Approvata la nuova normativa amatoriale: rivoluzione etica e tutela della salute

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

giorgibe

Apprendista Scalatore
28 Settembre 2005
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Pagare i propri errori.
Quanto costa commettere un'errore?
Cosa intendi per "scontato la pena"?
Qual'é (era) la pena prevista ?

Poi chiedo a te, ed a tutti. Ma davvero pensate che uno che si spara epo o ormoni o altre porcherie nelle vene, mettendo in serissimo rischio la propia salute, (e lo dico con tutta la valenza possibile del termine, essendo appena uscito dal pronto soccorso per una uretrite/colica renale, che mi ha fatto temere davvero...) stia a pensare alla durata della squalifica? Dai si.. Due anni li posso rischiare.. Chissenefrega.. Ma la radiazione .. Noooo ..che paura!
Davvero secondo voi in quest'anno di applicazione della normativa, le medie siano scese, l'agonismo sia scemato, i dopati siano diminuiti perchè timorosi di esser beccati e radiati?

io risposte certe non ne ho, però chiedo anche a te, al di la delle disquisizioni sui massimi sistemi, cosa si può fare in pratica e meglio di quello che c'è adesso per migliorare l' ambiente ?
chiudere baracca e burattini e gita al lago per tutti ?
liberalizzare tutto e se vuoi correre paghi un extra + 1000% di assicurazione infortuni/malattie inps/inail o quello che è ?
 

cacciatorino

Scalatore
12 Agosto 2012
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Porto Recanati, ma con l'appennino nel cuore
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BTwin Triban 5
Nella sentenza c'è scritto quello che dice Francini. Non è quella che hai postato tu.E' stata postata giorni orsono. Quel che aggiungono dopo è una opinione come la mia e la tua.

Non trovo questo riferimento, mentre invece trovo il riferimento al fatto di dover modificare la norma per eliminare la parte relativa ai soggetti sottoposti ad indagine ma non ancora condannati, da cui forse traspare che la corte ha esercitato un potere, e non solo espresso opinioni.

P.S : quando modificate i post per favore aggiungete un "P.S." altrimenti la risposta quotata sotto sembra incompleta.

Ma quindi la sentenya di cui ho postato il link di cosa parla? Non sta parlando di ricorso della Morganti che non e’ possibile accogliere per i motivi che ho esposto sopra? Sono due casi diversi?
 

Surplace

Track Coach FCI
12 Ottobre 2006
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Pina & Surplace
Il commissariamento della Federazione Ciclistica Italiana per una questione amatoriale lo paragono al Commissariamento del mio Comune per una storia di buche sulla strada....

Andy
 
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sindaco

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26 Aprile 2008
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Non so se é un semplice refuso o intendeva veramente scrivere "SCANZONATO" che sarebbe il termine per coloro che sono colpiti dal requisito etico.
Certo che sarebbe stato sanzionato, ma terminata la sanzione HA IL DIRITTO di tornare a correre nella categoria che più gli aggrada, senza che il DIAVOLO-SANTILLI scelga il girone infernale dove deve andare il condannato.

Ma chi ha detto che la TUE l'ha inventata Santilli? Io no, anche perché non ritengo che potesse fare una normativa così buona: non offesa semplice constatazione viste due o tre regole che ha introdotto nella SAN e, letto il nuovo Regolamento di Giustizia FCI (che ha affermato di aver scritto lui) che fa rabbrividire per le cavolate che contiene!

Per quanto attiene al requisito etico NON CONTIENE NULLA di quello che riporti, come dimostra quella in vigore nel 2014:
1.1.03 –Tesseramento Cicloamatori – requisito etico
Non potranno essere tesserati Cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping.
Il legale rappresentante della società affiliata alla FCI, ha la responsabilità di far sottoscrivere, a ciascuno degli associati che intendano tesserarsi quali Cicloamatori, anche se tesserati presso Federazioni e/o Enti stranieri, una dichiarazione etica che attesti l’inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria per motivi legati al doping e l’obbligo di immediata informazione in caso di successive sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria a suo carico, onde poter procedere alla contestuale comunicazione alla segreteria del S.A.N. della FCI. (all. 1)
La mancata sottoscrizione della dichiarazione non consentirà il rilascio della tessera di iscrizione. Il testo della dichiarazione etica sarà allegato ad un apposito comunicato.
I soggetti iscritti ad una Federazione e/o Ente Straniero che vogliano partecipare ad una manifestazione Italiana dovranno sottoscrivere la dichiarazione etica e consegnarla all’organizzazione che ha la responsabilità di acquisirla.

Avvocato non mi pare che faccia una bella figura, se la poteva evitare.
E' una norma che non ha senso anche sul piano giuridico, ove afferma "sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria": se uno subisce sanzioni penali per motivi legati al doping (uso di sostanze vietate) é perché, essendo stato sanzionato in ambito sportivo, al CONI è fatto obbligo al termine della procedura sportiva di inviare il fascicolo al competente organo della magistratura ordinaria per l'applicazione delle previsioni della Legge 376/2000.
Succede il contrario solo per i casi che coinvolgono tesserati per fatti che non derivano dai controlli antidoping, ma per fatti accertati dall'Autorità giudiziaria nel corso di indagini (come nel caso Falzarano): a quel punto anche prima della sentenza penale l'UPA del Coni ha facoltà di richiedere al magistrato copia degli atti per applicare i provvedimenti sportivi.

La consulenza é gratuita.

Devo prendere atto che conosci molto bene i regolamenti e ti diverti ad esporli come meglio ti aggrada e a tuo piacimento.
La cosa che mi sorprende, invece, è che stai intervenendo in questa discussione senza aver assunto approfondite informazioni sulla norma etica e sul contenuto della dichiarazione etica che va sottoscritta.
Basta leggerla per rendersi conto che si parla di "ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche
documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sul’uso di farmaci non consenti"

I titoli non mi sono mai piaciuti.
Se vuoi puoi continuare a darmi dell'avvocato ma non mi offendo se mi chiami Carlo.
 

angelo francini

Gregario
27 Ottobre 2014
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Bergamo
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colnago
Ma l’hai letta la sentenza?????? C’era scritto che il ricorso era bocciato perche’ la norma etica non precludeva il suo diritto di andare in bicicletta come cicloturista, ritenendo che la sua esclusione dal ciclismo agonistico non fosse un problema rilevante.

Questa cosa di San Marino proprio non la ricordo, e la sentenza l’ho letta....

Mi sembra di stare in uno di quei talk show televisivi dove la ragione se la prende quello che urla piu’ forte, e non quello che dice le cose giuste.

P.S.
Allego il link alla sentenza:

http://www.federciclismo.it/giustizia/com_corte_2014/com01_1.pdf

purtroppo non riesco a fare un copia-incolla.

Questo è la parte della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del CONI sul ricorso Morganti.

1) Ritiene il Collegio che il ricorso sia palesemente inammissibile. La ricorrente, Daria Morganti, non è tesserata, alla data di proposizione del ricorso, alla Federazione Ciclistica Italiana, né come amatore, né - come peraltro avrebbe ben potuto fare - come cicloturista. La stessa ricorrente, secondo quanto la Federazione resistente ha dedotto e dimostrato con prova documentale, è tesserata presso la Federazione ciclistica della Repubblica di San Marino. Non può esservi, dunque, alcun interesse giuridicamente tutelabile di una tesserata presso la federazione ciclistica di uno stato estero, a contestare la normativa regolamentare in vigore presso la Federazione Ciclistica Italiana.
2) La ricorrente, peraltro, pur non avendo legittimazione né interesse a ricorrere, ha diffusamente contestato nel merito alcuni principi introdotti dalla F.C.I. per contrastare il fenomeno del doping nel ciclismo amatoriale. Il Collegio non ritiene, considerata l'estrema delicatezza della materia, di potersi sottrarre da alcune affermazioni di principio, senza peraltro modificare la statuizione preliminare di inammissibilità.

http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/morganti_fci.pdf

Sapessi a me che tristezza fa vedere tanta gente che, non conoscendo i suoi diritti, corre dietro al primo incantatore di serpenti che passa per la strada!
 

sindaco

Apprendista Scalatore
26 Aprile 2008
2.033
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Manfredonia
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Nella sentenza c'è scritto quello che dice Francini. Non è quella che hai postato tu. E' stata postata giorni orsono. La corte riteneva la Morganti non titolata alla presentazione del ricorso e bocciava la sua istanza per un fatto procedurale. Quel che aggiunsero dopo è una opinione come la mia e la tua.

Non trovo questo riferimento, mentre invece trovo il riferimento al fatto di dover modificare la norma per eliminare la parte relativa ai soggetti sottoposti ad indagine ma non ancora condannati, da cui forse traspare che la corte ha esercitato un potere, e non solo espresso opinioni.

P.S : quando modificate i post per favore aggiungete un "P.S." altrimenti la risposta quotata sotto sembra incompleta.

Ma quindi la sentenya di cui ho postato il link di cosa parla? Non sta parlando di ricorso della Morganti che non e’ possibile accogliere per i motivi che ho esposto sopra? Sono due casi diversi?

Quello che viene scritto in una sentenza è una opinione come la tua e la mia?

http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/morganti_fci.pdf
 

sindaco

Apprendista Scalatore
26 Aprile 2008
2.033
62
Manfredonia
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Questo è la parte della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del CONI sul ricorso Morganti.

1) Ritiene il Collegio che il ricorso sia palesemente inammissibile. La ricorrente, Daria Morganti, non è tesserata, alla data di proposizione del ricorso, alla Federazione Ciclistica Italiana, né come amatore, né - come peraltro avrebbe ben potuto fare - come cicloturista. La stessa ricorrente, secondo quanto la Federazione resistente ha dedotto e dimostrato con prova documentale, è tesserata presso la Federazione ciclistica della Repubblica di San Marino. Non può esservi, dunque, alcun interesse giuridicamente tutelabile di una tesserata presso la federazione ciclistica di uno stato estero, a contestare la normativa regolamentare in vigore presso la Federazione Ciclistica Italiana.
2) La ricorrente, peraltro, pur non avendo legittimazione né interesse a ricorrere, ha diffusamente contestato nel merito alcuni principi introdotti dalla F.C.I. per contrastare il fenomeno del doping nel ciclismo amatoriale. Il Collegio non ritiene, considerata l'estrema delicatezza della materia, di potersi sottrarre da alcune affermazioni di principio, senza peraltro modificare la statuizione preliminare di inammissibilità.

http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/morganti_fci.pdf

Sapessi a me che tristezza fa vedere tanta gente che, non conoscendo i suoi diritti, corre dietro al primo incantatore di serpenti che passa per la strada!

Il primo ricorso è stato rigettato nel merito e, quindi, si è ritenuta sussistente la legittimazione attiva della Morganti.
Anche questa motivazione è fuffa, anzi, opinioni come la mia e la tua.

http://www.federciclismo.it/giustizia/com_corte_2014/com01_1.pdf
 

angelo francini

Gregario
27 Ottobre 2014
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Bergamo
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colnago
Devo prendere atto che conosci molto bene i regolamenti e ti diverti ad esporli come meglio ti aggrada e a tuo piacimento.
La cosa che mi sorprende, invece, è che stai intervenendo in questa discussione senza aver assunto approfondite informazioni sulla norma etica e sul contenuto della dichiarazione etica che va sottoscritta.
Basta leggerla per rendersi conto che si parla di "ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche
documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sul’uso di farmaci non consenti"

I titoli non mi sono mai piaciuti.
Se vuoi puoi continuare a darmi dell'avvocato ma non mi offendo se mi chiami Carlo.

Carlo, ma perché devi sempre fare errori. Io i regolamenti li riporto, non li invento come ha fatto qualcuno.
La mancata assunzione di approfondite informazioni la rimando al mittente: chi non é informato non sono io.
E ripeto: non valgono le cose scritte al di fuori dei regolamenti sportivi, ma solo quelle scritte negli stessi. Questo è il limite di voi avvocati: solo pochi sono profondi conoscitori della materia sportiva e delle regole primarie dello sport.
Non capisco perché tu debba cosi esporti per difendere le cavolate che alla fine non hai fatto tu.
Perché non lasci che sia lui ad esporsi: cosi rischi di prenderti le pernacchie al suo posto.
Io non ho nessuno da esporre al mio posto e quindi lo faccio in prima persona.

E concludendo: quello che hai scritto sopra dimostra l'assoluta ignoranza (sempre significato etimòlogico) delle regole sportive.
 

boogerd

Apprendista Passista
14 Ottobre 2009
1.115
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troppe
io risposte certe non ne ho, però chiedo anche a te, al di la delle disquisizioni sui massimi sistemi, cosa si può fare in pratica e meglio di quello che c'è adesso per migliorare l' ambiente ?
chiudere baracca e burattini e gita al lago per tutti ?
liberalizzare tutto e se vuoi correre paghi un extra + 1000% di assicurazione infortuni/malattie inps/inail o quello che è ?

Io ho una parolina magica. Equilibrio.
 

angelo francini

Gregario
27 Ottobre 2014
514
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Bergamo
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colnago
Il primo ricorso è stato rigettato nel merito e, quindi, si è ritenuta sussistente la legittimazione attiva della Morganti.
Anche questa motivazione è fuffa, anzi, opinioni come la mia e la tua.
http://www.federciclismo.it/giustizia/com_corte_2014/com01_1.pdf

Carlo,
non torno all'avvocato, solo perché voglio discutere di ciclismo e non voglio entrare in valutazione che trascenderebbero dall'aspetto sportivo per entrare in quello personale.
Io posso accettare inesattezze scritte da molti blogger che non conoscono la materia, ma non posso accettarle da te che sei nel direttivo della società Bicitaly e fai l'avvocato.
Fuffa forse é quello che molto superficialmente scrivi tu.
Quanto ho pubblicato nel mio precedente post si riferisce alle considerazioni in diritto espresse dall'Alta Corte di Giustizia del Coni nella decisione data 30 maggio 2014.
Decisione che si riferiva al ricorso, presentato da Daria Morganti contro la decisione n. 2 del 10 marzo 2014 della Corte Federale, come dimostra l'inizio della stessa che sotto riporto:

Decisione n. 15 - Anno 2014
Prot. n.00174
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
composta da
dott. Franco Frattini - Presidente e Relatore
dott. Dante D’Alessio
prof. Massimo Zaccheo
prof.ssa Virginia Zambrano
prof. Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 13/2014, sul ricorso presentato in data 22 aprile 2014, da parte della signora Daria Morganti, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Battistini, contro la Federazione Ciclistica Italiana, rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli, per l’annullamento della decisione n. 02/14 del 10 marzo 2014, con la quale la Corte Federale della F.C.I.

Adesso sarebbe anche giusto che tu ti scusassi con gli altri, con me puoi farne a meno, perché stai pigliando per i fondelli più loro che me.

La decisione del 10.3.14 che tu hai riportato, molto saccentemente, è stata giudicata dall'Alta Corte con la decisione 30.5.14 da me indicata.

Quindi sarebbe d'uopo che tu tri scusassi per la disinformazione facendo ammenda: lo devi per te, non per Santilli o per me.

Ciao
 

boogerd

Apprendista Passista
14 Ottobre 2009
1.115
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Gargano
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troppe
Il punto 2 null'altro è che una loro opinione. Il ricorso è inamissibile e su quel fatto loro lo hanno respinto.

Inammissibile non vuol dire più quel che sino a qualche anno fa, piu correttamente, significava. Ora può voler dire anche infondato. Tralascio ulteriori tecnicismi.
Sostanzialmente hanno ritenuto carente l'interesse ad agire, perchè non tesserata. A mio avviso l'interesse c'è eccome, ed è quello a tesserarsi. Al limite poteva mancare la legittimazione ad agire, se possono ricorrere solo i tesserati, ma non lo so questo.
E comunque strano che in primo grado l'interesse c'era, e poi non c'era più in secondo grado.
In entrambe le sentenze ciò che è stato espresso in motivazione/opinione è opinabile a mio avviso.
 

samuelgol

Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.701
18.782
Bozen
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Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea
I........
In entrambe le sentenze ciò che è stato espresso in motivazione/opinione è opinabile a mio avviso.
Non ho ancora capito chi sarà titolato a decidere per il 2015. Mi interessa relativamente. Io se avrò voglia potrò correre comunque. Spero che in qualche maniera quella gente che non ha potuto correre quest'anno, non possa farlo manco il prossimo.....o comunque che la regola, almeno dal 1/1/14 valga sempre.
 

angelo francini

Gregario
27 Ottobre 2014
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Bergamo
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Il punto 2 null'altro è che una loro opinione. Il ricorso è inamissibile e su quel fatto loro lo hanno respinto.

E' molto di più perché é stato espresso un parere non vincolante che non poteva/doveva essere emesso perché vietato dal:

CODICE DELL’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
5. L’Alta Corte, inoltre:
c) esercita funzioni consultive, rendendo pareri non vincolanti su richiesta del CONI o di una Federazione sportiva nazionale (d’ora innanzi Federazione) tramite il CONI, con le modalità ed entro i limiti previsti dall’articolo 15 del presente Codice;

che poteva essere emesso solo nell'esercizio di funzioni consultive (su richiesta del Coni o di una FSN) e non nell'esame di un ricorso di un soggetto terzo.

Riporto il link del predetto codice (consulenza gratuita per gli avvocati)
http://www.coni.it/images/Procura_Generale_dello_Sport/RegorgefunzCollegio11062014.pdf

E all'Alta Corte, quando lo saprà, a qualcuno le palle gireranno ad elica ........
 
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angelo francini

Gregario
27 Ottobre 2014
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Non ho ancora capito chi sarà titolato a decidere per il 2015. Mi interessa relativamente. Io se avrò voglia potrò correre comunque. Spero che in qualche maniera quella gente che non ha potuto correre quest'anno, non possa farlo manco il prossimo.....o comunque che la regola, almeno dal 1/1/14 valga sempre.

La decisione di ratificare la regolamentazione 2015 compete al Consiglio Federale della FCI.
Quindi due prospettive:
a) il Consiglio approva, partirà il ricorso agli Organi di Giustizia del CONI
b) il Consiglio non approva e toglie le due regole: saluti a s.......ta e ed a chi le ha proposte
 
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angelo francini

Gregario
27 Ottobre 2014
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Inammissibile non vuol dire più quel che sino a qualche anno fa, piu correttamente, significava. Ora può voler dire anche infondato. Tralascio ulteriori tecnicismi.
Sostanzialmente hanno ritenuto carente l'interesse ad agire, perchè non tesserata. A mio avviso l'interesse c'è eccome, ed è quello a tesserarsi. Al limite poteva mancare la legittimazione ad agire, se possono ricorrere solo i tesserati, ma non lo so questo.
E comunque strano che in primo grado l'interesse c'era, e poi non c'era più in secondo grado.
In entrambe le sentenze ciò che è stato espresso in motivazione/opinione è opinabile a mio avviso.

Hai quasi centrato il discorso che é molto semplice: il diritto di ricorrere alla Corte federale é riservato ai soli tesserati della FCI.

Come poteva l'Alta Corte del CONI fare una sentenza per una tesserata di una Federazione, quella di San Marino, che é un paese estero. Anche nella considerazione che la Federazione di San Marino non dipende dal CONI. ma dal CONS Comitato Olimpico San Marino.

E adesso tutti debbono sapere in che modo etico si comporta la FCI:
la Corte Federale della FCI non ha voluto deliberatamente e scientemente indicare nella motivazioni della sua decisione, che la Morganti era tesserata per la Federaz. di San Marino, solo perché ciò avrebbe comportato l'impossibilità della Morganti ad adire il CONI che avrebbe respinto il ricorso perché riguardante diritti di una tesserata di un altro Comitato olimpico.
Se fosse stato scritto nella sentenza del 10 marzo 2014 qualche altro avrebbe fatto immediatamente un nuovo ricorso.
Non dichiarandolo ha fatto si che il ricorso andasse avanti fino all'Alta Corte del Coni dove nel depositare le memorie per conto della FCI, l'avv. Nuri Venturelli. ha contestato questo fatto (come evidenziato nelle premesse della decisione dell'Alta Corte) evidenziando la carenza di legittimazione ad agire della Morganti.
La sentenza dell'Alta Corte é del 30.5.14, ma si é giunti a fine giugno 2014 (quando sono state inviate le motivazioni alla Morganti): con di mezzo l'estate un nuovo ricorso sarebbe arrivato a sentenza in questo periodo.
Ecco perché non é stato fatto un nuovo ricorso: sarebbero stati soldi spesi inutilmente per avere una sentenza inutile.
Il ricorso sarà fatto appena conosciuta la decisione del Consiglio Federale.

Questa é il metodo santilletico, vigente nella FCI, nella sua massima applicazione.
 
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Airone del Chianti

Uisp Italian Champion
9 Dicembre 2004
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2.326
Barberino Val d'Elsa (FI)
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Scott Addict R2
Sul secondo punto: credo di averlo scritto almeno 6/7 volte come la penso sul doping! E come la penso non vuol dire essere accondiscendente: vuol dire che io posso pensarla come te, come Santilli e come il Sindaco, ma a differenza vostra ritengo che sia una regola che viola i diritti di chi é già stato punito. Solo un aspetto di diritto: e trovo strano che fra i tre che ho citato ci sono due avvocati che non lo capiscano. (non so la tua attività).
Non sono avvocato, questo ti basti...:mrgreen:
 

CuoreMatto

Apprendista Cronoman
23 Marzo 2009
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Empolis (Tuscany)
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Brand e No Brand
Sarò coinciso e dico la mia:
a) Francini (penserò male) secondo me nasconde un qualche interesse personale nella vicenda;
b) Si vuol permettere a qualcuno di tornare a correre (la cosiddetta riabilitazione) quando si sa benissimo che "il lupo perde il pelo, ma non il vizio";
c) Se la norma etica decade, i risultati ottenuti quest'anno (anche grazie ai controlli) saranno vani ed l'entusiasmo e la voglia di pulizia che albergava in ciascuno di noi "etici" sarà destinata a morire (purtroppo).
 
Stato
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