buongiorno a tutti, intervengo solo ora ..solo perche' sono del forum solo da ieri sera.
Se posso permettermi, vorrei chiarire un attimo alcuni aspetti che sono stati affrontati negli interventi seguenti.
In primo luogo dobbiamo dire che la questione e' regolata essenzialmente dalla normativa europea per la Responsabilita' Civile del prodotto , nonche' dalle normative europee di sicurezza per il settore ciclo.
queste normative sono separate dalla garanzia, che sostanzialmente e' un contratto di tipo privato tra venditore e acquirente.
Questo per dire che, indipendentemente da quello che le case scrivono sulla garanzia, ci sono dei requisiti che esse sono obbligate a soddisfare.
Ove non espressamente indicato, un prodotto commercializzato deve essere in grado di soddisfare le legittime attese dell'utilizzatore per un arco di tempo di non inferiore ai 2 anni (o 3, al momento non ricordo con esatttezza) , mentre per 10 anni il produttore mantiene la responsabilita' civile e penale di eventuali danni, diretti e indiretti, causati da difetti imputabili al prodotto.
E' facolta' del venditore indicare limitazioni ai possibili utilizzi del prodotto (anche in termini di tempo) , ma se non lo fa' l'utilizzo del prodotto deve potersi intendere senza limitazioni, all'interno delle normali condizioni di utilizzo.
Mi rendo conto che non sempre queste definizioni sono chiarissime, e che sui concetti di "legittima attesa" e "normali condizoni di utilizzo" si possa discutere per settimane, ma questo e'...
Pertanto, a meno che il produttore non lo indichi espressamente nel manuale di uso e manutenzione, anche una persona di 120 Kg puo' acquistare un telaio di carbonio da 700 gr e pretendere di usarlo per 10 anni senza inconvenienti.
Altrettanto correttamente, se una bicicletta venduta con l'indicazione "solo per utilizzo su strada asfaltata" si rompe dopo 1 mese facendo ciclocross, il produttore non e' assolutamente tenuto a rispondere di eventuali danni o altri inconvenienti.
Infine, indipendentemente dal tipo di problema (che sia la vernice piuttosto che il telaio o la catena) il responsabile nei confronti dell'acquirente e' sempre il venditore (come gia' ricordato da Pignone Rovente) , a cui compete la responsabilita' di tirare in causa i produttori e/o i distributori del prodotto.
Finite le premesse, devo dire che il caso delle buche sul manto stradale e' di solito abbastanza controverso, nel senso che se si chiedono i danni al comune, implicitamente si ammette che la buca non rientrava nelle "normali condizioni" del manto stradale. Solo nel caso in cui il comune affermi che le condizioni del manto rientravano nell'ambito della normalita', allora e' possibile rivalersi sul produttore del mezzo.
Tuttavia, per evitare che ormai siano trascorsi i termini per la segnalazione dell'incidente, la cosa migliore e' segnalare contemporaneamente l'incidente sia al comune (o all'ente responsabile della strada) sia al venditore del mezzo.
Riguardo al fatto che in un urto debba essere il telaio, la forcella o la ruota a cedere per primo, l'argomento e' assolutamente privo di fondamento, in quanto la localizzazione della rottura dipende non solo dalla resistenza dei singoli elementi, ma anche dalla direzione dell'urto, dalla distribuzione dei pesi (leggi posizione del ciclista), ecc
Per concludere, ricordo che in caso di controversia legale tra un utilizzatore e un produttore, l'onere della prova e' a carico del produttore, non dell'utilizzatore. In altri termini, a carico dell'utilizzatore e' la presentazione di una "spiegazione" della rottura che evidenzi una responsabilita' del produttore: e' poi onere del produttore dimostrare che l'affermazione non e' corretta.