nei forum c'è sempre gente che cerca di rendere obbligatorio qualcosa alle bdc. Ancora mi manca quelli che vogliono le luci e i fanali magari con la dinamo, stile la mitica graziella, e i parafanghi alle ruote :rosik:
Riporto l'art. 68 del Codice della Strada:
68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento
dei velocipedi. [Reg. 223-225]
1. I velocipedi [50] devono
essere muniti [69] di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse
che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote [Reg. 223];
b)
per le segnalazioni acustiche: di un campanello [Reg. 223];
c)
per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono
essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere
applicati sui lati [Reg. 224].
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dallart. 152,
comma 1.
3.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si
applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive
[9].
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1) sono
stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono
il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi [50] possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel
regolamento [225].
6.
Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva
manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo
e nellarticolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 22,00 a euro 88,00 (2).
7.
Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 36,00 a euro 148,00 (2).
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi
di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia
richiesta lomologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a
euro 1.485,00 (2).