Gare in circuito Lombardia 2011

J

jeiner

Guest
ma fan partire anche con la pioggia o c'è rischio che l'annullino?
Non vorrei farmi 160 km per niente!

Thanks!

se piove, quindi pochi partenti, le gare vengono annullata (dicono per la sicurezza dei corridori, io dico per questione di cassetto!!!!!). Questo e' ormai abitudine della maggior parte delle squadre che organizzano.
P.s. Speriamo che ci sia una bella giornata di sole!!!!
 

robertofrr

Apprendista Passista
3 Aprile 2008
1.197
189
Lodi
asdsantangelo.blogspot.com
Bici
Sempre in box :(
Info sulla gara fci in provincia di bergamo in programma per giovedi 17/3??? Qualcuno ha info?? Percorso si sa com'è??
Grazie in anticipo

CICLOAMATORI - Trofeo Salvi Bike Store Isolmant

Giovedì 17 Marzo 2011
CICLOAMATORI
BARZANA (BG) - Iscrizione tramite ID GARA 37984 - Trofeo Salvi Bike Store Isolmant - Cat. Amatoriali Tutte + Enti - Org. Bergamo BikeTeam ASD - Ritr. Bar Hobby via Ungaretti, h.7.15 - Part. M5/6/7/8, h.8.30 - Perc. circ. citt. rip. 10 vol. - Km. 50 - Elite Sport, M1/2/3/4, h.10,00 - Perc. circ. citt. rip. 12 vol. - Km. 60 - - x Info: tel. 3396439416 - DC: G.Previtali. Giuria: Casana - Cantù - Tresoldi


...non so pero' cosa vuol dire "Iscrizione tramite ID GARA 37984"
c'e' qualcuno tessera FCI che ce lo spiega?
E' possibile iscriversi sul posto?
 

robertofrr

Apprendista Passista
3 Aprile 2008
1.197
189
Lodi
asdsantangelo.blogspot.com
Bici
Sempre in box :(
2^ tappa del Giro del Lodigiano - recupero a GRAFFIGNANA sabato 02 Aprile 2011

La 2^ tappa del Giro del Lodigiano annullata domenica scorsa sara' recuperata sabato 2 Aprile 2011 su un percorso nuovo molto bello, con strade ampie e bene asfaltate e leggermente vallonato. Percorso veloce e un po' piu' impegnativo anche come chilometraggio. Sono previsti infatti 6 giri da 12,25 Km (Graffignana, Borghetto Lodigiano, San Colombano al Lambro, Graffignana) per un totale di 73,5 km.

Il ritrovo dalle ore 12.00 presso il Ristorante Sayonara a Graffignana in via Sant'Angelo 1, categorie tutte.
Partenze separate per categorie:
alle ore 13,00 Gentleman,
alle ore 13,05 Supergentleman
alle ore 14,50 Veterani
alle ore 14,55 fascia 19/39 (C/J e S)

Favolosi premi ai primi 10 di categoria con prosciutti, coppe e salami.

in allegato il percorso e l'altimetria.
 

Allegati

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  • PERCORSO GRAFFIGNANA.JPG
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Dali'

Novellino
12 Gennaio 2011
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Scott
SilVia se non insultate la gente a destra e a manca vedi che i post non li tirano via
Mi spiace ma io non ho insultato proprio nessuno. Ho solo voluto far valere le mie ragioni dato che vengono sparate un sacco di cazzate e la dimostrazione l'ho proprio data facendovi vedere che le autorizzazioni ci sono tutte... Avete fatto una gran figura, ma nonostante le prove volete aver ragione voi. Prima di inferire con cattiveria dicendo cose non vere, informatevi!
 
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markus

Moderatur
9 Settembre 2005
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legnano
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Cervelo R3 2012
Mi spiace ma io non ho insultato proprio nessuno. Ho solo voluto far valere le mie ragioni dato che vengono sparate un sacco di cazzate e la dimostrazione l'ho proprio data facendovi vedere che le autorizzazioni ci sono tutte... Avete fatto una gran figura, ma nonostante le prove volete aver ragione voi. Prima di inferire con cattiveria dicendo cose non vere, informatevi!

Discutere è possiblie, nessuno da parte dello staff del forum è schierato con uno o con l' altro. (anzi sono iscritto al giroingiro)
Pero' si richiede un minimo di correttezza ed educazione.
Ognuno è libero di muovere le proprie critiche, giuste o sbagliate che siano, come ognuno è libero di difendersi ed esprimere le proprie ragioni.
Quindi ripeto, discutere civilmente è possibile, anche perchè sono argomenti che interessano noi corridori.
Pero' senza esagerare, in quel caso, come già detto, potete insultarvi privatamente via mp o via facebook senza problemi, visto che alla maggioranza del forum non interessa.o-o
 
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route74

Pignone
12 Febbraio 2008
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Mi spiace ma io non ho insultato proprio nessuno. Ho solo voluto far valere le mie ragioni dato che vengono sparate un sacco di cazzate e la dimostrazione l'ho proprio data facendovi vedere che le autorizzazioni ci sono tutte... Avete fatto una gran figura, ma nonostante le prove volete aver ragione voi. Prima di inferire con cattiveria dicendo cose non vere, informatevi!

Leggi bene e fino in fondo poi se vuoi te lo spiego............

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri, personale
affari generali e la pianificazione generale
dei trasporti del Ministero dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni
ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il
Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 con il quale, ai sensi
dell'art. 9, comma 6-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono stati fissati i requisiti e le modalita' concernenti sia
l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta
tecnica, le modalita' di effettuazione della stessa, nonche'
l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Ritenuto che, per aumentare i livelli di sicurezza delle
competizioni ciclistiche che impegnano un numero elevato di
partecipanti e che, percio', richiedono provvedimenti di sospensione
della circolazione di durata particolarmente lunga, e' necessario
prevedere che la scorta tecnica effettuata con autoveicoli e
motoveicoli sia integrata e adeguatamente supportata dalla presenza
di personale a terra che segnali agli altri utenti della strada il
sopraggiungere dei concorrenti;
Ritenuto che il personale di supporto della scorta tecnica debba
essere adeguatamente formato per svolgere le funzioni che gli sono
affidate e che debba essere abilitato dal Ministero dell'interno come
gia' previsto per gli altri addetti alle scorte tecniche;
Considerato che tutti i soggetti che svolgono scorte tecniche, in
quanto chiamati a svolgere funzioni ausiliari a quelle di polizia
stradale, debbano possedere almeno i requisiti morali e di condotta
previsti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di
attuazione e che, di conseguenza, sia necessario prevedere, in capo
al Ministero dell'interno, la facolta' di revocare l'abilitazione
alle persone che non possiedono piu' tali requisiti;
Considerato che, per semplificare le procedure di rinnovo delle
abilitazioni a svolgere scorte tecniche, rilasciate ai sensi
dell'art. 2 del soprarichiamato disciplinare per le scorte tecniche
nelle competizioni ciclistiche, sia necessario sostituire la prova
orale gia' prevista con un esame a quiz a risposta sintetica;
Considerato che la nuova figura di personale di supporto della
scorta tecnica, come previsto per gli altri soggetti che della scorta
fanno parte, richiede una puntuale regolamentazione
dell'equipaggiamento, delle attrezzature e dei compiti dei soggetti
abilitati;
Determina:
1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le
scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
2. Per le persone abilitate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis, trovano applicazione in
occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2007
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti terrestri,
personale, affari generali
e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti
Fumero
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Manganelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 83Allegato
MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE NELLE COMPETIZIONI
CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE
2002.
1. All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo
restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i
servizi di scorta tecnica consistenti nell'attivita' di segnalazione
aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui
all'art. 2, e' sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art.
3-bis.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le persone
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'eta' non inferiore a
18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di
Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e relativo regolamento di attuazione.».
2. All'art. 2, nel titolo, dopo la parola «abilitazione» sono
aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta».
3. All'art. 3:
a) nel titolo, dopo la parola «attestato» sono aggiunte le
seguenti: «per il servizio di scorta»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il rinnovo
dell'abilitazione, in ogni caso, e' subordinato, previa verifica
della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di una
prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione
costituita secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, sulle
materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle
modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalita' di
svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo
si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si
considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno
7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di
esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la
certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.».
4. Dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis
Rilascio e rinnovo dell'attestato
per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di
segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, e'
rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della
Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno
dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validita', che
abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore
ed il relativo esame, con le modalita' e secondo il programma di cui
all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana
ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.
2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validita' per
cinque anni e puo' essere rinnovato previa verifica del possesso
della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di
almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis,
organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente
di promozione sportiva riconosciuto.
3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale e' istituito
un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva.
Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le
modalita' di tenuta dell'archivio degli abilitati.
Art. 3-ter.
Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta
1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis e'
revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della
Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha piu'
i requisiti richiesti per il suo rilascio.».
5. All'art. 6, la lettera d), del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura
II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a
luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte
anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA
TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8».
6. Dopo l'art. 6, e' aggiunto il seguente:
Art. 6-bis.
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale
adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione
aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del
servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti
attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente per
segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste
dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito
nell'allegato 4;
c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce
riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte
anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA
TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;
d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per
comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa.
2. Il personale di cui al comma 1 quando non e' impegnato in
servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere
comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui
al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b),
deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale
abilitato e' impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.
7. All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I veicoli
di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da
persone non munite di abilitazione.»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della
manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art.
1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta e' ridotto a
otto».
8. Dopo l'art. 7, e' aggiunto il seguente:
Art. 7-bis.
Impiego del personale addetto
ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato
numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo
esemplificativo, di «fondo o gran fondo» e per le quali l'ordinanza
di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo
di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta
effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed
integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai
sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti
sensibili del percorso.
2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o
limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30
minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di
segnalazione aggiuntiva puo' essere limitato alle intersezioni o ai
punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della
scorta.

...... vari omissis che nn ci interessano (se vuoi puoi anche controllare ma sono articoli che riguardano l'individuazione di particolari punti sensibili) ma la cosa che piu ci interessa è la seguente...

ATTESTATO DI ABILITAZIONE
Intestazione dell'ufficio
Si attesta che, in data odierna, il sig. .... nato a.... il....
dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha
ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in
occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di
scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare
ciclistiche, ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata. La
presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.
Data....
(Timbro della Repubblica)
Firma....
(Il dirigente del compartimento
di Polizia stradale)

............ hai percaso anche tutte le abilitazioni a svolgere i servizi di segnalazione di tutte le persone che erano posizionate lungo il percorso? Perchè sai sarebbero obbligatorie e non facoltative...............
 

mkr

Apprendista Scalatore
22 Gennaio 2008
2.312
81
Modena
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Leggi bene e fino in fondo poi se vuoi te lo spiego............

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri, personale
affari generali e la pianificazione generale
dei trasporti del Ministero dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni
ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il
Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 con il quale, ai sensi
dell'art. 9, comma 6-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono stati fissati i requisiti e le modalita' concernenti sia
l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta
tecnica, le modalita' di effettuazione della stessa, nonche'
l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Ritenuto che, per aumentare i livelli di sicurezza delle
competizioni ciclistiche che impegnano un numero elevato di
partecipanti e che, percio', richiedono provvedimenti di sospensione
della circolazione di durata particolarmente lunga, e' necessario
prevedere che la scorta tecnica effettuata con autoveicoli e
motoveicoli sia integrata e adeguatamente supportata dalla presenza
di personale a terra che segnali agli altri utenti della strada il
sopraggiungere dei concorrenti;
Ritenuto che il personale di supporto della scorta tecnica debba
essere adeguatamente formato per svolgere le funzioni che gli sono
affidate e che debba essere abilitato dal Ministero dell'interno come
gia' previsto per gli altri addetti alle scorte tecniche;
Considerato che tutti i soggetti che svolgono scorte tecniche, in
quanto chiamati a svolgere funzioni ausiliari a quelle di polizia
stradale, debbano possedere almeno i requisiti morali e di condotta
previsti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di
attuazione e che, di conseguenza, sia necessario prevedere, in capo
al Ministero dell'interno, la facolta' di revocare l'abilitazione
alle persone che non possiedono piu' tali requisiti;
Considerato che, per semplificare le procedure di rinnovo delle
abilitazioni a svolgere scorte tecniche, rilasciate ai sensi
dell'art. 2 del soprarichiamato disciplinare per le scorte tecniche
nelle competizioni ciclistiche, sia necessario sostituire la prova
orale gia' prevista con un esame a quiz a risposta sintetica;
Considerato che la nuova figura di personale di supporto della
scorta tecnica, come previsto per gli altri soggetti che della scorta
fanno parte, richiede una puntuale regolamentazione
dell'equipaggiamento, delle attrezzature e dei compiti dei soggetti
abilitati;
Determina:
1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le
scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
2. Per le persone abilitate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis, trovano applicazione in
occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2007
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti terrestri,
personale, affari generali
e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti
Fumero
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Manganelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 83Allegato
MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE NELLE COMPETIZIONI
CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE
2002.
1. All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo
restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i
servizi di scorta tecnica consistenti nell'attivita' di segnalazione
aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui
all'art. 2, e' sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art.
3-bis.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le persone
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'eta' non inferiore a
18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di
Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e relativo regolamento di attuazione.».
2. All'art. 2, nel titolo, dopo la parola «abilitazione» sono
aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta».
3. All'art. 3:
a) nel titolo, dopo la parola «attestato» sono aggiunte le
seguenti: «per il servizio di scorta»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il rinnovo
dell'abilitazione, in ogni caso, e' subordinato, previa verifica
della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di una
prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione
costituita secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, sulle
materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle
modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalita' di
svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo
si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si
considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno
7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di
esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la
certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.».
4. Dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis
Rilascio e rinnovo dell'attestato
per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di
segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, e'
rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della
Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno
dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validita', che
abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore
ed il relativo esame, con le modalita' e secondo il programma di cui
all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana
ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.
2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validita' per
cinque anni e puo' essere rinnovato previa verifica del possesso
della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di
almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis,
organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente
di promozione sportiva riconosciuto.
3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale e' istituito
un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva.
Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le
modalita' di tenuta dell'archivio degli abilitati.
Art. 3-ter.
Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta
1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis e'
revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della
Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha piu'
i requisiti richiesti per il suo rilascio.».
5. All'art. 6, la lettera d), del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura
II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a
luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte
anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA
TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8».
6. Dopo l'art. 6, e' aggiunto il seguente:
Art. 6-bis.
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale
adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione
aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del
servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti
attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente per
segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste
dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito
nell'allegato 4;
c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce
riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte
anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA
TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;
d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per
comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa.
2. Il personale di cui al comma 1 quando non e' impegnato in
servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere
comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui
al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b),
deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale
abilitato e' impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.
7. All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I veicoli
di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da
persone non munite di abilitazione.»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della
manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art.
1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta e' ridotto a
otto».
8. Dopo l'art. 7, e' aggiunto il seguente:
Art. 7-bis.
Impiego del personale addetto
ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato
numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo
esemplificativo, di «fondo o gran fondo» e per le quali l'ordinanza
di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo
di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta
effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed
integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai
sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti
sensibili del percorso.
2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o
limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30
minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di
segnalazione aggiuntiva puo' essere limitato alle intersezioni o ai
punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della
scorta.

...... vari omissis che nn ci interessano (se vuoi puoi anche controllare ma sono articoli che riguardano l'individuazione di particolari punti sensibili) ma la cosa che piu ci interessa è la seguente...

ATTESTATO DI ABILITAZIONE
Intestazione dell'ufficio
Si attesta che, in data odierna, il sig. .... nato a.... il....
dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha
ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in
occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di
scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare
ciclistiche, ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata. La
presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.
Data....
(Timbro della Repubblica)
Firma....
(Il dirigente del compartimento
di Polizia stradale)

............ hai percaso anche tutte le abilitazioni a svolgere i servizi di segnalazione di tutte le persone che erano posizionate lungo il percorso? Perchè sai sarebbero obbligatorie e non facoltative...............



scommetto che tu ogni corsa che fai ti spulci tutta questa trafila e controlli che gli organizzatori la rispettino alla lettera altrimenti non parti;nonzo%;nonzo%:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:;nonzo%;nonzo%
io non ho ne volgia ne tempo di leggermela tutta nemmeno ora ma ad occhi chiusi direi che le organizzazioni giro in giro rispettano più norme degli altri organizzatori!!!
secondo me prendersi la briga di postare un'intera pagina nel forum (al limete dell'OT tra l'altro) è solo voler buttare benzina sul fuoco della polemica..... se uno ritiene che le corse di "mariotti" non rispettino le norme, le ripsettino meno di altre corse che vada nelle altre corse che problema c'è??? evidentemente tante persone non la pensano così!! se poi ti sta sulle balle mariotti (o qualcuno del suo staff) cosa anche questa legittima o che lo ignori altrimenti vaglielo a dire in faccia!!
non ho niente contro l'autore di questo post personalmente ma qui stiamo rasentanto il ridicolo a forza di arrampicarci sugli specchi..... postiamo intere leggi per cogliere in fallo la miglior organizzazione di gare amatoriali che ci sia in circolazione (questo senza nulla togliere ad altre, non tantissime come auspicherei, che sono cmq a buon livello)!! e questa non è solo una mia opinione da quello che sento in giro....o-o

ps scusate avevo detto che non intervenivo più sull'argomento ma quando mi sono trovato davanti "i promessi sposi" in versione integrale (come lunghezza siamo lì) non sono riuscito a trattenermi...... questa volta però terrò fede alla promessa se volete proseguire con le polemiche buon divertimento......
 

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ps scusate avevo detto che non intervenivo più sull'argomento ma quando mi sono trovato davanti "i promessi sposi" in versione integrale (come lunghezza siamo lì) non sono riuscito a trattenermi...... questa volta però terrò fede alla promessa se volete proseguire con le polemiche buon divertimento......

Eheee...ma così dicendo dai fuoco alle polveri!
Vorrai mai che Mariotti si senta il Griso della situazione...:mrgreen::mrgreen:
(O.T. letterario :mrgreen: per chi non lo sapesse il Griso era il capo dei Bravi)