Aggiungo che riguardo la presenza ed l'uso dei dispositivi di illuminazione, l'art. 68, comma 2 del richiamato codice, ne prevede l'obbligo, nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 del codice stradale. Ma il legislatore ha commesso un errore nel modificare l'art. 152 e ha probabilmente dimenticato di coordinare le norme che riguardano la visibilità notturna dei velocipedi, con quelle sui i veicoli in generale.
Infatti, oggi, il comma 1, dell'art. 152 del codice, così come modificato dall'art. 3, comma 6, lett. a) della l. n. 214/03, stabilisce un obbligo di utilizzazione dei dispositivi di illuminazione, che riguarda i soli veicoli a motore e non più, i velocipedi.
Anche il 153 riguarda i soli veicoli a motore ed i rimorchi e non i velocipedi. Solo interpretando (molto) estensivamente la norma contenuta nel comma 5, dell'art. 153 del codice, così come modificato dall'art. 3, comma 7, lett. d) della richiamata legge n. 214, si potrebbe sostenere che l'obbligo di fare uso dei dispositivi di illuminazione da parte dei velocipedi è adesso da prevedere nelle ore e nei casi previsti dall'art. 153, comma 1 ovvero, da mezz'ora dopo al tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.