un, due, Trek...stella (parte settima)

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fragols11

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A questo punto credo che mi stai prendendo per cu.lo

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bicimix

Ammiraglia
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Ahahah, penso proprio che ti prenda per il cubo.

Proprio come fa trek.

D'altronde da uno che nonostante 5 telai difettosi in 2 anni continua ad elogiare ammirare e comprare trek, che cosa vuoi aspettarti.



Prima di parlare leggi la tua cannondale che sostituisce in presenza di difetti di verniciatura [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]



Mo Moro dalle risate [emoji23][emoji23][emoji23]

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axl

Squattarone
29 Maggio 2013
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ce l'ho

A parte che il tono si è oltremodo alzato e mi fa desistere dal continuare il confronto, ti allego l'articolo e ti faccio notare che non lo conosci affatto visto come sono stati trattati i tuoi precedenti problemi in garanzia....e non estrapolare ciò che maggiormente ti conviene, ma soffermati sui TUOI(e nostri) principali punti di interesse, affinchè la prossima volta tu li possa far valere in opportuna sede.
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
E con questo ti lascio a [MENTION=44720]Frago[/MENTION]los11 che è meno diplomatico....
 

velocity

via col vento
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Rocky mountain e Santacruz


Qui sbagli il soggetto legale che risponde della garanzia biennale è il venditore non il costruttore.Il cliente non deve in alcun modo rapportarsi con la casa madre ma deve sempre rivolgersi al negozio.Inoltre durante i primi 6 mesi l'onere della prova che il prodotto non è conforme spetta al venditore dopo questo periodo è il cliente che deve dimostrare il difetto di non conformità.E' un po' contorto ma è così.Quindi se Trek risponde picche al negozio (come nel mio caso) questo ci rimette di tasca sua e deve provvedere a ripristinare il bene con le modalità previste in questa sequenza : riparazione/ripristino (almeno 2 tentativi), sostituzione con bene di pari o superiore valore ed infine risoluzione del contratto.Il vero problema oltre alle politiche dei colossi del ciclismo sono i negozi che giocando all'ignoranza dei clienti in merito alla gestione delle garanzie il piu delle volte scarica le proprie responsabilita ad altri...
 

bicimix

Ammiraglia
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Lo conosco ed ho ottenuto sempre quello che ho ritenuto congruo per me .



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Grazie !


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axl

Squattarone
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ce l'ho
Mi pare che in questo specifico caso NON hai ottenuto nulla di "congruo" per te.
E se conoscessi l'articolo, ci avresti messo di mezzo qualcuno che faceva valere i tuoi sacrosanti diritti per pedalare nell'immediato con quel che hai pagato.
Mi pare però di confrontarmi con un gatto attaccato ai maroni, perciò pace, amore, bene e ti auguro ogni fortuna sulla tua Emonda(che tra l'altro considero un bel mezzo).:eek:
 

fragols11

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Una nuova e una vecchia
Non facciamo confusione ...
Io mi attengo a quanto scritto sul sito trek, poi se si va oltre, tipo vie legali, non ne ho idea.
Ma la prima cosa da fare, (bonariamente), è rivolgersi a un rivenditore, non essenzialmente da chi l'ha venduta e aprire la pratica con trek. Poi trek risponderà e se al cliente non piace la risposta si entra in altri campi che siccome non conosco non mi esprimo.
Io parlo della fase 1, tu sei già anbondantemente oltre

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In quel caso il rivenditore era un mio amico, quindi ho preferito tenermelo come tale , dopodiché ho cambiato marca e rivenditore !
Ti ripeto ognuno fa le proprie valutazioni anche in ambito di garanzia...forse non lo sai ma sono stato uno dei primi oramai un po’ di anni fa su questo forum a parlare della garanzia con le nuove norme inserite dalla comunità europea che spostava la responsabilità dall’azienda produttrice al rivenditore !


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Si ma trek non risponde a te ma al rivenditore, ma è altrettanto ovvio che queste due figure sono legate da accordi commerciali / garanzia/ esclusività/ sconti / ecc ecc , e se non ti piace la risposta te la vedi con il rivenditore !


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fragols11

Apprendista Cronoman
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Cioè fatemi capire bene, se io compro una bici con garanzia a vita ed è difettata, vado dal rivenditore e apre la pratica con la ditta produttrice che garantisce a vita i suoi prodotti, questa ditta produttrice non riconosce la garanzia, chi ne pagherebbe le conseguenze è il rivenditore ???
A questo punto ... [MENTION=34185]Falasca Cicli[/MENTION] e [MENTION=8135]lupo solitario[/MENTION] ... vorrei il Vs autorevole parere

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Si per i primi due anni ...dopo usufruisci dell’estensione della garanzia (a vita in caso di trek ) di cui risponde a livello legale la casa produttrice.
Te lo sto dicendo da diversi post ma hai la capa dura [emoji23][emoji23][emoji23]

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fragols11

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Una nuova e una vecchia
Aspetto il parere di [MENTION=34185]Falasca Cicli[/MENTION] e/o [MENTION=8135]lupo solitario[/MENTION]
Se loro confermeranno ok, se no ti darò la morte.
Fermo restando il fatto che trek oramai mi sta sulle palle

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bicimix

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È così, ma vale pure per tutto ciò che compri , non solo Bdc !!!
Se anche loro confermeranno dovrai pagare pegno facendomi ai futuri bit da gregario [emoji23][emoji23][emoji23]

Ps

Aggiungo che appunto perché il rivenditore per i primi due anni ne risponde in prima persona in caso di controversie, manda spesso a cagare quelle aziende particolarmente scorbutiche quando si parla di garanzia , cioè che non gli parano il culo e lo lasciano nella merda !

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