivo di cui all’art.4 comma 8 del Codice Etico del ciclismo che impone ai corridori di avvalersi esclusivamente delle prestazioni del medico di squadra o di professionisti di elevata serietà….omissis. Il codice WADA, oltre a costituire fonte normativa di primo grado in materia, stabilisce anche la cogenza delle Norme Sportive antidoping complessivamente considerate laddove - sempre nel preambolo - espressamente statuisce che “Le norme sportive antidoping italiane adottate dal CONI, analogamente ai regolamenti di gara, sono le norme in cui si svolge l’attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati…(omissis) con la sottoscrizione del tesseramento sono tenuti ad accettare queste norme per partecipare alle attività sportive.” Nell’articolare la propria decisione, il GUI ha preso in esame ogni aspetto della condotta dell’atleta giungendo a riconoscere la responsabilità del Sig. Danilo Di Luca, per aver egli posto in essere un comportamento contrario a quanto previsto e disciplinato dalla normativa antidoping vigente all’epoca dei fatti contestati, e dalle Norme sportive antidoping attualmente in vigore (art.3.6 Istruzioni Operative UPA). Non possono trovare accoglimento, onde scagionare l’atleta dagli addebiti attribuitigli, i provvedimenti di archiviazione del GIP di Pescara, datati rispettivamente 3 luglio 2007 e 27 settembre 2007, trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto capi di imputazione che non rilevano nel presente procedimento disciplinare.
Il giudice penale non ha espresso il proprio sindacato sulla frequentazione del Di Luca con un soggetto –quale il Dott. Santuccione- colpito da provvedimento sanzionatorio di sospensione(rectius inibito), atteso che tale profilo non rileva ai fini della configurazione del reato ex art.9 della legge n. 376 /2000, o della frode sportiva. Mentre rileva sotto il profilo disciplinare, che è ciò per cui si è chiamati a decidere oggi. Illecito disciplinare ed illecito penale, infatti, pur presentando delle affinità, operano su piani distinti ed inconfondibili. Quanto detto trova fondamento nella diversa natura dei due procedimenti: mentre quello penale è manifestazione diretta della sovranità dello Stato e della sua pretesa punitiva sui consociati, al contrario, il procedimento disciplinare è espressione della autonomia riconosciuta dallo Stato all’ordinamento settoriale sportivo ed alla sua cognizione domestica (cfr., tra gli altri, in senso conforme, TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 gennaio 2003, n. 22). Tale concetto di autonomia, è contenuto, in nuce, nella introduzione delle norme sportive Antidoping laddove si prevede che “ le norme sportive antidoping non sono soggette ai requisiti e ai principi di diritto applicabili alle procedure penali o al diritto del lavoro. I procedimenti e i paramentri definiti dal Codice nascono dalle comuni esigenze delle parti che intendono garantire il fair play nello sport, dovrebbero essere osservati da tutti i tribunali e dagli organismi giudicanti”. Questo Collegio, inoltre, non risponderebbe ai propri compiti istituzionali, laddove, anche attraverso l’applicazione concreta di principi di portata generale, non cercasse di contribuire de iure condito, nonché de iure condendo, alla lotta al doping e alla diffusione dei valori etici e morali sottesi alla pratica di ogni attività sportiva. La frequentazione di un soggetto colpito da provvedimento sanzionatorio per fatti di doping, e quindi già inibito dall’ordinamento sportivo, è in re ipsa un comportamento contrario al principio di lealtà e correttezza; oltre a costituire il presupposto applicativo della sanzione prevista dalle norme richiamate, le quali attribuiscono all’organo giudicante una discrezionalità nell’applicazione della sanzione sino ad un massimo di sei mesi. P.Q.M.
Il G.U.I, letti gli atti, visti gli artt.31 dello Statuto del CONI, 16.4 del Regolamento dell’Attività Antidoping del C.O.N.I., 16 e 18.13 del Regolamento dell’Attività Antidoping della F.C.I. e 3.6. delle Istruzioni Operative dell’U.P.A, afferma la responsabilità dell’atleta Danilo Di Luca in ordine all’addebito di cui al punto 1 dell’atto di deferimento, quale regolarmente contestatogli e, per l’effetto, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi 3(tre) decorrente dalla data odierna. Riserva il deposito della motivazione in 30 giorni. Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti, alle Federazioni, Nazionale ed Internazionale interessate, alla W.A.D.A.
Roma, li 16 ottobre 2007
Firmato daIl Componente estensore Avv. Silvia Chiappalupi
e dal Presidente Dott. Francesco Plotino
Fonte tuttobiciwe b