Quello che è scritto nelle faq del ministero dello sport, pur essendo una "fonte di pericolo" in un ipotetico ricorso:
- non fa legge,
- è incongruente nella spiegazione perchè non ha senso consentire esplicitamente a parte l'attività sportiva in zona arancione nel comune, quando nel comune gli spostamenti normali sono già consentiti senza che dovesse essere inclusa esplicitamente anche l'attvità sportiva e solo quelli motivati lo sono fuori dal comune
- è non conforme al dettato del DPCM nè alle finalità dello stesso, che non sono proibizioniste (le proibizioni sono il mezzo, non il fine) ma tendenti all'arresto della diffusione del virus.
Pertanto la citazione a parte dell'attività sportiva, senza indicare per la stessa un esplicito limite territoriale (che si intende comunque quello della zona), intende una eccezione a vantaggio della stessa che non è assimilata a uno spostamento. Se lo fosse, non sarebbe necessario in zona arancione consentirla e non sarebbe possibile in zona rossa effettuarla.
Quando una qualsiasi legge disciplina in una maniera in una parte di essa determinate situazioni e poi in altra parte di essa elenca altre situazioni, accade perchè le altre situazioni non soggiacciono a quelle elencate prima, ma hanno disciplina diversa, altrimenti sarebbero messe insieme alle altre e non ci sarebbe bisogno di citazione a parte. Infatti l'attività motoria ha una sua limitazione ad hoc ed è consentita sono nei pressi della propria abitazione, in deroga alla regola generale, quella sportiva non viene accreditata di alcuna limitazione anche questo in deroga alla regola generale.
Mi hai chiesto su che basi, fornissi determinate argomentazioni. Te le ho citate. Il DPCM. Sei ovviamente libero di non essere d'accordo e regolarti diversamente.