Tu sei l'esperto nemo.
Io ho avuto vicenda analoga al nostro forumendolo, molto importante anche avere testimoni coerenti che convalidino il fatto, n di targa ecc.
Ps ma che accidenti serviva avere auto al seguito domenica dove c'erano ristori ogni 15km!!! Poi se uno non è avezzo nello stare in mezzo ai corridori succedono sempre disgrazie, al nostro è andata pure bene..
De Bertolis che un
Elite di MTB correva senza nessuno al seguito e quando ha avuto problema meccanico si è fermato sopra al Baldo..!
guarda, di fronte ad un fatto del genere (ai fini penali) è sufficiente la testimonianza della vittima del sinistro
diverso è se si discute di responsabilità civile e risarcimento
il fatto è che chi è coinvolto in un incidente con danni alle cose o persone (a prescindere dalla responsabilità nella causazione dello stesso) deve fermarsi e prestare soccorso (sono due violazioni diverse, il non fermarsi e il fermarsi e non prestare soccorso e, pare strano, ma addirittura concorrono tra loro):
art. 189 codice della strada
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
il fatto è che viste le conseguenze dell'accertamento del reato io, a prescindere dall'intervento dell'assicurazione e delle reali responsbailità nella causazione del sinistro, onde evitare spese di difesa, procedimento penale, sicura condanna, sospensione patente, metterei tasca al portafogli ed indiennizzerei personalmente la vittima
qui tutto sommato è andata bene ma che dire se Trevi's avesse riportato conseguenze più serie?
io farei un passo indietro anche solo per mettermi a posto con la coscienza e con colui la cui vita ho messo serieamente in pericolo