Samuel, sei sicuro di essersi informato bene? perchè la normativa mi pare chiara
2. Se l’esame dell’esito avverso non evidenzia:
- l’esistenza di una TUE;
- una situazione che dia diritto all’esenzione a fini terapeutici;
- la corrispondenza tra il livello della sostanza vietata riscontrata
nel campione con l’esenzione rilasciata;
- un’inosservanza dello Standard Internazionale per i controlli o
dello Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato
l’esito avverso delle analisi,
l’UPA notifica prontamente all’Atleta, alla Società di appartenenza,
alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi interessati, in ordine a:
a. l’esito avverso delle analisi;
b. la norma antidoping violata;
c. il diritto dell’Atleta di richiedere immediatamente l’analisi del
campione B oppure, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a
tale analisi;
d. la data proposta dal Laboratorio Antidoping per l’analisi del
campione B qualora l’Atleta o il CONI-NADO richiedessero
l’effettuazione della controanalisi;
e. la facoltà dell’Atleta e/o suo rappresentante di presenziare
all’apertura ed all’analisi del campione B;
f. il diritto dell’Atleta di richiedere copia della documentazione
analitica relativa ai campioni A e B.
nel successivo paragrafo:
A seguito della comunicazione da parte del Laboratorio Antidoping
dell’esito avverso delle analisi del campione A, l’UPA può richiedere la
sospensione cautelare dell’Atleta alla Prima Sezione del TNA, nel caso
lo stesso non rientri nel RTP internazionale, ovvero alla Seconda
Sezione, nel caso in cui l’Atleta rientri nel RTP internazionale.
2. La competente Sezione del TNA, deciderà in via d’urgenza, anche in
inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua
assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest’ultimo, del
componente più anziano di carica), dandone immediata
comunicazione all’UPA, all’interessato ed alla Società nonché alla
FSN/DSA/EPS di appartenenza.
http://www.coni.it/images/antidoping/NORME_SPORTIVE_ANTIDOPING_2013.pdf