Non è una questione di incostituzionalità. Sul punto, a un livello ben più alto, ci sono dibattiti in relazione al fatto che la stessa costituzione non dia la possibilità, per ragioni sanitarie di derogare a quei diritti. Se la Costituzione autorizza, quei diritti possono essere derogati. Rimane una cosa grave e che deve essere limitata al massimo, cosa che invece non sta avvenendo e si sta molto sottovalutando la portata di questi provvedimenti. Quando uno mi contesta "ma non riesci a non sciare o non riesci a non prendere lo spritz" oltre a non aver capito che io non mi lamento per quello, non ha capito che anche se io mi lamentassi per quello, starei lamentando la negazione di un diritto costituzionale, ossia quello alla libertà personale.
Il punto della autocertificazione è molto più di basso livello. Siamo a livello di legge. Il DPR445/2000, richiamato per la autocertificazione, stabilisce quali argomenti (termine terra terra per essere comprensibile) sono autodichiarabili. In sostanza c'è un articolo di quella legge che elenca cosa è autocertificabile. Essere sposati o meno, avere figli o meno, avere una certa età, godere dei diritti politici e altre cose del genere.
L'art. 46 elenca ciò che è autocertificabile:
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
Fra queste cose non sono ricomprese le dichiarazioni da rilasciare alle FFOO in sede di controllo Covid.
L'art. 76 del DRR 445/2000 punisce la falsità delle autocertificazioni di cui all'art.46:
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Ora, dire che uno sta andando al lavoro e non è vero, non è fra le cose autodichiarabili previste nell'art.46 e dunque non è punibile ai sensi dell'art.76.
Discorso analogo se si contesta l'art.495 c.p. che recita:
(1)Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona(2) è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
Tra le dichiarazioni punibili ai sensi di questo articolo non sono ricomprese le dichiarazioni che fai in sede di controllo Covid. Non gli dici che sei Tizio e invece sei Caio (identità), non gli dici che sei celibe e invece sei sposato ecc.
Gli dici che stai andando al lavoro e non è vero.
Credo sia un concetto chiaro anche a chi non mastica di legge.